Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33381/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e affidamento terapeutico per l'espiazione di una pena di 1 anno, 5 mesi e 3 giorni. Il motivo dedotto è stato unico: nullità per omissione della notifica dell'ordine di esecuzione (9/10/2023) al condannato, da cui sarebbe derivata la nullità dell'ordinanza e dell'intero procedimento esecutivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'ordine di esecuzione al condannato non comporti di per sé nullità sanzionata, poiché la notifica ha funzione di garantire la presentazione, entro il termine perentorio di 30 giorni, dell'istanza per misure alternative. Nel caso di specie l'ordine era stato notificato al difensore, il quale ha tempestivamente presentato la domanda di misura alternativa; pertanto lo scopo della notifica è stato raggiunto e l'eventuale nullità si è sanata (richiamando l'art. 183, lett. b, c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità). La Corte ha inoltre richiamato le gravi emergenze di pericolosità sociale e la prosecuzione di condotte criminose del Bennato, che giustificavano il diniego nel merito da parte del Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 5 (secondo periodo)

    «L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico».

    La notificazione ha funzione pratica (consentire la presentazione dell'istanza entro 30 giorni). L'omessa notifica al condannato non comporta automaticamente nullità dell'atto se lo scopo della notifica è stato comunque raggiunto (per es. tramite notifica al difensore che ha tempestivamente agito).

  • art. 183 cod. proc. pen., lett. b)

    Richiamato come principio di sanatoria: un vizio formale può considerarsi sanato se l'interessato si è avvalso della facoltà cui l'atto era preordinato (qui: presentando l'istanza nelle forme e nel termine).

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (artt. 47, 47-ter, 50, comma 1)

    Norme sulle misure alternative alla detenzione richiamate dall'art. 656 c.p.p.; la possibilità di chiedere tali misure è l'oggetto della comunicazione che deve accompagnare l'ordine di esecuzione.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 90 e art. 94)

    Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate dall'art. 656 c.p.p. in relazione alle misure alternative e alla sospensione dell'esecuzione.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'ordine di esecuzione al condannato non determina automaticamente la nullità dell'atto: rileva la finalità pratica dell'adempimento (consentire la presentazione dell'istanza per misure alternative).
  • Se l'ordine è stato comunque ricevuto da un avente diritto (es. il difensore) che ha tempestivamente esercitato la facoltà prevista entro il termine di legge, lo scopo della notifica è conseguito e il vizio può considerarsi sanato ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
  • Per impugnare con successo la mancata notifica occorre dimostrare che la violazione abbia effettivamente impedito l'esercizio di una facoltà sostanziale (p.es. impossibilità di presentare l'istanza nei termini) o che vi sia stata una concreta lesione del diritto di difesa.
  • In materia di misure alternative la valutazione del merito (pericolosità sociale, recidiva, prosecuzione di condotte criminose anche in regime di misure) resta centrale: anche in presenza di vizi procedurali formali, la gravità degli elementi di fatto può giustificare il diniego.
  • La tempestività dell'azione del difensore è cruciale: quando il difensore riceve la notifica e agisce nei termini, questa condotta può sanare l'assenza di notifica al condannato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.