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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08138/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un istituto di credito, nell'ambito di un'esecuzione immobiliare con pignoramento presso terzi, otteneva un'ordinanza di assegnazione di una somma di euro 200.000. L'Ufficio liquidava l'imposta di registro in misura proporzionale, applicando l'aliquota dello 0,50% ex art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, ritenendo il provvedimento assimilabile agli atti giudiziari con effetti traslativi. La banca impugnava l'avviso sostenendo invece che l'ordinanza avesse natura meramente esecutiva e che dovesse quindi scontare l'imposta in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. d), della medesima tariffa, perché non recante trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione delle due disposizioni tariffarie, richiamando un contrasto giurisprudenziale e sostenendo anche che la tassazione proporzionale sarebbe priva di base legale e lesiva della capacità contributiva.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando la prevalenza dell'orientamento secondo cui l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è soggetta ad autonoma tassazione di registro in misura proporzionale, perché integra un provvedimento con effetti traslativi riconducibile all'art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa del d.P.R. 131/1986. La Corte ha escluso che rilevi la tesi della mera esecutività del provvedimento o che vi sia duplicazione d'imposta rispetto al titolo esecutivo, trattandosi di atti diversi e autonomamente rilevanti. Ha inoltre rigettato l'istanza di trattazione in pubblica udienza per difetto di rilevanza nomofilattica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 131/1986

    Tariffa, parte prima, atti soggetti a registrazione in termine fisso; atti giudiziari con effetti traslativi

    si applica all'ordinanza di assegnazione del credito in quanto provvedimento con effetti traslativi e autonomamente tassabile in misura proporzionale

  • art. 8, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986

    atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

    non è applicabile all'ordinanza di assegnazione del credito, perché il provvedimento ha natura patrimoniale e effetti traslativi

  • art. 37, d.P.R. 131/1986

    atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio

    richiamato come quadro sistematico per la tassazione degli atti giudiziari

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione del credito emessa nella procedura esecutiva è il provvedimento oggetto di tassazione

  • art. 505 c.p.c.

    richiamato tra i provvedimenti di assegnazione considerati rilevanti ai fini della tariffa

  • artt. 529, 539, 552 e ss. c.p.c.

    richiamati per delimitare il novero dei provvedimenti di assegnazione e aggiudicazione

  • art. 588 c.c.

    richiamato nel testo come riferimento ai provvedimenti di assegnazione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata nei motivi

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e la decisione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in tema di composizione del collegio nella fase accelerata

  • artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.

    evocati per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente

  • art. 53 Cost.

    la tassazione proporzionale dell'atto non viola il principio di capacità contributiva, trattandosi di imposta d'atto

  • art. 20, d.P.R. 131/1986

    per gli atti da registrare si guarda al contenuto e agli effetti dell'atto, senza elementi estranei

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    fondamento della condanna a somme per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. Sez. U., 10/04/2024, n. 9611

    la proposta ex art. 380-bis non determina incompatibilità del consigliere nel collegio

  • Cass. 16/03/2021, n. 7306

    conferma l'assoggettamento dell'ordinanza di assegnazione a imposta proporzionale

  • Cass. 20/04/2007, n. 9400

    orientamento minoritario richiamato dalla ricorrente, ritenuto non seguito dalla giurisprudenza prevalente

  • Cass. 28/02/2026, n. 4546

    pronuncia recente conforme all'orientamento prevalente

  • Cass. 1227/2026

    richiamata per escludere la violazione dell'art. 53 Cost.

Massime di principio

  • L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel processo esecutivo è autonomamente soggetta a imposta di registro rispetto al titolo esecutivo, perché produce un effetto traslativo proprio e distinto.
  • Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta in base al contenuto e agli effetti giuridici dell'atto stesso, senza valorizzare elementi estranei o la funzione meramente esecutiva del provvedimento.
  • La lett. d) della tariffa sull'imposta di registro si applica agli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti patrimoniali; non è quindi idonea a ricomprendere l'ordinanza di assegnazione del credito, che ha natura patrimoniale.
  • Non vi è duplicazione d'imposta quando atti diversi della procedura esecutiva o del procedimento monitorio siano ciascuno produttivi di effetti giuridici autonomi e assoggettati separatamente a registrazione.
  • La tassazione proporzionale dell'atto giudiziario non contrasta con l'art. 53 Cost. se il legislatore ha ancorato il prelievo agli effetti giuridici dell'atto registrato, in coerenza con la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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