Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20760/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 30/08/2023 che aveva rigettato il riesame contro la misura cautelare custodiale applicata dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 81 c.p., artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente articolava tre motivi principali: 1) censura di contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla gravità indiziaria e al ruolo a lui attribuito (contestava di essere organizzatore/ promotore del sodalizio; rilevava la distanza di 160 km dal luogo di spaccio, la scarsità di cessioni contestate e l'assenza di una regia unitaria o di una "bacinella"); 2) contestazione della prova per i capi 2, 4 e 8 (presunta cessione di circa 1 kg di marijuana, basi probatorie fondate su intercettazioni equivoche e su dichiarazioni di terzi prive di riscontro; contestazione delle interpretazioni delle conversazioni e dell'uso delle dichiarazioni di altri indagati come Sunday e Yakubu); 3) violazione di norme processuali a pena di nullità: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo Yakubu ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., per carenza dei presidi di utilizzabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è inammissibile per genericità (la decisione di merito si fondava su un compendio probatorio ampio: intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, servizi di controllo, videosorveglianza, perquisizioni, sequestri, arresti, dichiarazioni di assuntori e dichiarazioni di Yakubu e di Emmanuel Sunday, nonché riconoscimenti fotografici; la doglianza non ha affrontato criticamente la motivazione del giudice di merito); il secondo motivo è manifestamente infondato in punto di fatto (la valutazione dell'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito e non sindacabile in Cassazione salvo travisamento decisivo della prova, circostanza non dimostrata; i giudici di merito hanno motivato la lettura delle conversazioni e collegato elementi oggettivi come pedinamenti e filmati); il terzo motivo è inammissibile perché la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee di un indagato ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., se risultano libere, verbalizzate e sottoscritte e se poi confermate in successivi interrogatori: nel caso Yakubu aveva confermato le dichiarazioni e l'individuazione fotografica nei successivi interrogatori, e la difesa non ha prodotto una critica argomentata sufficiente. Inoltre la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'art. 74 d.P.R. 309/1990 comporta l'applicazione della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., non contestata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Articolo richiamato nell'imputazione con riferimento alla partecipazione a più delitti; la sentenza lo menziona quale parte della rubrica dei reati contestati al sodalizio.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata nella rubrica dei reati (illecito connesso al traffico di stupefacenti); la sua richiamata gravità concorre a fondare la misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Reato fine di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la sua configurazione comporta l'applicazione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., utile ai fini della conferma della misura cautelare.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la Corte ricorda i presidi per la loro utilizzabilità (libertà della dichiarazione, verbalizzazione sottoscritta) e ne ammette l'utilizzo se tali condizioni risultano e se le dichiarazioni sono confermate successivamente.

  • art. 63, comma 1 e art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli obblighi di informazione del difensore e alle garanzie nei confronti dell'indagato; la Corte segnala che l'assenza di tali avvisi non impedisce automaticamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee se sussistono le condizioni di libera manifestazione e verbalizzazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che contiene la cosiddetta "doppia presunzione" in materia di misure cautelari per reati di cui al d.P.R. 309/1990; la Corte osserva che, accertata la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74, la doppia presunzione si applica automaticamente e non è stata contestata.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati come presidio formale dell'impugnazione: i motivi di ricorso devono avere contenuto specifico e critica argomentata; il mancato rispetto di tali requisiti determina inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in rapporto all'onere delle spese e alla valutazione se il ricorrente abbia proposto il ricorso "in colpa"; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la misura della somma equitativamente fissata.

Massime di principio

  • Le valutazioni sul contenuto e sul significato delle intercettazioni sono principalmente questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se motivate secondo logica e massime di esperienza; per impugnare efficacemente occorre dimostrare un travisamento decisivo della prova.
  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. sono utilizzabili se emerge chiaramente la loro libertà, sono verbalizzate e sottoscritte e, soprattutto, se confermate successivamente; per contestarne l'utilizzabilità bisogna indicare elementi concreti di violazione o coercizione.
  • Un singolo episodio di cessione, se accompagnato da elementi che dimostrino l'affectio societatis o una funzione specifica nell'associazione, può integrare la partecipazione a un sodalizio criminoso; non è determinante il numero di cessioni ma la qualità del contributo e la prova della consapevolezza di agire per la finalità dell'associazione.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e contenere una critica argomentata e puntuale alle ragioni del provvedimento impugnato (artt. 581 e 591 c.p.p.); censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Nei procedimenti per reati di stupefacenti la presenza della gravità indiziaria rispetto agli artt. 73-74 d.P.R. 309/1990 attiva presunzioni procedurali (art. 275, comma 3 c.p.p.) che rafforzano la legittimazione della misura cautelare, rendendo più difficile il ridimensionamento delle esigenze cautelari in sede di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.