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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25696/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente comunale, assunto a tempo determinato nel settore lavori pubblici, aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di compenso incentivante per attività di progettazione e di Responsabile Unico del Procedimento svolte nell'interesse dell'ente durante il rapporto. Il tribunale aveva quasi integralmente accolto la domanda; la corte d'appello aveva invece ridotto l'importo riconosciuto e, per la parte qui rilevante, aveva negato il diritto al compenso incentivante per le prestazioni relative a opere prive di copertura finanziaria. Con il primo motivo il lavoratore denunciava la violazione della disciplina sugli incentivi per la progettazione (artt. 16, 17 e 18 l. n. 109/1994 e regolamento comunale), sostenendo che il compenso non potesse essere negato per il solo difetto di finanziamento dell'opera. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 18 l. n. 109/1994 e dell'art. 2126 c.c., affermando che, anche ove mancasse lo stanziamento necessario al compenso incentivante, il diritto alla retribuzione per le prestazioni aggiuntive effettivamente svolte e consentite dal datore di lavoro pubblico dovesse comunque essere riconosciuto. Con il terzo motivo lamentava l'omesso esame di delibere di giunta che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'esistenza di impegno di spesa per alcune delle opere coinvolte.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la lettura della corte territoriale secondo cui l'art. 17, comma 12-bis, l. n. 109/1994 riguarda gli incarichi a progettisti esterni e non gli incarichi interni ai dipendenti della stazione appaltante, e che comunque il compenso incentivante di cui all'art. 18 presuppone strutturalmente la previa esistenza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera. Ha invece accolto il secondo motivo, limitatamente alla violazione dell'art. 2126 c.c., affermando che il difetto di impegno di spesa può impedire il sorgere del diritto al compenso incentivante come tale, ma non può escludere del tutto il diritto del lavoratore alla retribuzione per le prestazioni aggiuntive comunque rese con il consenso datoriale; tale retribuzione dovrà essere quantificata dal giudice del merito, in mancanza di altri parametri, secondo le misure del lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva vigente nel tempo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma evocata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi

  • artt. 16, 17 e 18 l. n. 109 del 1994

    la disciplina degli incentivi alla progettazione va letta nel senso che il compenso incentivante deriva da una somma stanziata per la realizzazione dell'opera e non sussiste in assenza di finanziamento; l'art. 17, comma 12-bis, non si applica agli incarichi interni ma ai progettisti esterni

  • art. 17, comma 12-bis, l. n. 109 del 1994

    "Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata"

    divieto riferito agli incarichi esterni regolati da convenzione, non ai rapporti interni con dipendenti dell'amministrazione

  • art. 17, comma 1, lett. a, l. n. 109 del 1994

    richiamato per distinguere le prestazioni svolte dagli uffici tecnici interni rispetto agli incarichi esterni

  • art. 18 l. n. 109 del 1994

    prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5% dell'importo a base di gara, a valere sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori; il diritto al compenso incentivante presuppone quindi l'esistenza dello stanziamento

  • art. 16, comma 7, l. n. 109 del 1994

    "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi... fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici"

    serve a fondare il nesso tra compenso incentivante e stanziamenti previsti per l'opera

  • art. 2126 c.c.

    è applicabile anche al pubblico impiego privatizzato e impone di riconoscere la retribuzione per prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, pur in presenza di limiti o invalidità della pattuizione relativa al compenso incentivante

  • art. 2108 c.c.

    richiamato per collegare la quantificazione della retribuzione aggiuntiva alla disciplina del lavoro straordinario

  • artt. 35, comma 1, e 36 Cost.

    evocati per una lettura costituzionalmente orientata che tuteli il diritto alla retribuzione del lavoro effettivamente prestato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere, in ragione dell'accoglimento del ricorso, il presupposto per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato sul piano del rito camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato sul piano del procedimento camerale

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, gli incentivi per la progettazione interna hanno natura di quota di una somma previamente stanziata per la realizzazione dell'opera; se lo stanziamento manca, il diritto al compenso incentivante in senso tecnico non sorge.
  • La disciplina che vieta di subordinare i compensi alla concessione del finanziamento dell'opera si riferisce agli incarichi conferiti a progettisti esterni mediante convenzione, non agli incarichi interni affidati ai dipendenti dell'amministrazione.
  • La mancanza del presupposto economico del compenso incentivante non consente di escludere integralmente il diritto alla retribuzione per attività aggiuntive effettivamente svolte con il consenso del datore di lavoro pubblico.
  • L'art. 2126 c.c. è applicabile anche al pubblico impiego privatizzato e tutela il lavoratore che abbia eseguito prestazioni di lavoro ulteriori, imponendo la corresponsione di un compenso commisurato, in difetto di altri criteri, alla disciplina del lavoro straordinario.
  • Ai fini della quantificazione del credito per prestazioni aggiuntive non riconducibili al compenso incentivante, il giudice di merito deve fare riferimento ai parametri retributivi del lavoro straordinario della contrattazione collettiva vigente, senza poter usare i limiti interni allo straordinario per negare tout court il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAppalto e somministrazione
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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