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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 25693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava, con avvisi di accertamento relativi al 2006, maggiori tributi IRES e IRAP sostenendo che le società del gruppo fossero fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 5‑bis del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), per avvenuta "esterovestizione": de facto sede legale e operativa in Italia e controllo da parte della T. Srl con sede in Italia. In primo e secondo grado le società avevano ottenuto l'annullamento degli avvisi poiché le presunzioni addotte dall'Amministrazione non erano state ritenute "gravi, precise e concordanti"; in Cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente attribuito valore probatorio a mere formalità contrarie al principio probatorio richiesto per l'esterovestizione.

La decisione

Prima dell'udienza di merito in Cassazione le parti avevano stipulato un accordo transattivo (14.6.2016). L'Avvocatura dello Stato, difensore dell'Agenzia, ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia (rinuncia intervenuta prima dell'udienza ai sensi dell'art. 390 c.p.c.) e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite come concordato dalle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'obbligo di versare il «doppio contributo unificato» ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1‑quater, ritenendo l'estinzione non riconducibile alle fattispecie che impongono tale sanzione e ricordando che il ricorrente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 5‑bis (TUIR)

    Norma invocata dall'Amministrazione per affermare la residenza fiscale in Italia per effetto di presunzione di sede effettiva; in primo e secondo grado tali presunzioni non sono state ritenute sufficienti a provare l'esterovestizione.

  • Codice civile, art. 2729

    Richiamato dall'Amministrazione come parametro della presunzione; la CTR è stata criticata per non avere applicato correttamente il concetto di presunzione grave, precisa e concordante, ma il giudizio di merito non è stato esaminato in Cassazione per l'estinzione del processo.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sul criterio della prova e della ripartizione dell'onere della prova; l'Agenzia sosteneva che l'onere della prova fosse stato assolto mediante presunzioni, tesi non accolta nel merito dai giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Articolo invocato quale parametro formale per il motivo di cassazione proposto dall'Amministrazione (violazione di norme sostanziali relative alla prova); non è stato esaminato nel merito per effetto della rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 390 c.p.c., comma 1

    Stabilisce la possibilità di rinuncia al gravame prima dell'udienza; la rinuncia dell'Agenzia è stata considerata rituale e ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Norma che può imporre al ricorrente non vittorioso il pagamento di una somma pari al contributo unificato; la Corte ha ritenuto la fattispecie estranea a tale previsione in quanto il processo è stato estinto per rinuncia (non è una pronuncia sfavorevole) e inoltre il ricorrente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La contestazione dell'esterovestizione richiede prove "gravi, precise e concordanti": mere formalità o indizi formali non sono normalmente sufficienti a ribaltare la residenza fiscale dichiarata dalle società.
  • L'onere della prova in materia tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria quando essa formula presunzioni di esterovestizione; i giudici di merito valutano se tali presunzioni soddisfano il requisito di gravità, precisione e concordanza richiesto dalla giurisprudenza.
  • La stipula di un accordo transattivo tra le parti può comportare la rinuncia al gravame e, se effettuata prima dell'udienza, la Corte di cassazione dichiara il giudizio estinto per rinuncia (art. 390 c.p.c.).
  • L'estinzione del processo per rinuncia o transazione non è equivalente a una pronuncia di merito: non comporta l'applicazione di sanzioni o contributi previsti per il ricorso non vittorioso in senso sostanziale (es. obbligo del doppio contributo unificato), salvo diversa previsione normativa.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in esecuzione della comune volontà delle parti risultante dalla transazione; è quindi opportuno regolare esplicitamente nel patto transattivo la disciplina delle spese processuali.
  • Quando si invocano accordi o documenti extra‑processuali come motivo per estinguere o concludere il giudizio, è importante che la prova della notifica e della conoscenza da parte dell'altra parte sia documentata per evitare rinvii o eccezioni procedurali.
  • Se la parte pubblica è difesa dall'Avvocatura dello Stato possono sorgere effetti particolari in ordine al contributo unificato; bisogna verificare la normativa vigente e la natura della pronuncia (estinzione vs. soccombenza) per comprendere eventuali oneri economici.

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