Cassazione Civile, Ordinanza n. 34316/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate due istanze di rimborso dell'IRAP versata per più annualità, sostenendo che la propria attività di lavoro autonomo di revisione fosse svolta in assenza di autonoma organizzazione, presupposto dell'imposta. Deduceva di percepire redditi esclusivamente dalle proprie prestazioni professionali rese in favore di una società di revisione di cui era socia. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario; sia in primo grado sia in appello le domande erano state respinte. In cassazione lamentava, con due motivi, la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per erronea applicazione dei criteri sull'autonoma organizzazione e la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per avere la sentenza d'appello negato il soddisfacimento dell'onere probatorio nonostante emergesse che l'organizzazione era in realtà quella della società committente, non della professionista, e nonostante la dedotta assenza di dipendenti e di struttura propria significativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva affermato la soggezione ad IRAP valorizzando il fatto che la contribuente si avvalesse di un'organizzazione altamente specializzata riferibile a una società terza, ma tale impostazione si poneva in contrasto con il principio consolidato secondo cui, per integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione, la struttura deve fare capo al lavoratore autonomo, non essere semplicemente quella di un soggetto terzo presso cui egli opera. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso dell'IRAP versata. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista svolge l'attività all'interno di una struttura organizzata da un soggetto terzo e non facente capo al lavoratore autonomo anche sotto il profilo organizzativo
richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di valutazione delle allegazioni e dell'onere probatorio
richiamato come parametro della dedotta insufficienza/contraddittorietà della motivazione della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di nullità per motivazione/violazione del modello decisorio
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non integra di per sé il presupposto dell'autonoma organizzazione.
- Per assoggettare a IRAP il compenso di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzativa faccia capo al contribuente, anche sotto il profilo organizzativo, e non sia soltanto una struttura altrui utilizzata per l'esercizio dell'attività.
- Se il giudice di merito fonda la soggezione a IRAP sull'esistenza di un'organizzazione riferibile a un soggetto terzo, la decisione è viziata per erronea applicazione del criterio dell'autonoma organizzazione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo la domanda di rimborso del contribuente.
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