Cassazione Civile, Ordinanza n. 08138/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un istituto di credito, nell'ambito di un'esecuzione immobiliare con pignoramento presso terzi, otteneva un'ordinanza di assegnazione di una somma di euro 200.000. L'Ufficio liquidava l'imposta di registro in misura proporzionale, applicando l'aliquota dello 0,50% ex art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, ritenendo il provvedimento assimilabile agli atti giudiziari con effetti traslativi. La banca impugnava l'avviso sostenendo invece che l'ordinanza avesse natura meramente esecutiva e che dovesse quindi scontare l'imposta in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. d), della medesima tariffa, perché non recante trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione delle due disposizioni tariffarie, richiamando un contrasto giurisprudenziale e sostenendo anche che la tassazione proporzionale sarebbe priva di base legale e lesiva della capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando la prevalenza dell'orientamento secondo cui l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è soggetta ad autonoma tassazione di registro in misura proporzionale, perché integra un provvedimento con effetti traslativi riconducibile all'art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa del d.P.R. 131/1986. La Corte ha escluso che rilevi la tesi della mera esecutività del provvedimento o che vi sia duplicazione d'imposta rispetto al titolo esecutivo, trattandosi di atti diversi e autonomamente rilevanti. Ha inoltre rigettato l'istanza di trattazione in pubblica udienza per difetto di rilevanza nomofilattica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 131/1986
Tariffa, parte prima, atti soggetti a registrazione in termine fisso; atti giudiziari con effetti traslativi
si applica all'ordinanza di assegnazione del credito in quanto provvedimento con effetti traslativi e autonomamente tassabile in misura proporzionale
art. 8, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986
atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
non è applicabile all'ordinanza di assegnazione del credito, perché il provvedimento ha natura patrimoniale e effetti traslativi
atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio
richiamato come quadro sistematico per la tassazione degli atti giudiziari
l'ordinanza di assegnazione del credito emessa nella procedura esecutiva è il provvedimento oggetto di tassazione
richiamato tra i provvedimenti di assegnazione considerati rilevanti ai fini della tariffa
artt. 529, 539, 552 e ss. c.p.c.
richiamati per delimitare il novero dei provvedimenti di assegnazione e aggiudicazione
richiamato nel testo come riferimento ai provvedimenti di assegnazione
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata nei motivi
richiamato per la proposta di definizione accelerata e la decisione camerale
richiamato in tema di composizione del collegio nella fase accelerata
artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.
evocati per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente
art. 53 Cost.
la tassazione proporzionale dell'atto non viola il principio di capacità contributiva, trattandosi di imposta d'atto
per gli atti da registrare si guarda al contenuto e agli effetti dell'atto, senza elementi estranei
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
fondamento della condanna a somme per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Cass. Sez. U., 10/04/2024, n. 9611
la proposta ex art. 380-bis non determina incompatibilità del consigliere nel collegio
Cass. 16/03/2021, n. 7306
conferma l'assoggettamento dell'ordinanza di assegnazione a imposta proporzionale
Cass. 20/04/2007, n. 9400
orientamento minoritario richiamato dalla ricorrente, ritenuto non seguito dalla giurisprudenza prevalente
Cass. 28/02/2026, n. 4546
pronuncia recente conforme all'orientamento prevalente
Cass. 1227/2026
richiamata per escludere la violazione dell'art. 53 Cost.
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel processo esecutivo è autonomamente soggetta a imposta di registro rispetto al titolo esecutivo, perché produce un effetto traslativo proprio e distinto.
- Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta in base al contenuto e agli effetti giuridici dell'atto stesso, senza valorizzare elementi estranei o la funzione meramente esecutiva del provvedimento.
- La lett. d) della tariffa sull'imposta di registro si applica agli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti patrimoniali; non è quindi idonea a ricomprendere l'ordinanza di assegnazione del credito, che ha natura patrimoniale.
- Non vi è duplicazione d'imposta quando atti diversi della procedura esecutiva o del procedimento monitorio siano ciascuno produttivi di effetti giuridici autonomi e assoggettati separatamente a registrazione.
- La tassazione proporzionale dell'atto giudiziario non contrasta con l'art. 53 Cost. se il legislatore ha ancorato il prelievo agli effetti giuridici dell'atto registrato, in coerenza con la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro.
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