Cassazione Civile, Ordinanza n. 39253/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due soggetti esecutati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la loro opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'aggiudicazione, in una procedura esecutiva immobiliare, di un immobile da loro assoggettato a pignoramento. La loro opposizione si fondava su tre profili principali: la pretesa carenza di legittimazione del creditore procedente/cessionario per mancato deposito del titolo esecutivo alle operazioni di vendita; l'asserita mancanza di prova della cessione del credito, con contestazione della disciplina applicata alla pubblicazione in G.U. della cessione in blocco; l'impignorabilità del bene perché ricompreso in fondo patrimoniale e la conseguente non riferibilità del credito ai bisogni della famiglia; infine la manifesta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e valore del bene. I motivi di ricorso deducevano violazioni di legge e vizio processuale, ma la Corte ha ritenuto che non confrontassero le rationes decidendi della sentenza impugnata e che, in ogni caso, si risolvessero in censure di merito o fossero prive della necessaria trascrizione degli atti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la notifica effettuata il primo giorno utile successivo alla scadenza che cadeva di sabato. Ha poi ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché non colpiva la ratio della sentenza secondo cui il mancato deposito del titolo esecutivo era una mera irregolarità; il secondo perché le doglianze su artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. erano formulate oltre i limiti consentiti e miravano a una nuova valutazione dei fatti; il terzo perché mancava la trascrizione degli atti e non era attaccata la ratio della mancata allegazione/prova della consapevolezza del creditore circa l'estraneità del debito ai bisogni familiari; il quarto perché non risultava dimostrato che la contestazione sul prezzo fosse stata tempestivamente proposta in sede esecutiva e, comunque, la censura era infondata alla luce della giurisprudenza richiamata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore delle controricorrenti ed è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.
L'opposizione agli atti esecutivi era il rimedio azionato contro l'aggiudicazione, ma i motivi di ricorso non sono risultati idonei a scalfire le rationes della decisione di rigetto.
nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 564 c.p.c.
La doglianza sul mancato deposito del titolo esecutivo è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva qualificato tale omissione come mera irregolarità.
applicabilità dell'art. 58 TUB solo alle cessioni in blocco che siano onerose
La censura sulla cessione in blocco del credito è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione accertamenti di fatto e la valutazione della documentazione prodotta.
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c.
La Corte ha ribadito che tali norme non possono essere invocate per ottenere un diverso apprezzamento del merito, fuori dai limiti entro cui la loro violazione è deducibile in cassazione.
violazione degli artt. 2697 cod. civ.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare l'esito dell'accertamento di fatto.
violazione degli artt. 170 e 1936 comma 1 cod. civ.
In tema di fondo patrimoniale, la Corte ha rilevato che il motivo non trascriveva gli atti e non contestava la ratio relativa alla mancata prova della conoscenza del creditore circa l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
violazione degli artt. 170 e 1936 comma 1 cod. civ.
La doglianza sulla fideiussione e sulla pignorabilità del bene è stata respinta per difetto di specificità e per mancata confutazione della ratio decidendi.
violazione dell'art. 586 c.p.c., in relazione all'art. 108 L. Fall.
La contestazione sulla sproporzione del prezzo di aggiudicazione è stata ritenuta inammissibile e, comunque, infondata rispetto ai criteri di tempestività e di giusto prezzo richiamati dalla Corte.
in relazione all'art. 108 L. Fall.
Richiamato come parametro nella censura sul prezzo di aggiudicazione, ma senza che ciò mutasse l'esito di inammissibilità del motivo.
art. 111 Cost.
violazione dell'art. 111 Cost.
Invocato come norma interposta nei motivi, ma senza autonoma capacità di superare i rilievi di inammissibilità formulati dalla Corte.
adunanza camerale del 02/07/2021, fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se anche una sola ratio autonoma resta non censurata, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del merito o per contestare la valutazione delle prove, salvo i ristretti casi riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- Le censure che presuppongono l'esame di atti e documenti devono essere specifiche e autosufficienti, con trascrizione degli elementi rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In materia di fondo patrimoniale, chi contesta la pignorabilità del bene deve allegare e provare in modo puntuale la destinazione estranea ai bisogni della famiglia e, ove rilevante, la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore.
- La contestazione del prezzo di aggiudicazione nell'esecuzione forzata deve essere tempestiva e proposta nelle forme previste; se sollevata tardivamente o senza base documentale specifica, non può essere accolta.
- Il mancato deposito del titolo esecutivo, quando non incida sui presupposti sostanziali dell'azione esecutiva secondo la valutazione del giudice di merito, può essere qualificato come mera irregolarità e non comportare nullità della procedura.
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