Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20668/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da due spedizioni di tubi metallici destinate agli Stati Uniti, per le quali lo spedizioniere aveva affidato alla ricorrente le operazioni di fumigazione degli imballaggi in legno. Dopo l’arrivo della merce a Houston, le autorità statunitensi rilevavano la presenza di larve/parassiti negli imballaggi e imponevano un nuovo trattamento: per la prima spedizione il carico veniva nuovamente fumigato, con costi addebitati allo spedizioniere e poi posti a carico della ricorrente in sede risarcitoria; per la seconda spedizione il carico veniva inviato in Venezuela, sostituito il legname infetto e poi rispedito a Houston, con costi ulteriori. Gli assicuratori del soggetto danneggiato avevano indennizzato quest’ultimo e agivano in surrogazione ex art. 1916 c.c. contro la ricorrente. La ricorrente aveva chiamato in causa la propria assicuratrice per essere manlevata. In appello la garanzia veniva esclusa perché la polizza copriva la responsabilità civile verso terzi e non il danno derivante da inadempimento contrattuale; inoltre veniva ridotta la quantificazione del danno, escludendo il costo del viaggio Houston-Venezuela-Houston come spesa ulteriore non provata come conseguenza immediata e diretta. In cassazione la ricorrente deduceva, in sintesi: errata interpretazione della clausola di garanzia postuma e della polizza, omesso esame della locuzione relativa ai "committenti", violazione dei canoni ermeneutici (artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 c.c.), errori sul riparto dell’onere della prova circa l’esatto adempimento e la prova dei danni, errata valutazione dei verbali ARPAT, omessa pronuncia o vizio motivazionale sulla seconda spedizione e illegittima quantificazione del danno. La ricorrente incidentale contestava invece l’esclusione dal risarcimento dei costi del trasferimento in Venezuela e ritorno, sostenendo che fossero conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e che il danneggiato avesse l’onere di provare l’evitabilità del danno ex art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società ricorrente e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’assicuratore subentrato agli originari attori. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui escludeva l’operatività della garanzia assicurativa per il danno da inadempimento contrattuale, ritenendo che le censure sulla interpretazione della polizza si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del testo contrattuale non consentita in sede di legittimità, e ha confermato anche la riduzione del danno, inclusa l’esclusione del costo del viaggio Houston-Venezuela-Houston perché non provato come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Ha inoltre regolato le spese: condanna della ricorrente a rifondere le spese a favore dell’assicuratrice resistente Groupama e compensazione integrale nel rapporto con l’assicuratore incidentale, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    surrogazione ex art. 1916 cod. civ.

    richiamato come base della legittimazione degli assicuratori che avevano indennizzato l’assicurata e si erano surrogati nel credito risarcitorio.

  • art. 1362 c.c.

    il motivo di ricorso che invocava la violazione del canone letterale è stato ritenuto inammissibile perché non specificava puntualmente il canone violato, limitandosi a contrapporre una diversa lettura della clausola.

  • art. 1363 c.c.

    invocato per sostenere la lettura sistematica della polizza; la Corte ha ribadito che la censura era inammissibile perché mirava a sovrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella del giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    il richiamo alla buona fede nell’interpretazione contrattuale non è stato ritenuto sufficiente a scalfire l’accertamento di merito sulla portata della clausola assicurativa.

  • art. 1367 c.c.

    la doglianza sull’interpretazione conservativa è stata reputata inammissibile, poiché la Corte di merito aveva già attribuito un significato non implausibile alla clausola.

  • art. 1370 c.c.

    l’interpretazione contra stipulatorem è stata evocata per un contratto per adesione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specifica dimostrazione dell’errore interpretativo.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che la violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; se si contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, la censura è inammissibile o non riconducibile alla norma.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in relazione ai verbali ARPAT; la Corte ha escluso che vi fosse stata violazione della fede privilegiata, perché i verbali comunque attestavano contaminazioni anche su parti di legno riconducibili all’imballaggio.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per lamentare omessa pronuncia sulla seconda spedizione, ma la Corte ha rilevato la contraddittorietà tra omessa pronuncia e vizio motivazionale.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per dedurre l’inammissibilità del motivo di appello di Groupama per difetto di specificità; la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere la novità della questione introdotta in appello; la Corte ha escluso la novità, ritenendo che si trattasse di specificazione di una difesa già svolta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge; la Corte ha ribadito che non può essere veicolata sotto tale vizio una mera rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per error in procedendo e omessa pronuncia; la Corte ha chiarito che il motivo era in parte inammissibile perché confondeva omessa pronuncia e vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una questione interpretativa del contratto o una contestazione sulla valutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di nesso causale e risarcibilità dei danni: il giudice di merito ha escluso il costo del viaggio in Venezuela come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

  • art. 1224 c.c.

    menzionato nel motivo sulla quantificazione del danno, senza che la Corte ravvisasse una corretta deduzione di violazione di legge.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato sia dal ricorrente incidentale sia dalla Corte, che ha escluso la sua applicazione al costo del viaggio in Venezuela perché quel costo era già stato escluso a monte dal nesso causale ex art. 1223 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro l’interpretazione di una clausola contrattuale non è sufficiente richiamare in modo generico gli artt. 1362 ss. c.c.: occorre indicare in concreto quale canone ermeneutico sia stato violato e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
  • L’interpretazione del contratto appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non implausibile; la Corte di legittimità non può sostituire la propria lettura del testo a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di una questione giuridica o l’interpretazione di una clausola negoziale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; se la doglianza investe la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, non vi è violazione dell’articolo ma, al più, censura motivazionale nei limiti consentiti.
  • Per il debitore di un’obbligazione di mezzi, l’esatto adempimento si prova dimostrando di aver osservato le regole dell’arte e i protocolli dell’attività, non già provando che il risultato mancato dipenda da cause non imputabili.
  • Ai fini del risarcimento ex art. 1223 c.c., il giudice può escludere le spese che non risultino conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, trattandosi di valutazione di nesso causale rimessa al merito se adeguatamente motivata.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è compatibile con una censura che, in sostanza, contesti la motivazione: i due vizi sono distinti e non possono essere prospettati in modo intrinsecamente contraddittorio.
  • In sede di legittimità, la censura di difetto di specificità dell’appello o di error in procedendo richiede autosufficienza, con trascrizione essenziale degli atti e indicazione puntuale delle ragioni di errore del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.