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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20150/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento emesse per IRAP e IVA dovute da una società in nome collettivo estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Le cartelle sono state notificate a un ex-socio qualificato come coobbligato solidalmente responsabile dei debiti sociali. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame del contribuente, ritenendo insussistente la sua responsabilità per i debiti tributari della società estinta e valorizzando la non retroattività della disciplina richiamata dall'amministrazione. Con il ricorso per cassazione le Agenzie deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2291 e 2312 c.c. e dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, trattandosi di società di persone, la responsabilità del socio è illimitata e solidale e che è irrilevante la tesi della non retroattività dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'azione era legittimamente esercitata nei confronti dell'ex-socio quale soggetto solidalmente responsabile delle obbligazioni sociali ex art. 2312 c.c., norma che consente ai creditori sociali insoddisfatti di far valere i propri crediti contro i soci dopo la cancellazione della società, e, se del caso, contro i liquidatori. Ha inoltre osservato che l'estinzione della società non comporta l'estinzione dei crediti azionati e che il trasferimento del credito ai soci o, comunque, la persistente azionabilità nei loro confronti non è esclusa dalla cancellazione della società. Ha infine rilevato che le cartelle erano state notificate entro cinque anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per affermare la responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali.

  • art. 2312 c.c.

    «dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi»

    La Corte lo interpreta nel senso che, anche dopo la cancellazione della società di persone, i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci e, se del caso, contro i liquidatori.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della legittimazione alla riscossione nei confronti del responsabile per debiti tributari sociali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio denunciato in cassazione, cioè violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione della discussione in camera di consiglio.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La Corte ne considera irrilevante la dedotta non retroattività ai fini della responsabilità del socio per i debiti della società estinta.

Massime di principio

  • Nelle società di persone la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce ai creditori insoddisfatti di agire nei confronti dei soci per i debiti sociali non estinti.
  • L'estinzione della società non determina automaticamente l'estinzione dei crediti sociali; la cancellazione non vale di per sé come rinuncia del creditore né esclude la persistenza dell'obbligazione nei confronti dei soci.
  • Per escludere l'azione del creditore contro il socio non è sufficiente invocare la cancellazione della società o la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, occorrendo dimostrare presupposti specifici di estinzione o rinuncia del credito.
  • Quando si contesta la legittimità della riscossione nei confronti dell'ex-socio, assume rilievo decisivo la data di notifica degli atti rispetto alla cancellazione della società, se entro il termine applicabile l'azione resta esercitabile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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