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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25091/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condòmini)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 6 marzo 2007, con cui era stata istituita una commissione ristretta di condomini per compiere scelte e trattative inerenti lavori urgenti di straordinaria amministrazione, in particolare il rifacimento della facciata. Gli impugnanti avevano dedotto la nullità della delibera sia perché i lavori avrebbero riguardato anche un diverso condominio, sia perché l'assemblea avrebbe illegittimamente delegato a una commissione poteri riservati all'assemblea. Dopo la notifica dell'impugnazione, l'assemblea del 3 luglio 2007 aveva ratificato l'operato della commissione, facendo propri i suoi esiti. Il Tribunale aveva respinto nel merito la domanda e condannato gli attori alle spese; in appello uno dei soccombenti aveva censurato solo la regolazione delle spese, sostenendo che, per effetto della delibera sopravvenuta, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e liquidare le spese secondo la soccombenza virtuale ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c. Il Condominio ha ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato la violazione degli artt. 100, 112 e 91 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe dichiarato d'ufficio l'inammissibilità per carenza di interesse e avrebbe regolato le spese in violazione del principio di soccombenza; inoltre ha contestato l'applicazione dell'art. 2377, comma 8, c.c. e la ricostruzione della soccombenza virtuale, sostenendo anche che la sopravvenuta delibera non avrebbe comportato vera cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio. Ha inoltre ribadito che, in tale ipotesi, il giudice deve regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della lite se la causa fosse stata decisa nel merito. La Corte ha giudicato corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva ritenuto sanato il vizio della delibera originaria dalla successiva ratifica assembleare e aveva posto le spese a carico del Condominio, quale parte che aveva determinato l'impugnazione e poi rimosso il vizio. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese di legittimità per mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato solo come norma invocata dagli impugnanti per sostenere l'illegittimità della delibera relativa ai lavori sulle parti comuni.

  • art. 1119 c.c.

    Richiamato solo come norma invocata dagli impugnanti per sostenere l'illegittimità della delibera relativa alle parti comuni.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato solo come norma invocata dagli impugnanti per sostenere l'illegittimità della delibera relativa ai poteri dell'assemblea.

  • art. 1135 n. 4 c.c.

    È richiamato per affermare che le decisioni sulle opere di manutenzione straordinaria spettano all'assemblea, sicché è illegittima la delega a una commissione di condomini su scelte tecniche ed economiche riservate all'assemblea.

  • art. 1137 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che la sostituzione della delibera impugnata con altra successiva può incidere sull'interesse ad agire anche dopo la proposizione dell'impugnazione.

  • art. 2377, comma 8, c.c.

    Applicato in via analogica alle delibere condominiali: la sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge comporta cessazione della materia del contendere e regola le spese secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 100 c.p.c.

    La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione può essere dichiarata d'ufficio dal giudice quando la delibera impugnata sia stata sostituita da una successiva delibera correttiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere resa d'ufficio e che la qualificazione della domanda dipende dal suo contenuto sostanziale.

  • art. 91 c.p.c.

    In caso di cessazione della materia del contendere o riforma della sentenza, il giudice deve provvedere nuovamente sulle spese secondo l'esito complessivo della lite e la soccombenza, anche virtuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro delle censure per violazione di legge, tutte ritenute infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro della censura di error in procedendo, esclusa dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio riguarda un fatto storico preciso e non deduzioni o questioni di diritto; nel caso concreto le censure erano inammissibilmente dirette a riesaminare il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra successiva adottata dall'assemblea in conformità alla legge determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse all'azione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, senza necessità di un'espressa istanza di parte, quando venga meno la concreta utilità della decisione di merito.
  • Quando la controversia si estingue sostanzialmente per effetto della sostituzione dell'atto impugnato, il giudice deve regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, cioè valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio se esso fosse proseguito nel merito.
  • La valutazione sulla soccombenza virtuale è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo per motivazione formalmente illogica o giuridicamente erronea, non potendo essere trasformata in un riesame del merito.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il "fatto" deve essere un preciso accadimento storico-naturalistico; restano estranee le deduzioni difensive, le questioni giuridiche e le argomentazioni processuali.
  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice può qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e non è vincolato alla sola formula letterale utilizzata dalla parte, purché rispetti il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La riforma della sentenza di primo grado impone al giudice di appello un nuovo regolamento delle spese, da compiersi sulla base dell'esito complessivo della lite e non del solo grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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