Cassazione Civile, Ordinanza n. 24119/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta contro il decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino nigeriano. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 29-bis d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che l'espulsione era stata convalidata senza considerare che egli aveva già presentato domande reiterate di protezione internazionale presso le questure di Pescara e Chieti; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 CEDU, lamentando che il giudice di pace non avesse considerato la situazione della Nigeria, ove, secondo rapporti di agenzie internazionali, vi sarebbe una violazione generalizzata e costante dei diritti fondamentali tale da esporre ogni cittadino a rischio per il solo fatto di trovarsi nel territorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non aveva in alcun modo trattato le questioni sollevate con i motivi di cassazione e che, secondo giurisprudenza consolidata, non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o temi di contestazione non affrontati nel merito. Poiché le censure richiedevano anche accertamenti di fatto, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e specificare di avere già dedotto tali questioni davanti al giudice di merito, indicando l'atto processuale in cui ciò era avvenuto; tale onere non era stato assolto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'amministrazione intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma ostativa all'espulsione in presenza dei presupposti invocati; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa nuove le questioni prospettate
richiamato dal ricorrente in tema di domanda reiterata di protezione internazionale; la Corte non esamina il merito della censura per novità della questione
art. 3 CEDU
invocato per sostenere il rischio derivante dalla situazione generale del Paese d'origine; la Corte non si pronuncia sul merito della dedotta violazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito; il motivo è inammissibile se non investe una questione già compresa nel thema decidendum precedente.
- Quando la censura di cassazione presuppone accertamenti di fatto e la sentenza impugnata non ha trattato la relativa questione, il ricorrente deve allegare non solo di averla già dedotta in merito, ma anche indicare specificamente l'atto processuale in cui lo ha fatto, consentendo il controllo ex actis.
- La deduzione di una violazione di norme sostanziali o convenzionali non supera il vaglio di ammissibilità se si risolve nella prospettazione per la prima volta in cassazione di circostanze fattuali e giuridiche mai esaminate dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della disciplina speciale richiamata.
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