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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14713/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (vettore aereo)

La controversia

La controversia nasce dal danneggiamento di un immobile di proprietà di due privati, verificatosi in occasione dell'atterraggio di un aeromobile della compagnia aerea ricorrente, che aveva sorvolato lo spazio aereo sovrastante l'edificio. I proprietari avevano ottenuto in primo e secondo grado la condanna della compagnia al risarcimento dei danni, ritenendo provato il nesso causale tra il sorvolo e il danno al tetto e applicabile la responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c.; la corte d'appello aveva anche respinto la domanda di manleva verso il Ministero della Difesa, ritenendo la domanda rinunciata e, comunque, infondata. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della disciplina internazionale e interna sulla responsabilità per danni causati da aeromobili a terzi sulla superficie, sostenendo che dovesse applicarsi la Convenzione di Roma del 1952, che esclude il risarcimento quando il danno derivi dal solo passaggio dell'aeromobile conforme alla regolamentazione del traffico aereo; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto non contestato e provato il nesso causale tra sorvolo e danno; (3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la corte aveva affermato sia il rispetto delle indicazioni del traffico aereo sia uno scostamento dal piano di volo; (4) violazione di norme del codice della navigazione, del regolamento europeo e di fonti amministrative per non avere escluso la responsabilità dell'Aeronautica Militare; (5) violazione delle norme processuali sulla precisazione delle conclusioni, perché la domanda di manleva verso il Ministero non sarebbe stata abbandonata solo per mancata reiterazione conclusionale, dovendosi valutare la condotta processuale complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il primo, il secondo e il quarto; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del Ministero della Difesa per difetto di specifica allegazione/documentazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza d'appello era intrinsecamente contraddittoria sul punto decisivo del rispetto o meno del piano di volo, e perché la questione dell'asserito abbandono della domanda di manleva era stata decisa senza verificare la volontà processuale complessiva della parte.

Norme richiamate

  • art. 4.1 Regolamento (CE) n. 864/2007

    richiamato dalla ricorrente come norma di conflitto per individuare la disciplina applicabile al danno da aeromobile sulla superficie; la Corte non si sofferma nel merito perché il relativo motivo è assorbito.

  • art. 965 cod. nav.

    richiamato per sostenere l'applicazione della disciplina speciale sul danno causato da aeromobili a terzi sulla superficie; motivo assorbito.

  • art. 1, comma 1, Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952

    invocato per affermare che il risarcimento è escluso se il danno deriva dal solo passaggio dell'aeromobile conforme alla regolamentazione del traffico aereo; motivo assorbito.

  • art. 2050 c.c.

    richiamato dalla corte d'appello per qualificare l'attività come pericolosa; la cassazione non entra nel merito della sua applicabilità, essendo la sentenza cassata per vizio motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per contestare l'affermazione di non contestazione del nesso causale; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    dedotto in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sul nesso causale; motivo assorbito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza d'appello; il vizio è accolto perché la motivazione è irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria; la censura è accolta.

  • artt. 183, 189 e 190 c.p.c.

    invocati per sostenere che la domanda di manleva non poteva ritenersi abbandonata per la sola mancata riproposizione in conclusionali; la Corte accoglie il motivo e ribadisce la necessità di valutare la condotta processuale complessiva.

  • artt. 144, 291, comma 3, 345, 354 c.p.c.

    richiamati nel ricorso incidentale per denunciare la nullità della domanda/ sentenza nei confronti del Ministero; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 11 r.d. n. 1611/1933

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di rappresentanza e difesa dell'amministrazione dello Stato; censura inammissibile.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, poiché la parte non ha allegato la documentazione processuale necessaria a contestare l'accertamento della Corte d'appello.

Massime di principio

  • Una sentenza è nulla quando la motivazione contiene affermazioni tra loro irriducibilmente incompatibili sul fatto decisivo, perché in tal caso non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La mancata riproposizione di una domanda nelle conclusioni definitive costituisce solo un indice di possibile abbandono: il giudice deve verificare, alla luce dell'intera condotta processuale, se sussista o meno una volontà inequivoca di rinuncia.
  • Chi propone ricorso per cassazione che contesti un accertamento processuale o documentale deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica allegazione e indicazione degli atti rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.
  • Se un motivo di ricorso è logicamente pregiudiziale e comporta la cassazione della sentenza, le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione impugnata restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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