Cassazione Civile, Ordinanza n. 19353/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento proposta da una compagnia assicuratrice contro la banca negoziatrice che aveva consentito l'incasso di un assegno non trasferibile, tratto sul conto di un istituto bancario, a favore di un beneficiario poi sostituito mediante contraffazione del titolo. Il titolo presentava segni evidenti di alterazione nella parte relativa al nome del beneficiario, ma era stato comunque negoziato da una persona diversa dal prenditore originario. In primo grado la domanda era stata respinta per asserita carenza di legittimazione attiva dell'attrice. In appello, invece, la decisione era stata riformata, ritenendosi legittimata la compagnia assicuratrice ad agire contro la banca negoziatrice; inoltre, si era escluso il concorso di colpa della mittente per avere spedito l'assegno con posta ordinaria, valorizzando che il danno sarebbe stato evitabile con maggiori controlli da parte dell'operatore della banca. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1176, commi 1 e 2, e 1992 c.c., sostenendo che l'operatore aveva agito con la diligenza professionale esigibile e aveva pagato a soggetto apparentemente legittimato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., censurando l'esclusione del concorso di colpa della mittente per la spedizione dell'assegno tramite posta ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul mancato assolvimento dell'onere di provare la propria diligenza professionale e sulla palese contraffazione del titolo; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di appello non aveva correttamente applicato i principi sul concorso di colpa e sul nesso causale. In particolare, il giudice di merito aveva escluso a priori il rilievo causale della spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria, senza verificare se tale modalità avesse esposto la mittente a un rischio superiore a quello accettabile secondo comune prudenza, come richiesto dai principi enunciati dalle Sezioni Unite. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame della questione del concorso di colpa.
Norme richiamate
richiamato per valutare la diligenza dell'operatore professionale della banca negoziatrice; la Corte ribadisce che il giudice di merito deve verificare se la diligenza professionale sia stata provata e se l'operatore abbia risposto anche per colpa lieve in ragione della contraffazione palese del titolo.
invocato dalla ricorrente come norma che avrebbe reso liberatorio il pagamento al soggetto apparso legittimo prenditore; la Corte non accoglie tale impostazione nel primo motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.
richiamato per il concorso di colpa del danneggiato/mittente; la Corte afferma che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile può costituire antecedente causale dell'evento dannoso e imporre una valutazione concreta del rischio assunto.
richiamato per rilevare un ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo, perché la ricorrente non ha illustrato specificamente le ragioni della dedotta violazione di legge.
indicato quale parametro di deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente.
menzionato nel ricostruire la decisione del giudice di pace, che aveva escluso la legittimazione attiva della compagnia assicuratrice ritenendo configurabile solo un'azione di regresso tra corresponsabili dell'illecito.
richiamato, attraverso il rinvio ai principi delle Sezioni Unite, per la teoria della condicio sine qua non applicata alla causalità civile.
richiamato, attraverso il rinvio ai principi delle Sezioni Unite, per il criterio di selezione causale e per il concorso di cause nella responsabilità civile.
art. 83 D.P.R. n. 156 del 1973
citato nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite; la sua violazione, da sola, non basta a fondare il concorso di colpa del mittente.
art. 84 D.P.R. n. 156 del 1973
citato nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite; l'inosservanza della norma che impone di assicurare lettere e pacchi contenenti beni di valore non è sufficiente, da sola, a integrare il concorso di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o della norma senza confutare la specifica base logica della decisione.
- In materia di responsabilità per riscossione di assegno non trasferibile sottratto e negoziato da soggetto non legittimato, la spedizione del titolo per posta ordinaria può costituire antecedente causale dell'evento dannoso e fondare un concorso di colpa del mittente, perché comporta l'assunzione volontaria di un rischio superiore a quello accettabile secondo comune prudenza.
- La valutazione del concorso colposo del mittente non può essere esclusa in astratto per il solo fatto che la banca negoziatrice abbia omesso controlli; occorre verificare concretamente se, in relazione alla modalità di trasmissione scelta, il mittente si sia esposto a un rischio causalmente rilevante.
- L'inosservanza di norme postali sulla trasmissione di valori non basta, da sola, a fondare il concorso di colpa: serve una verifica concreta delle modalità di spedizione e del livello di rischio generato dalla scelta compiuta.
- Nella responsabilità civile, il nesso causale va accertato secondo i criteri della condicio sine qua non e della causalità adeguata, selezionando tra le concause solo quelle che, ex ante, non siano del tutto inverosimili.
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