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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20757/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che convalidava il DASPO imposto dal Questore (15/07/2023, notificato 18/07/2023) che vietava la partecipazione a competizioni sportive per 7 anni e imponeva l'obbligo di presentarsi in Questura per ogni partita della Fidelis Andria con due firme per tempi di gara. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dei termini per la convalida (presunto superamento del termine massimo di 48 ore per le istanze del PM); 2) carenza di motivazione sulla ricostruzione dei fatti; 3) mancata considerazione delle deduzioni difensive; 4) contraddittorietà circa la preesistenza di un precedente DASPO, concesso in realtà dopo i fatti; 5) conseguente errore nella determinazione della durata della prescrizione; 6) mancanza di motivazione circa le partite amichevoli; 7) contraddittorietà dell'imposizione della doppia comparizione per trasferte e gare estere.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente: ha respinto i primi tre motivi e gli altri riferiti a partite amichevoli e doppia firma, ritenendoli infondati o giustificati. Ha invece accolto i motivi relativi alla contraddittorietà e all'erronea determinazione della durata della prescrizione (motivi 4 e 5), perché il DASPO successivo era emanato dopo la data del fatto e la maggiore durata non era prevedibile al momento del fatto. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione previsto dall'art. 6 della legge 401/1989 e il rinvio per nuova valutazione su quella sola questione. La Corte ha inoltre precisato che: a) il termine di convalida non comporta l'inefficacia automatica del provvedimento qualora il PM non presentasse istanza entro 48 ore, essendo consolidata la giurisprudenza che fissa il termine rilevante a 96 ore complessive; b) la motivazione sintetica del GIP, se letta congiuntamente al provvedimento del Questore e agli elementi probatori (videoriprese), può ritenersi sufficiente; c) le partite amichevoli possono rientrare nella prescrizione se previamente pubblicizzate; d) la doppia firma può essere legittima quando la logica di prevenzione lo giustifica, come nel caso di trasferte anche interregionali in Serie D.

Norme richiamate

  • Legge n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5

    Il divieto di accesso di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni.

    La Corte ha richiamato il comma per spiegare i limiti di durata e la disciplina speciale quando il soggetto sia gia destinatario di DASPO. Tuttavia ha ritenuto che l'aumento della durata presupponga prevedibilità al momento del fatto e non possa essere applicato retroattivamente se il precedente DASPO è stato emanato dopo l'evento.

  • Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c. Italia, 23/02/2017, n. 43395/09

    Richiamata per il principio della prevedibilità delle misure di prevenzione personali: la normativa deve essere sufficientemente precisa e prevedibile per rispettare la Convenzione.

  • Corte Costituzionale, sentenze n. 24/2019 e n. 25/2019

    Rilevate pronunce di incostituzionalità che hanno affermato esigenze di maggiore determinatezza e prevedibilità nell'applicazione delle misure di prevenzione personali; richiamo utile per valutare la legittimità delle prescrizioni accessorie al DASPO.

  • Principio di legalità comune alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 7 CEDU e Protocollo n. 4)

    Il principio di prevedibilità legale è applicabile, come parametro interposto, alle misure preventive che incidono su diritti e libertà; tale principio ha guidato la Corte nel ritenere non prevedibile l'aggravio della durata in presenza di un DASPO emanato successivamente.

Massime di principio

  • Il termine per la convalida del provvedimento questorile è valutato complessivamente alla luce della giurisprudenza di legittimità che riconosce 96 ore per la convalida da parte del giudice; la mancata presentazione dell'istanza da parte del PM entro 48 ore non comporta automaticamente l'inefficacia del provvedimento salvo decreto motivato del PM nelle 48 ore.
  • La motivazione sintetica del GIP, se collegata agli atti della Questura e agli elementi probatori (es. videoriprese), può essere sufficiente a soddisfare il requisito motivazionale, purché sia possibile ricostruire le ragioni della misura.
  • La maggiore durata della prescrizione o aggravamenti della misura riferiti a precedenti DASPO sono ammissibili solo se la misura aggravante fosse prevedibile alla data del fatto rilevante; non è consentito rendere retroattivamente prevedibile un aggravio basato su provvedimenti emanati successivamente.
  • Le prescrizioni relative a partite amichevoli sono legittime quando gli incontri siano stati previsti e adeguatamente pubblicizzati in modo che il destinatario potesse conoscere gli obblighi di ottemperanza.
  • L'obbligo di doppia comparizione per trasferte può essere giustificato quando la logica di prevenzione e la distanza geografica rendono una sola firma inefficace; tuttavia, qualora la doppia firma sia illogica rispetto alle modalità di svolgimento delle trasferte, essa può essere ridotta.

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