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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19942/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva ordinato alla Regione Lombardia di pagare all'azienda agricola alcuni importi a titolo di contributi comunitari PAC relativi a più ordini di pagamento. La Regione aveva proposto opposizione e il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo operante una compensazione cosiddetta "atecnica" tra i crediti dell'azienda per aiuti comunitari e i debiti dell'azienda per prelievo supplementare nell'ambito della politica agricola comune, connessi al regime delle quote latte. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, anche per crediti sorti prima della legge n. 33 del 2009, la compensazione fosse ammissibile alla luce dell'unitarietà del rapporto PAC e della disciplina europea e nazionale sul Registro dei debiti presso AGEA; aveva inoltre rilevato che non era stata provata la richiesta e l'accoglimento della rateizzazione prevista dalla legge n. 33 del 2009. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha denunciato violazione degli artt. 1241 e ss. e 1246, n. 3, c.c., sostenendo che la compensazione impropria presupporrebbe omogeneità ontologica o convenzionale dei rapporti, qui insussistente poiché il prelievo supplementare avrebbe natura sanzionatoria e il credito PAC natura integrativa del reddito; ha inoltre contestato la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito della Regione, la sua asserita impignorabilità, l'interpretazione dei regolamenti comunitari e della legge n. 33 del 2009, la mancata sospensione delle procedure di recupero per compensazione in pendenza della rateizzazione e l'asserita discrezionalità illegittima dell'amministrazione nelle trattenute. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha anche affermato, per la prima volta, che i prelievi supplementari erano stati contestati davanti al giudice amministrativo e quindi non sarebbero stati certi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale aveva affermato l'ammissibilità della compensazione impropria tra crediti PAC e debiti per prelievo supplementare nel quadro unitario della politica agricola comune. Ha richiamato la giurisprudenza già consolidata, secondo cui tale compensazione è consentita anche per partite anteriori alla legge n. 33 del 2009, purché il controcredito sia certo e liquido secondo l'apprezzamento del giudice di merito; ha ribadito che la compensazione impropria opera come mero accertamento contabile del dare e dell'avere in un unico rapporto, senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale, e che l'art. 1246 c.c. non osta a tale meccanismo. Ha inoltre osservato che un ulteriore capo della decisione di merito, relativo alla mancata prova della richiesta e del riconoscimento della rateizzazione, non era stato specificamente censurato ed era quindi coperto da giudicato interno. Le deduzioni nuove introdotte in memoria circa la contestazione amministrativa dei prelievi sono state dichiarate inammissibili perché non proponibili ex novo in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    ricorso proposto ex art.360, n.3

    viene richiamato come vizio denunciato per violazione di legge, ma la censura è ritenuta infondata nella parte in cui non aggredisce la ratio decidendi.

  • artt. 1241 e ss. c.c.

    la Corte ribadisce che non ostano alla compensazione impropria nell'ambito unitario della PAC, perché questa opera come mero accertamento contabile del dare e avere.

  • art. 1246, n. 3, c.c.

    la previsione sull'impignorabilità non impedisce la compensazione impropria, che non è ricondotta alla compensazione propria in senso stretto.

  • Regolamento CE n. 1034/2008

    è valorizzato come fonte che ha reso obbligatoria per gli Stati membri la modalità di recupero mediante compensazione nel sistema PAC.

  • Regolamento CE n. 885/2006, art. 5-ter

    è richiamato come norma che rimette agli Stati membri l'accertamento del debito secondo la legislazione nazionale e la deduzione degli importi dai futuri pagamenti.

  • L. n. 33 del 2009, art. 8-ter, comma 4

    l'iscrizione del debito nel registro equivale all'iscrizione a ruolo ai fini del recupero.

  • L. n. 33 del 2009, artt. 8-quater e 8-quinquies

    sono richiamati dalla ricorrente in tema di rateizzazione e sospensione delle procedure, ma la Corte osserva che non vi era censura specifica sul mancato riconoscimento della rateizzazione.

  • Regolamento CE n. 595 del 2004, art. 17

    pone a carico degli Stati membri l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché il prelievo sia correttamente riscosso e ricada sui produttori responsabili del superamento.

  • Regolamento CE n. 1234 del 2007, art. 79

    viene usato per affermare che i produttori sono debitori verso lo Stato membro del prelievo sulle eccedenze per il solo fatto di avere superato le quote.

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie ex art. 378 non possono introdurre nuove censure o questioni nuove in cassazione, né ampliare i motivi originari.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    presupposto per il contributo unificato aggiuntivo, menzionato nel dispositivo finale.

Massime di principio

  • In materia di rapporti PAC e quote latte, è ammissibile la compensazione impropria tra crediti dell'agricoltore per aiuti comunitari e debiti per prelievo supplementare, quando i rapporti appartengano a un unico sistema normativo e il controcredito sia certo e liquido secondo l'accertamento del giudice di merito.
  • La compensazione impropria si distingue da quella propria perché non richiede autonomia dei rapporti né un'eccezione di parte in senso stretto: il giudice può operare un mero accertamento contabile del dare e avere nell'ambito di un rapporto unitario.
  • L'art. 1246 c.c. non impedisce, in sé, la compensazione impropria quando questa sia imposta o comunque resa coerente dalla disciplina speciale e dal diritto dell'Unione applicabile.
  • In cassazione, la parte deve censurare specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una base autonoma della decisione non è attaccata, essa passa in giudicato interno e rende inutile l'esame delle altre censure.
  • Le memorie depositate in cassazione non possono introdurre questioni nuove o integrare i motivi originari con censure non formulate nel ricorso.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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