Cassazione Civile, Ordinanza n. 18408/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di addebito notificato dall'INPS per contributi dovuti alla gestione I.V.S. relativi all'anno 2010, opposto dal destinatario. La Corte d'appello aveva annullato l'avviso ritenendo il credito estinto per prescrizione quinquennale, assumendo come dies a quo la scadenza ordinaria del pagamento fissata al 16 giugno 2011 e quindi maturato il termine al momento della richiesta/conoscenza successiva da parte dell'INPS. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, art. 18 d.lgs. n. 241/1997, art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e d.P.C.M. 12.05.2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione per l'anno 2010. Il controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, ai fini della decorrenza, rileva anche il differimento normativo del termine medesimo. Poiché per i contributi 2010 il d.P.C.M. 12.05.2011 aveva posticipato la scadenza dal 16 giugno al 6 luglio 2011, alla data della richiesta di pagamento dell'INPS del 30.06.2015 il termine quinquennale non era ancora decorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
è il parametro del vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
la decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto anche dei termini di pagamento differiti dalla normativa speciale.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
norma richiamata per il regime contributivo della gestione separata e per la prescrizione dei relativi crediti contributivi.
richiamato tra le disposizioni applicabili al versamento della contribuzione.
richiamato quale base normativa del termine di versamento poi oggetto di differimento.
d.P.C.M. 12.05.2011
proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione
ha differito la scadenza del pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010 dal 16 giugno al 6 luglio 2011, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non da un momento astratto o svincolato dalla disciplina dei versamenti.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, rileva anche il differimento normativo del termine di versamento disposto successivamente o contestualmente per una determinata annualità, perché sposta in avanti il dies a quo della prescrizione.
- Se il credito contributivo viene azionato entro cinque anni dalla scadenza effettiva, comprensiva di eventuali proroghe, non può essere dichiarato prescritto.
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