Cassazione Penale, Sentenza n. 20760/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 30/08/2023 che aveva rigettato il riesame contro la misura cautelare custodiale applicata dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 81 c.p., artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente articolava tre motivi principali: 1) censura di contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla gravità indiziaria e al ruolo a lui attribuito (contestava di essere organizzatore/ promotore del sodalizio; rilevava la distanza di 160 km dal luogo di spaccio, la scarsità di cessioni contestate e l'assenza di una regia unitaria o di una "bacinella"); 2) contestazione della prova per i capi 2, 4 e 8 (presunta cessione di circa 1 kg di marijuana, basi probatorie fondate su intercettazioni equivoche e su dichiarazioni di terzi prive di riscontro; contestazione delle interpretazioni delle conversazioni e dell'uso delle dichiarazioni di altri indagati come Sunday e Yakubu); 3) violazione di norme processuali a pena di nullità: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo Yakubu ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., per carenza dei presidi di utilizzabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è inammissibile per genericità (la decisione di merito si fondava su un compendio probatorio ampio: intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, servizi di controllo, videosorveglianza, perquisizioni, sequestri, arresti, dichiarazioni di assuntori e dichiarazioni di Yakubu e di Emmanuel Sunday, nonché riconoscimenti fotografici; la doglianza non ha affrontato criticamente la motivazione del giudice di merito); il secondo motivo è manifestamente infondato in punto di fatto (la valutazione dell'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito e non sindacabile in Cassazione salvo travisamento decisivo della prova, circostanza non dimostrata; i giudici di merito hanno motivato la lettura delle conversazioni e collegato elementi oggettivi come pedinamenti e filmati); il terzo motivo è inammissibile perché la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee di un indagato ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., se risultano libere, verbalizzate e sottoscritte e se poi confermate in successivi interrogatori: nel caso Yakubu aveva confermato le dichiarazioni e l'individuazione fotografica nei successivi interrogatori, e la difesa non ha prodotto una critica argomentata sufficiente. Inoltre la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'art. 74 d.P.R. 309/1990 comporta l'applicazione della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., non contestata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Articolo richiamato nell'imputazione con riferimento alla partecipazione a più delitti; la sentenza lo menziona quale parte della rubrica dei reati contestati al sodalizio.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma richiamata nella rubrica dei reati (illecito connesso al traffico di stupefacenti); la sua richiamata gravità concorre a fondare la misura cautelare.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Reato fine di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la sua configurazione comporta l'applicazione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., utile ai fini della conferma della misura cautelare.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Norma sulle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la Corte ricorda i presidi per la loro utilizzabilità (libertà della dichiarazione, verbalizzazione sottoscritta) e ne ammette l'utilizzo se tali condizioni risultano e se le dichiarazioni sono confermate successivamente.
art. 63, comma 1 e art. 64 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione agli obblighi di informazione del difensore e alle garanzie nei confronti dell'indagato; la Corte segnala che l'assenza di tali avvisi non impedisce automaticamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee se sussistono le condizioni di libera manifestazione e verbalizzazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che contiene la cosiddetta "doppia presunzione" in materia di misure cautelari per reati di cui al d.P.R. 309/1990; la Corte osserva che, accertata la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74, la doppia presunzione si applica automaticamente e non è stata contestata.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati come presidio formale dell'impugnazione: i motivi di ricorso devono avere contenuto specifico e critica argomentata; il mancato rispetto di tali requisiti determina inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata in rapporto all'onere delle spese e alla valutazione se il ricorrente abbia proposto il ricorso "in colpa"; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la misura della somma equitativamente fissata.
Massime di principio
- Le valutazioni sul contenuto e sul significato delle intercettazioni sono principalmente questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se motivate secondo logica e massime di esperienza; per impugnare efficacemente occorre dimostrare un travisamento decisivo della prova.
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. sono utilizzabili se emerge chiaramente la loro libertà, sono verbalizzate e sottoscritte e, soprattutto, se confermate successivamente; per contestarne l'utilizzabilità bisogna indicare elementi concreti di violazione o coercizione.
- Un singolo episodio di cessione, se accompagnato da elementi che dimostrino l'affectio societatis o una funzione specifica nell'associazione, può integrare la partecipazione a un sodalizio criminoso; non è determinante il numero di cessioni ma la qualità del contributo e la prova della consapevolezza di agire per la finalità dell'associazione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e contenere una critica argomentata e puntuale alle ragioni del provvedimento impugnato (artt. 581 e 591 c.p.p.); censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Nei procedimenti per reati di stupefacenti la presenza della gravità indiziaria rispetto agli artt. 73-74 d.P.R. 309/1990 attiva presunzioni procedurali (art. 275, comma 3 c.p.p.) che rafforzano la legittimazione della misura cautelare, rendendo più difficile il ridimensionamento delle esigenze cautelari in sede di impugnazione.
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