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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20759/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare custodiale adottata dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (sodalizio di cui sarebbe stato capo/promotore). Le censure erano tre: 1) contraddittorietà e carenza della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: contestazione della qualificazione del ruolo dell'Amadi come compartecipe/organizzatore basata su intercettazioni e pochi episodi (due cessioni in tre anni), uso di prove indirecte e distanza geografica rispetto alle piazze di spaccio; 2) contraddittorietà e carenza della motivazione rispetto ai capi 4 e 8, contestando la lettura delle intercettazioni e l'assenza di riscontri oggettivi per la cessione al capo 4 e la interpretazione delle conversazioni per il capo 8; 3) inosservanza di norme processuali: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Yakubu per violazione dell'art. 350, comma 7, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato/inammissibile. Sul primo motivo (gravità indiziaria) ha ritenuto che il compendio probatorio, nell'ambito del giudizio cautelare (canone della gravità indiziaria), fosse sufficiente: il provvedimento si fondava su intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, servizi di controllo, immagini di videosorveglianza, perquisizioni e sequestri, arresti di corrieri, dichiarazioni di assuntori e dichiarazioni dello Yakubu/ Yabuku Ibrahim, che delineavano una struttura organizzata e il ruolo specifico dell'Amadi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche: l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto e non sindacabile in Cassazione salvo travisamento palese, onere che la difesa non ha assolto; pertanto i motivi relativi ai capi 4 e 8 sono stati dichiarati inammissibili per genericità. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. sono utilizzabili se emerge chiaramente la libertà di resa delle dichiarazioni e se sono verbalizzate e sottoscritte; nel caso le dichiarazioni di Yakubu risultavano confermate in successivi interrogatori e verbalizzazioni, sicché la censura è stata ritenuta generica e inammissibile. In definitiva il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Richiamata in relazione al concorso di persone nel reato; usata per inquadrare la responsabilità collettiva nell'associazione per delinquere e nei reati commessi dal sodalizio

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina il delitto di traffico di sostanze stupefacenti: gli addebiti dei reati di droga sono fondamento della misura cautelare

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sussistenza di tale reato ha rilevanza per l'applicazione delle presunzioni cautelari richiamate dall'art. 275 c.p.p.

  • art. 192 c.p.p. (comma 2 e commi 3-4 richiamati)

    Distinzione tra il grado di precisione richiesto per la prova indiziaria in fase di merito (comma 2) e il diverso canone valutativo in sede cautelare; la Corte ricorda che l'art. 273 comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2

  • art. 273 c.p.p. (comma 1-bis)

    Richiamato per spiegare i criteri di valutazione degli indizi ai fini cautelari e la non coincidenza con la prova richiesta in sede di merito

  • art. 350 c.p.p. (comma 7)

    Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria: sono utilizzabili se emerge chiaramente la libera scelta del dichiarante e se verbalizzate e sottoscritte; la Corte ha ritenuto tali condizioni rispettate nel caso

  • art. 63 comma 1 c.p.p.

    Richiamato nel contesto degli avvisi al difensore; le dichiarazioni rese in assenza di tali avvisi possono comunque essere utilizzabili se sussistono le condizioni di spontaneità e verbalizzazione

  • art. 64 c.p.p.

    Richiama la disciplina degli avvisi e della presenza del difensore nella raccolta di dichiarazioni; la giurisprudenza consente tuttavia l'utilizzo di spontanee dichiarazioni se rispettano le condizioni dell'art. 350 comma 7

  • art. 275 c.p.p. (comma 3)

    Prevede la 'doppia presunzione' che rafforza le esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi per delitti di droga (art. 74 d.P.R. 309/1990); la Corte rileva che la gravità indiziaria accertata attiva tali presunzioni

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Norme che prescrivono i requisiti di motivazione e di specificità dei motivi di impugnazione: l'assenza di critica argomentata e la genericità determineranno l'inammissibilità dei motivi

Massime di principio

  • In sede cautelare il criterio applicabile è quello della gravità indiziaria: si richiede una qualificata probabilità di colpevolezza, inferiore al grado di certezza richiesto in sede di merito
  • La prova basata su intercettazioni e su un sistema probatorio composito (videosorveglianza, pedinamenti, sequestri, dichiarazioni di terzi) può essere ritenuta idonea a giustificare misure cautelari se la motivazione collega coerentemente elementi soggettivi e oggettivi
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione può sindacarla solo in presenza di travisamento evidente e decisivo della prova; le censure meramente assertive o generiche sono inammissibili
  • Le dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. sono utilizzabili se emerge chiaramente la libera scelta di renderle e se sono verbalizzate e sottoscritte; la loro utilizzabilità può essere confermata da successivi interrogatori e riscontri
  • Chi impugna in Cassazione deve fornire una critica argomentata, specifica e puntuale delle ragioni di diritto e dei fatti che fondano il dissenso: proteste generiche portano all'inammissibilità del motivo
  • L'appartenenza a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede prova dell'affectio societatis, ma la partecipazione può essere 'atipica' e anche un singolo atto-reato, se indicativo di una funzione e della volontà di far parte del sodalizio, può essere idoneo a fondare la responsabilità associativa
  • La sussistenza di gravi indizi per delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 attiva le presunzioni cautelari previste dall'art. 275 c.p.p., rendendo più agevole la conferma della misura cautelare quando le esigenze cautelari siano state adeguatamente motivate

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