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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19500/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di due linee di attività di informazione scientifica del farmaco, cedute da una società farmaceutica a un'altra società. Il lavoratore, addetto a tale attività, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità, illegittimità e inefficacia della cessione di ramo d'azienda, con conseguente ripristino del rapporto presso la cedente e condanna al pagamento di differenze retributive e risarcimento del danno. In cassazione ha articolato otto motivi: ha denunciato apparenza di motivazione della sentenza d'appello; violazione dell'art. 112 c.p.c. per errata qualificazione della domanda; violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi relativi a prezzo della cessione, mancato trasferimento di figure apicali, promiscuità del servizio e preteso motivo illecito espulsivo; violazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE sui criteri di accertamento del trasferimento; violazione dell'art. 1406 c.c. per l'asserita necessità del consenso del lavoratore se la fattispecie non fosse qualificabile come trasferimento d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione e sulla qualificazione giuridica della fattispecie, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il motivo sull'onere della prova, e inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché non confrontati correttamente con la duplice ratio delle decisioni di merito. Ha respinto anche il motivo relativo ai criteri di accertamento del trasferimento di ramo d'azienda, ribadendo che occorre l'autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto, e ha dichiarato assorbito il motivo sull'art. 1406 c.c. In conseguenza della soccombenza, ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La sentenza di merito non è apparente se il ragionamento decisorio è percepibile nei suoi presupposti fattuali e giuridici.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere sintetica ma deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato dedotto l'errore di qualificazione della domanda, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque scrutinato correttamente l'effetto traslativo ai sensi dell'art. 2112 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare i presupposti del trasferimento di azienda incombe su chi invoca gli effetti traslativi dell'art. 2112 c.c.; tuttavia, nel caso concreto, l'errore del giudice d'appello sulla ripartizione dell'onere è rimasto senza rilievo decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione delle violazioni di legge invocate nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    I motivi di vizio motivazionale sono inammissibili se non confrontano le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a base della sentenza di appello, dimostrando che siano diverse.

  • art. 2112 c.c.

    Per il trasferimento di ramo d'azienda è necessario un complesso organizzato dotato di autonomia funzionale, capace di operare già al momento dello scorporo con i propri mezzi e senza integrazioni rilevanti del cessionario; l'autonomia deve essere preesistente al trasferimento.

  • art. 1406 c.c.

    Il consenso del lavoratore è necessario solo nel trasferimento del contratto al di fuori dell'ipotesi di successione ex art. 2112 c.c.; il motivo fondato su tale norma è stato assorbito perché subordinato all'assenza di trasferimento d'azienda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti avevano depositato memoria nel procedimento camerale.

  • direttiva 2001/23/CE

    La nozione di trasferimento di entità economica richiede la conservazione dell'autonomia dell'entità ceduta, che deve preesistere al trasferimento.

Massime di principio

  • In tema di trasferimento di ramo d'azienda, l'elemento decisivo è la presenza di un'entità economica funzionalmente autonoma già al momento dello scorporo, idonea a svolgere la propria attività con mezzi e organizzazione propri senza sostanziali integrazioni da parte del cessionario.
  • La verifica della legittimità del trasferimento va condotta sulla concreta consistenza del compendio ceduto, considerando l'organizzazione di persone, beni e rapporti giuridici, e non solo un singolo indice formale o contabile.
  • Chi invoca l'effetto traslativo ex art. 2112 c.c. deve allegare e provare i presupposti del trasferimento; l'onere probatorio non può essere automaticamente addossato al lavoratore che lo contesti.
  • Il vizio di motivazione in cassazione non è deducibile in modo utile se il ricorrente non confronta le rationes delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando una reale divergenza tra esse o un omesso esame decisivo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da un autonomo accertamento fattuale sulla natura del ramo ceduto, le censure che mirano a un nuovo apprezzamento delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
SottomaterieContinuità dei rapporti nel trasferimento d'azienda ex art. 2112
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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