Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20758/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Orrù contestava genericamente la mancata motivazione in ordine all'aumento per la continuazione. Carrucciu contestava: (1) la carenza di motivazione sulla decisione di confisca facoltativa dell'autovettura che trasportava lo stupefacente; (2) l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il reato di ricettazione dovesse essere assorbito dal reato sugli stupefacenti; (3) la violazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Orrù per genericità e per mancata indicazione di motivi ammessi per la cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta; a carico di Orrù è stato disposto l'onere delle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Carrucciu è stato in parte accolto: i motivi sulla qualificazione giuridica e sulla particolare tenuità sono stati ritenuti inammissibili, mentre il motivo relativo alla confisca dell'autovettura è stato ritenuto fondato per carenza di motivazione circa la strumentalità concreta del mezzo. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame sul punto (in diversa persona fisica). Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è il rito in cui vigono limiti specifici alle impugnazioni in Cassazione; la confisca facoltativa può essere disposta anche in tale rito ma richiede motivazione specifica.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (modifica art. 444 c.p.p.)

    previsione del comma 1-bis secondo il quale l'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato

    La modifica consente alle parti di richiedere al giudice che la confisca facoltativa non sia ordinata o sia limitata a beni/importi specifici; tuttavia la decisione del giudice sulla confisca richiede una motivazione concreta.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con L. 23 giugno 2017, n.103)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai soli motivi connessi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; va interpretata richiedendo la prova di una strumentalità concreta, non necessariamente di indispensabilità, tra bene e reato.

  • art. 445, comma 1 cod. proc. pen. (modificato dalla "legge Cartabia")

    La sentenza di patteggiamento non comporta l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.; la confisca resta dunque possibile ma va adeguatamente motivata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede un accertamento di merito; perciò non è sindacabile in Cassazione con il rito del patteggiamento, trattandosi di valutazione di merito non riconducibile a un proscioglimento immediato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile; qui applicato per l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa dell'istante nella proposizione del ricorso inammissibile; ha rilievo nella determinazione dell'onere economico alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei ricorsi contro sentenze di patteggiamento i motivi ammissibili in Cassazione sono limitati: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto (solo se manifesta) e illiceità della pena o misura di sicurezza.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è sindacabile in Cassazione solo se si tratta di un errore manifesto, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; questioni fattuali o probatorie non immediate dalla contestazione non sono ammesse.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis) implica valutazioni di merito e pertanto non è in genere opponibile in Cassazione rispetto a sentenze di patteggiamento.
  • La confisca facoltativa (art. 240 c.p.) anche nel patteggiamento richiede una motivazione concreta sulla sussistenza della strumentalità in concreto del bene rispetto al reato: non è sufficiente la mera occasionalità dell'uso.
  • In caso di autovettura usata per il trasporto di stupefacente occorre valutare il ruolo concreto del veicolo (quantitativi, modalità di occultamento, modifiche o accorgimenti tecnici, stabile collegamento con l'attività criminosa) per decidere sulla confisca; la semplice presenza della droga nel veicolo non sempre giustifica l'ablazione.
  • Un ricorso generico, che non indichi i profili di diritto consentiti dalla normativa speciale (art. 448 c.p.p. e successive modifiche), è destinato all'inammissibilità e può comportare l'onere delle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.