Cassazione Civile, Ordinanza n. 14376/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una paziente aveva agito contro un medico per i danni asseritamente derivanti da un intervento chirurgico non eseguito a regola d'arte. Il medico aveva chiamato in garanzia la compagnia con cui era coperta da polizza di responsabilità civile professionale, ma l'assicuratore aveva eccepito l'inoperatività della copertura perché il contratto conteneva una clausola claims made. Il tribunale aveva rigettato la domanda di manleva, ritenendo tardiva la richiesta di risarcimento rispetto al limite convenzionale di un anno dalla cessazione del contratto. La corte d'appello aveva confermato, escludendo la nullità della clausola claims made perché non immeritevole di tutela e non tale da determinare uno squilibrio significativo del sinallagma. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1882 c.c., lamentando che la vessatorietà della clausola non fosse stata verificata in concreto e che fosse mancata la specifica approvazione per iscritto; (2) violazione degli artt. 1322 e 1882 c.c., censurando il giudizio di meritevolezza della clausola claims made. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione, non sanabile dalla successiva deduzione che la sentenza non fosse stata in realtà notificata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha rilevato che nel ricorso la parte aveva affermato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, facendo così decorrere il termine breve per cassazione e assumendo l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica o, nel caso di notifica via PEC, i messaggi .eml/.msg. Tale onere non era stato assolto. La successiva rettifica contenuta nell'istanza di decisione, secondo cui la sentenza non sarebbe mai stata notificata, non ha impedito la sanzione dell'improcedibilità. In via solo incidentale, la Corte ha aggiunto che anche i motivi di merito erano infondati, poiché la clausola claims made non è invalida in sé, è consentita dall'art. 1932 c.c. e non è soggetta al controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., ma solo alla verifica del rispetto dei limiti di legge e dell'assenza di uno squilibrio concreto dell'assetto contrattuale. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese, una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1341, secondo comma, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola claims made; la Corte non esamina nel merito la censura per improcedibilità.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della clausola assicurativa; la Corte ribadisce, in via incidentale, che la clausola claims made non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni.
art. 1322, secondo comma, c.c.
La Corte afferma che la clausola claims made, inserita nell'assicurazione della responsabilità civile, non è soggetta al controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., ma solo alla verifica del rispetto dei limiti di legge e dell'assenza di uno squilibrio concreto.
La clausola on claims made basis è ritenuta consentita da questa norma, perché non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni.
La dichiarazione nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza impugnata vale a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Il ricorrente che afferma l'avvenuta notificazione della sentenza deve depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; l'omissione comporta improcedibilità.
La mancata produzione da parte del ricorrente può essere superata solo se la documentazione risulta prodotta dal controricorrente nel termine previsto.
Non è possibile recuperare l'omissione del deposito con produzione tardiva di documenti ai sensi di tale norma.
È richiamata la proposta di definizione accelerata che aveva ravvisato l'improcedibilità del ricorso.
Disciplina la trattazione in adunanza camerale dopo istanza di decisione della parte ricorrente.
La Corte condanna la parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
La Corte condanna la parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di improcedibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume un onere processuale specifico di deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; l'omissione determina improcedibilità del ricorso.
- La successiva affermazione che la notificazione della sentenza non sia in realtà avvenuta non elide l'effetto processuale della dichiarazione contenuta nel ricorso, né sana il mancato deposito della relata di notifica.
- La documentazione relativa alla notificazione della sentenza deve essere depositata nei modi e nei termini previsti per il ricorso per cassazione; la produzione tardiva non è idonea a sanare il vizio.
- In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made è, di per sé, compatibile con il tipo legale e non è invalida solo perché subordina la copertura alla ricezione della richiesta risarcitoria entro un determinato termine.
- La valutazione della clausola claims made non passa attraverso un giudizio generale di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., ma attraverso la verifica della sua conformità ai limiti di legge e dell'assenza di un concreto squilibrio del sinallagma contrattuale.
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