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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36715/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato sottoposto dal GIP del Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 16 marzo 2026, alla custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo il riesame ex art. 309 c.p.p. il 9 aprile 2026, aveva confermato la misura. Con un unico motivo il ricorrente aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., contestando l’attualità del pericolo di recidiva: il Tribunale avrebbe fondato tale rischio soltanto su una condanna del 2019 per fatti del 2016 relativi a stupefacenti cosiddetti leggeri, benché il ricorrente avesse ottenuto la sospensione condizionale della pena e, da allora, avesse condotto vita regolare lavorando come operatore ecologico presso il Comune di Cassano allo Jonio. Il ricorso per cassazione fu presentato via PEC il 22 maggio 2026. La Corte ha inoltre esaminato la comunicazione del difensore di adesione all’astensione dalle udienze: non era stata chiesta la trattazione orale e si trattava di procedimento nei confronti di imputato detenuto per questa causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per una ragione processuale preliminare, senza esaminare nel merito la censura sull’attualità del pericolo di recidiva. Ha ritenuto che, dal 1° aprile 2026, per il ricorso cautelare per cassazione non fosse più consentito il deposito via PEC e che l’atto dovesse essere depositato attraverso il Portale dei servizi telematici, salvo malfunzionamento del sistema certificato o attestato secondo legge. Poiché il ricorso del 22 maggio 2026 era stato inviato via PEC e non era stato fornito riscontro di un malfunzionamento del PST, il deposito era avvenuto con modalità non consentite. La Corte ha escluso il rinvio per l’adesione del difensore all’astensione, non essendo stata richiesta la trattazione orale e trattandosi di imputato detenuto per questa causa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 111-bis c.p.p.

    L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.

    Il deposito degli atti processuali, compreso il ricorso cautelare per cassazione, deve avvenire in via telematica, salvo le deroghe previste dalla legge e dalla disciplina transitoria applicabile.

  • art. 175-bis c.p.p.

    L'art. 175-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, che, come il ripristino del corretto funzionamento, devono essere certificati dal DGSIA, attestati sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicati dal Dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

    Il deposito non telematico è consentito in caso di malfunzionamento del sistema informatico secondo le condizioni di certificazione, attestazione e comunicazione stabilite dalla norma; il ricorrente deve poter invocare la deroga prevista.

  • art. 311 c.p.p.

    L'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, rispettando le forme di deposito prescritte dall’art. 582 c.p.p.

  • art. 582 c.p.p.

    L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    L’atto di impugnazione va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, utilizzando le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p., salvo diverse disposizioni.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Il deposito del ricorso con modalità non consentite comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

  • art. 87-bis d.lgs. 150/2022

    Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d. lgs. n. 150/2022 stabilisce che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

    La disposizione transitoria consente il deposito via PEC solo entro il periodo e per gli atti individuati dalla disciplina applicabile; non legittima il deposito via PEC del ricorso cautelare nel caso in esame, presentato dopo la cessazione della relativa deroga.

  • art. 3, comma 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante: «decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206 (e poi ancora, di recente, dal decreto ministeriale 26 giugno 2026 n. 114, pubblicato in G.U. del 30 giugno 2026, in vigore da detta data, e, dunque, non rilevante nel caso di specie, anche perché non interviene sulle disposizioni di interesse in questa sede), stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) ─ cioè il Tribunale ordinario ─ il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.

    La facoltà di depositare anche via PEC gli atti cautelari indicati dalla disposizione era limitata al 31 marzo 2026; dal 1° aprile 2026 torna applicabile il deposito telematico ordinario, salvo le eccezioni per malfunzionamento.

  • art. 309 c.p.p.

    Con ordinanza in data 9 aprile 2026 il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. da Martucci Manuel, confermava l’ordinanza emessa nei suoi confronti in data 16 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

    La disposizione individua il procedimento di riesame cautelare; nel caso concreto il Tribunale ha confermato la misura applicata dal GIP.

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), codice di rito sulla base di un unico precedente del Martucci, relativo ad una condanna del 2019 per fatti di detenzione con finalità di spaccio di droga c.d. leggera commessi nel 2016, per la quale aveva ottenuto anche la sospensione condizionale della pena.

    La norma viene in rilievo per la valutazione del pericolo cautelare di reiterazione; la Corte, tuttavia, non esamina la fondatezza della censura perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto delle modalità legali di deposito.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Con ordinanza in data 9 aprile 2026 il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. da Martucci Manuel, confermava l’ordinanza emessa nei suoi confronti in data 16 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

    La norma individua il reato posto a fondamento della misura cautelare, ma la Corte non decide nel merito la contestazione né la censura relativa alle esigenze cautelari.

  • art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022

    Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

    La disposizione regola la decorrenza dell’applicazione del deposito telematico previsto dall’art. 111-bis c.p.p.; la Corte la considera nel ricostruire la disciplina transitoria, applicando nel caso concreto il regime vigente dal 1° aprile 2026.

Massime di principio

  • Dal 1° aprile 2026, per gli atti di impugnazione cautelare cui non si applica una specifica deroga, il ricorso per cassazione deve essere depositato tramite il Portale dei servizi telematici; il deposito via PEC non è consentito.
  • La presentazione via PEC di un ricorso cautelare dopo la cessazione della deroga transitoria è inammissibile se non ricorre e non è documentato un malfunzionamento del sistema informatico che abiliti il deposito non telematico secondo le condizioni previste dalla legge.
  • L’adesione del difensore all’astensione dalle udienze non comporta il rinvio della trattazione quando non sia stata richiesta la trattazione orale; il rinvio è inoltre escluso, nel caso esaminato, trattandosi di procedimento relativo a imputato detenuto per quella causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari

Testo integrale

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