Cassazione Civile, Ordinanza n. 15892/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di primo grado in cui il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice e condannato la controparte al pagamento di € 114.728,28 oltre accessori, a titolo di differenze retributive. La convenuta era rimasta contumace in primo grado. Proposto appello, la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e dell'art. 48 disp. att. c.p.c., sostenendo che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado non fosse validamente perfezionata per mancanza di prova che l'atto fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; 2) violazione degli artt. 139, 140, 148 e 156 c.p.c. per omessa motivazione sull'eccezione di nullità della notifica e per asserita insufficiente diligenza dell'ufficiale giudiziario; 3) violazione degli artt. 325, 327 e 354 c.p.c., contestando la negazione dei presupposti dell'impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c., assumendo che l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo dovesse comportare la mancata conoscenza della pendenza della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il primo motivo, richiamando il principio per cui, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa del deposito dell'atto in casa comunale non è soggetta alla L. n. 890/1982, ma solo alle regole della raccomandata ordinaria, e ha confermato la validità del completamento dell'iter notificatorio con compiuta giacenza. Ha respinto il secondo motivo come inammissibile, osservando che la Corte territoriale aveva invece esaminato e motivato in modo congruo sui tentativi di notifica e sull'attività dell'ufficiale giudiziario. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo in via derivata, perché fondato sulla premessa già esclusa della invalidità o inesistenza della notifica originaria. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica si perfeziona con il compimento dell'iter prescritto, inclusi deposito in casa comunale e raccomandata informativa; quest'ultima è semplice notizia del deposito e segue le regole della raccomandata ordinaria.
La parte non può dolersi della nullità della notificazione quando l'iter notificatorio si sia regolarmente completato e la conoscenza del processo sia stata comunque raggiungibile.
Richiamato insieme alle norme sulla notificazione, senza specifica interpretazione autonoma nel testo.
Richiamato per le modalità di notificazione, ma il decisum si fonda sulla regolarità del procedimento ex art. 140 c.p.c.
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte non ravvisa vizi della notificazione o della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di termini di impugnazione; la Corte lo ritiene irrilevante una volta accertata la validità della notifica originaria.
L'impugnazione tardiva presuppone la mancata conoscenza della pendenza del processo in presenza di invalidità della notificazione; tale presupposto manca se la notifica era valida.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell'impugnazione, ma la censura è respinta perché basata su una premessa infondata.
La presunzione di conoscenza della dichiarazione si supera solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. la raccomandata informativa ha funzione meramente avvisatoria del deposito dell'atto e non è soggetta alla disciplina speciale della L. n. 890/1982, ma alle ordinarie regole postali.
- La notificazione si considera validamente perfezionata quando sia stato eseguito l'intero iter previsto dall'art. 140 c.p.c. e sia maturata la compiuta giacenza; la parte destinataria non può invocare la nullità se l'invalidità non ha impedito in concreto la conoscenza del processo.
- L'eccezione di contumacia involontaria richiede che l'irregolarità della notificazione abbia effettivamente determinato l'impossibilità di conoscere il processo; se la notificazione è regolare, tale rimedio non è configurabile.
- Le censure di omesso esame o di difetto di motivazione sono inammissibili quando la sentenza impugnata abbia effettivamente ricostruito in fatto la procedura notificatoria e dato conto in modo logico e congruo degli elementi rilevanti.
- L'impugnazione tardiva presuppone la dimostrazione del venir meno della conoscenza del giudizio per effetto di una notificazione invalida o mancante; tale rimedio non opera se la notifica originaria è valida e non inesistente.
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