Cassazione Penale, Sentenza n. 20761/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Peretti ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione con cui chiedeva l'annullamento della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive. Il ricorrente allegava l'impossibilità oggettiva e incolpevole di adempiere all'ordine di demolizione poiché non è proprietario delle opere e il proprietario (Trapani) si rifiuterebbe di procedere; inoltre deduceva che la demolizione comprometterebbe la sicurezza della scarpata e della rampa di accesso sulla base di una perizia tecnica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della non disponibilità delle opere e della conseguente impossibilità giuridica all'adempimento fosse già soggetta a giudicato e avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di merito o con i rimedi ordinari contro l'ordinanza di revoca emessa il 20 aprile 2021. La Corte ha altresì chiarito che l'incidente di esecuzione può sindacare solo fatti sopravvenuti o elementi tecnici di impossibilità della demolizione non imputabili al condannato, ma nel caso non è stata allegata alcuna circostanza sopravvenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Precisa i casi di ammissibilità dell'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto che la questione sollevata non rientrava nell'ambito proponibile con l'incidente perché doveva essere dedotta nel giudizio di merito o impugnata l'ordinanza di revoca
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle ipotesi di intervento in sede esecutiva; la Corte evidenzia che l'incidente può valutare fatti sopravvenuti o elementi esecutivi non previamente considerati
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ricorda che la subordinazione del beneficio è prevista dall'ordinamento e non costituisce di per sé pena illegale
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), artt. 31 e 37
Richiamati tra le norme substantive relative agli abusi edilizi contestati nella sentenza di condanna; non determinano di per sé l'ammissibilità dell'incidente esecutivo
Norma processuale applicata per la condanna alle spese e per la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; da essa la Corte ha ricavato la sanzione pecuniaria
d.lgs. n. 41 del 2004, art. 181
Norma citata tra le disposizioni originariamente violate nella sentenza di condanna per reati edilizi; contestazione sostanziale non rilevante ai fini dell'incidente sopravvenuto
Sentenza Sezioni Unite n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
Richiamata per la distinzione tra pena illegale e pena illegittima; la Corte applica il principio che l'illegalità della pena sussiste solo se la pena eccede i limiti edittali del tipo penale, escludendo che la subordinazione della sospensione alla demolizione costituisca automaticamente pena illegale
Massime di principio
- Una contestazione circa la mancanza di disponibilità dell'immobile (es.: il condannato non è proprietario) atta a rendere impossibile l'adempimento dell'ordine di demolizione deve essere sollevata nel giudizio di merito o con i normali mezzi di impugnazione avverso le ordinanze di revoca: se non fatto, la questione è coperta dal giudicato
- L'incidente di esecuzione è ammesso per far valere fatti sopravvenuti o elementi tecnici che rendano l'esecuzione impossibile e non imputabili al condannato; non è invece lo strumento per riaprire questioni già decise in sede di merito
- L'ordine di demolizione può essere emesso nei confronti del proprietario o di chi ha la concreta disponibilità delle opere; la responsabilità personale (direttore dei lavori, esecutore) non equivale automaticamente a disponibilità proprietaria, ma tale questione attiene al merito e alla legittimità dell'ordine
- La deduzione di una impossibilità tecnica alla demolizione richiede prova specifica e, se non esistente al momento della revoca, va tempestivamente prodotta nel procedimento di revoca o nell'istanza esecutiva contestuale; l'assenza di nuovi fatti sopravvenuti rende inammissibile l'incidente
- La subordinazione della sospensione condizionale a un adempimento (es. demolizione) rientra nell'ambito degli strumenti consentiti dall'ordinamento e non si configura automaticamente come 'pena illegale'; per sostenere illegittimità o illegalità occorre mostrare violazione dei limiti edittali o altra violazione qualificata della determinazione della pena
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20757/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20758/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20759/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20760/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20762/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20763/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →