Cassazione Penale, Sentenza n. 20763/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marras ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia sostenendo che, sebbene i giudici di merito avessero dichiarato inutilizzabili gli accertamenti sanitari effettuati senza il preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la Corte aveva comunque ritenuto provato il superamento della soglia alcolica di 1,50 g/l sulla base delle sole dichiarazioni degli agenti intervenuti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, sostenendo l'insufficienza di dati tecnici oggettivi per accertare il tasso alcolemico richiesto e contestando anche la legittimità della revoca della patente per la stessa ragione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto il motivo di ricorso generico e non confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, oltre a richiamare il principio per cui il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione di merito sulle prove. In ogni caso la Corte ha precisato che, anche in assenza di esame strumentale valido, i giudici di merito possono desumere lo stato di ebbrezza da adeguati elementi sintomatici (odore di alcol, stato comatoso, incapacità di controllare il veicolo, mancata risposta alle domande), purché la motivazione sia congrua. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Marras è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma punisce la guida in stato di ebbrezza con soglie progressive; per le soglie superiori (oltre 1,50 g/l) l'accertamento può essere desunto anche da elementi sintomatici qualora la motivazione sia congrua; l'esame strumentale non costituisce prova legale obbligatoria.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore in occasione di accertamenti sanitari a fini di indagine; la mancata osservanza può rendere inutilizzabili tali accertamenti.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale esonero dal pagamento di somme alla Cassa delle ammende; nel caso non risultino ragioni di esonero la condanna economica è confermata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure già svolte e motivatamente respinte nel giudizio di merito senza un confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata.
- Il giudice di legittimità non può rivedere autonomamente la valutazione probatoria dei fatti operata dai giudici di merito; può censurare solo vizi di motivazione macroscopicamente evidenti o violazioni di legge.
- L'esame strumentale (alcol test/accertamenti sanitari) non è prova legale esclusiva: in assenza di dati tecnici validi i giudici possono comunque fondare la condanna su elementi sintomatici oggettivi (odore di alcol, stato di alterazione/comatoso, incapacità di controllo del veicolo, risposte confuse o assenti), purché la motivazione sia congrua e dettagliata.
- Per la sanzione accessoria della revoca della patente è necessario che il superamento della soglia prevista sia adeguatamente comprovato; tale prova può derivare anche da una corretta e logica valutazione degli elementi sintomatici quando gli accertamenti tecnici siano inutilizzabili.
- Nelle impugnazioni è essenziale contestare specificamente e criticamente le argomentazioni del giudice di merito; semplici affermazioni generiche di illogicità o carenza motivazionale sono generalmente insufficienti per ottenere l'accoglimento in Cassazione.
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