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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07529/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell’INPS, di contributi e sanzioni per complessivi euro 515.352,00, ritenuti indebitamente fruiti a titolo di sgravi contributivi previsti dall’art. 8 della L. n. 223/1991 in relazione ad assunzioni effettuate negli anni 2002, 2005, 2007 e 2008. L’INPS contestava la spettanza del beneficio per difetto della prova dell’assenza, richiesta dal comma 4-bis dell’art. 8, di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o di rapporti di collegamento o controllo tra le imprese che avevano posto i lavoratori in mobilità e le società che li avevano successivamente assunti. La società sosteneva che tale assenza fosse stata invece desumibile da visure camerali, da presunzioni e da prova testimoniale, e lamentava inoltre che il giudice di merito avesse indebitamente negato l’ammissione della prova orale, non avesse valorizzato gli accordi sindacali e avesse male interpretato l’oggetto della prova, confondendo la titolarità delle azioni con la verifica dell’assenza di collegamenti o controlli. Deduceva, infine, vizi motivazionali e violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sull’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente operante la preclusione derivante dalla doppia decisione conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché i giudici di merito avevano deciso in senso coincidente sui medesimi fatti. Ha inoltre osservato che tutte le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Quanto alla prova testimoniale, ha rilevato che la ricorrente non si era confrontata con la specifica ratio della decisione di appello, che aveva escluso l’ammissibilità della prova per difetto di rituale introduzione dei fatti da provare e perché i testi non erano estranei alla vicenda. Ne è conseguita la condanna della società alle spese processuali e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sull’assenza dei presupposti ostativi allo sgravio contributivo; la Corte, tuttavia, non entra nel merito della censura perché la reputa diretta a un riesame fattuale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Evocati per lamentare l’erronea valutazione delle prove e la mancata ammissione di mezzi istruttori; la Corte osserva che la censura mira in sostanza a contestare la selezione e la valutazione delle fonti di prova, riservate al giudice di merito.

  • art. 8, commi 4 e 4-bis, L. n. 223/1991

    Norma sostanziale posta a base della controversia sugli sgravi contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità; la lite verteva sulla prova dell’assenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o di rapporti di collegamento o controllo.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato per sostenere l’ammissibilità della prova testimoniale in sostituzione della prova documentale mancante; la censura non viene esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata quale norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocata per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene le doglianze comunque inammissibili perché volte a un nuovo apprezzamento del merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle presunzioni; la Cassazione non affronta il merito della valutazione presuntiva perché la doglianza è inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato dalla Corte come causa di inammissibilità per la presenza di una doppia decisione conforme di merito sui medesimi fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il ricorso per cassazione che censuri la ricostruzione dei fatti è inammissibile se non supera la preclusione prevista dall’art. 348-ter c.p.c.
  • Non è consentito trasformare in cassazione una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale probatorio o della scelta delle fonti di prova, attività riservate al giudice di merito.
  • La doglianza relativa al mancato ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non si confronta con la specifica ratio decidendi del giudice di merito, specie quando l’esclusione sia stata motivata dal difetto di rituale introduzione dei fatti da provare.
  • Quando una norma agevolativa subordina il beneficio all’assenza di determinati rapporti tra imprese, l’accertamento della sussistenza dei requisiti e la valutazione delle prove restano questioni di merito non sindacabili in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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