Cassazione Civile, Ordinanza n. 14094/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che aveva confermato il rigetto della domanda di brevetto per invenzione. In fatto, la domanda era stata prima respinta dall'Ufficio sulla base del Rapporto di Ricerca e delle valutazioni dell'esaminatore EPO per difetto di novità e altezza inventiva; quel primo provvedimento era poi stato annullato in autotutela perché notificato al legale rappresentante anziché al domicilio eletto del richiedente, ma era stato emesso un nuovo provvedimento di rifiuto, correttamente indirizzato. La Commissione aveva ritenuto che l'annullamento e la nuova emissione non riaprisse il termine endoprocedimentale per replicare ai rilievi dell'Ufficio, già decorso inutilmente. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 173 e 193 c.p.i. e 152 c.p.c., sostenendo che il termine per rispondere ai rilievi non sarebbe perentorio e che avrebbe dovuto ottenersi la restitutio in integrum per la mancata ricezione della risposta dovuta a un errore tecnico/informatico della casella di posta elettronica. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 45, 46 e 48 c.p.i., assumendo che l'invenzione fosse comunque brevettabile, anche perché la corrispondente domanda di brevetto europeo era stata accolta dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, quanto alla natura del termine per rispondere ai rilievi dell'Ufficio, il profilo relativo alla sua perentorietà: dal combinato disposto dell'art. 173 c.p.i. emerge che il termine assegnato per la risposta, se inutilmente decorso, conduce al rigetto della domanda, con perdita definitiva del potere procedimentale. Ha inoltre dichiarato inammissibile o comunque non scrutinabile la censura sulla restitutio in integrum, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e, in parte, pretendeva un riesame di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la questione della sussistenza dei requisiti di brevettabilità non risultava trattata nella decisione impugnata e la ricorrente non aveva allegato di averla già dedotta nei gradi di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difese dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione"; "Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta"
Il termine per rispondere ai rilievi dell'Ufficio ha natura perentoria, perché la sua inutile decorrenza comporta il rigetto della domanda e la perdita definitiva del potere procedimentale di replica.
La restitutio in integrum è invocabile solo se la parte fornisce un adeguato riscontro delle cause della mancata risposta; un generico richiamo a problemi informatici, non documentato, non è sufficiente.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura processuale, senza che la Corte ne ricavi una diversa soluzione decisiva.
Invocato per contestare il difetto dei requisiti di brevettabilità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
Invocato unitamente agli altri articoli sulla brevettabilità, ma non esaminato nel merito per difetto di previo scrutinio nel giudizio di merito.
Invocato dalla ricorrente in tema di requisiti dell'invenzione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di esame della domanda di brevetto, il termine assegnato all'istante per replicare ai rilievi dell'Ufficio è perentorio quando la sua inutilità è espressamente collegata dalla legge al rigetto della domanda; la sua inosservanza determina la definitiva perdita della facoltà di replica.
- La restitutio in integrum non può essere concessa sulla base di allegazioni generiche e non documentate circa un malfunzionamento tecnico, essendo necessario un riscontro idoneo a spiegare la mancata osservanza del termine o dell'adempimento procedimentale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili questioni nuove, cioè non già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito; chi le deduce deve indicare dove e quando le abbia già sollevate.
- Il fatto che una corrispondente domanda di brevetto europeo sia stata accolta non è di per sé sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità del motivo, se la questione sulla brevettabilità non risulta trattata nel giudizio impugnato e non è stata ritualmente devoluta nei gradi di merito.
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