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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35856/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di pubblica sicurezza per tre anni, sostenendo che mancava il requisito della pericolosità sociale o quanto meno della sua attualità perché il procedimento penale, che aveva costituito fonte degli indizi, si era definito con patteggiamento e sospensione condizionale della pena; chiedeva inoltre l'accertamento di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. i-ter, d.lgs. n. 159/2011 per trattamento discriminatorio di chi patteggia, e censurava il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la decisione d'appello ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il procedimento di prevenzione sia autonomo rispetto al procedimento penale ordinario e che la normativa e la giurisprudenza consentano di valutare la pericolosità sociale sulla base di elementi di fatto anche se il procedimento penale si è concluso con patteggiamento e pena sospesa, soprattutto quando l'efficacia della sospensione è subordinata al superamento di un percorso terapeutico non ancora completato. Il giudice della prevenzione può valorizzare anche condotte sopravvenute e violazioni della misura. L'eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta infondata. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni è stato considerato di natura ordinatoria e non determinante per l'annullamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.159/2011

    art.4, comma 1, lett. i-ter; art.6; art.10, commi 2 e 3; art.11, comma 2; art.1, comma 1, lett. b

    La norma sulla pericolosità sociale deve essere interpretata in termini fattuali: la configurazione del profilo di pericolosità non dipende esclusivamente dalla posizione processuale (es. indagini o patteggiamento) ma dagli elementi di fatto che costituiscono indizi; i termini per la decisione (30 giorni) sono di natura ordinatoria; il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è limitato alle ipotesi di violazione di legge o motivazione inesistente o apparentemente contraddittoria.

  • Codice di procedura penale

    Il patteggiamento con sospensione condizionale della pena non esclude automaticamente l'utilizzo degli elementi fattuali ai fini del giudizio di prevenzione; la sospensione può essere subordinata a un percorso trattamentale la cui incompletezza mantiene aperta la valutazione della pericolosità.

  • Codice penale

    La sospensione condizionale della pena subordinata al superamento di percorsi di recupero istituisce un meccanismo di controllo che consente la revoca della sospensione in caso di omissione dell'avvio del percorso o in caso di violazione di una misura di prevenzione; ciò autorizza il giudice di prevenzione a considerare la situazione come non definitivamente risolta.

  • Costituzione

    L'eccezione di violazione dell'art.3 Cost. è stata respinta: non sussiste una discriminazione irragionevole nel valutare soggetti che hanno patteggiato rispetto ad altri ai fini delle misure di prevenzione, poiché lo scopo delle misure è preventivo e valutato su base fattuale.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata

    Corte Cost. n.24/2019; numerose pronunce della Cassazione (es. Sez. U n.111/2017; Sez.6 n.45280/2024; Sez.6 n.13269/2024; Sez.1 n.28293/2025)

    Consolidato indirizzo dispone che le misure di prevenzione sono autonome rispetto al procedimento penale, che una sentenza definitiva di assoluzione impedisce l'uso del fatto come indizio ma che il patteggiamento/sospensione non ha effetto preclusivo; la motivazione del giudice di prevenzione richiede rigore e può valorizzare fatti sopravvenuti.

Massime di principio

  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al penale: il patteggiamento con pena sospesa non impedisce di valutare la pericolosità sociale sulla base degli elementi di fatto
  • La pericolosità sociale si valuta sugli elementi fattuali concreti, non sulla sola posizione processuale; l'esito favorevole del processo penale non preclude automaticamente la misura di prevenzione
  • Il giudice della prevenzione può considerare condotte sopravvenute e violazioni della misura per confermare o aggiornare la valutazione dell'attualità della pericolosità
  • La sospensione condizionale della pena subordinata a un percorso terapeutico lascia aperta la possibilità di misure di controllo in attesa del completamento del percorso
  • I termini di decisione previsti dal d.lgs. n.159/2011 hanno natura ordinatoria: il loro superamento non comporta automaticamente invalidità del provvedimento
  • In Cassazione il ricorso contro provvedimenti di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente

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