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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20662/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (factor)

La controversia

La controversia nasce da rapporti contrattuali risalenti al 1987-1989 tra una società di factoring e una compagnia assicurativa, nell'ambito dei quali furono effettuati numerosi finanziamenti e anticipazioni su crediti per un importo molto elevato. La factor sosteneva di non essere riuscita a recuperare, da un lato, le somme anticipate o scontate ai clienti della controparte perché le operazioni sottostanti sarebbero state inesistenti, e, dall'altro, gli indennizzi dovuti dalla controparte per l'inaffidabilità patrimoniale dei cedenti e dei ceduti. In primo grado la domanda risarcitoria fu rigettata; in appello vi furono varie pronunce, tra cui una condanna generica e poi successive decisioni cassate e rinviate. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Roma ha ritenuto di dover accertare il danno senza poter utilizzare documenti ritenuti inammissibili dalla Cassazione e senza poter valorizzare il giuramento suppletorio dichiarato inefficace; ha quindi concluso che la parte attrice non avesse provato l'effettiva erogazione delle anticipazioni e dunque l'esistenza del danno risarcibile. La ricorrente principale ha impugnato deducendo: 1) violazione del giudicato interno e delle norme sul giudicato, sostenendo che la sentenza di condanna generica passata in giudicato avesse già accertato non solo l'an debeatur ma anche l'esistenza del danno, limitando il thema decidendum al solo quantum; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte territoriale avesse negato il danno con una motivazione meramente assertiva, fondata sull'inutilizzabilità di documenti e sull'inefficacia del giuramento, senza valutare il restante materiale istruttorio. La resistente ha proposto ricorso incidentale contro la regolazione delle spese di lite, contestando l'applicazione dei parametri ministeriali utilizzati e il quantum liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato procedibile il ricorso principale nonostante la vicenda del deposito telematico, ritenendo che il deposito rinnovato fosse efficace per retroazione alla prima ricevuta di consegna. Nel merito ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, affermando che nel precedente giudizio di legittimità era già stato definitivamente stabilito che la sentenza di condanna generica non conteneva un giudicato sull'an debeatur tale da precludere al giudice di rinvio di verificare la prova del nesso di causalità giuridica e dell'effettiva sussistenza del danno. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello, pur correttamente delimitando il thema decidendum e correttamente escludendo l'uso dei documenti inammissibili e del giuramento inefficace, non aveva poi spiegato perché le altre prove già acquisite non fossero sufficienti a dimostrare l'an e il quantum del danno, limitandosi a una motivazione sostanzialmente apodittica. Il ricorso incidentale sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile richiede il nesso di causalità giuridica tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli; il giudice del rinvio può negare la condanna se tale nesso non risulta provato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola il giudice nei limiti degli accertamenti che costituiscono la premessa indefettibile del decisum; non può essere ampliato oltre quanto effettivamente coperto dalla decisione.

  • art. 278 c.p.c.

    La condanna generica non esaurisce necessariamente l'accertamento sul danno e può lasciare alla fase successiva la verifica della concreta esistenza e quantificazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni effettivamente decise e necessarie alla pronuncia, non su affermazioni incidentali.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai presupposti logico-giuridici della decisione rescindente, senza poterli rimettere in discussione.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non solo apparente.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve essere motivata in modo congruo e intellegibile.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se indispensabili e nei limiti processuali vigenti ratione temporis.

  • art. 366 c.p.c.

    La parte che invoca un problema tecnico del deposito telematico deve allegare e documentare in modo idoneo i fatti rilevanti.

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    Il deposito telematico si considera avvenuto al momento della ricevuta di avvenuta consegna; la tempestività si aggancia alla seconda PEC, salvo gli esiti successivi della procedura.

  • art. 13 d.m. 44/2011

    La ricevuta di avvenuta consegna attesta il deposito presso l'ufficio giudiziario competente.

  • art. 14 provv. DGSIA 16 aprile 2014

    La procedura di deposito telematico è scandita da controlli automatici e dall'eventuale intervento della cancelleria con accettazione o rifiuto.

  • art. 153 c.p.c.

    È richiamata come possibile rimedio alternativo alla rinnovazione del deposito, mediante rimessione in termini.

  • art. 91 c.p.c.

    Il ricorso incidentale contestava la liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza e i parametri tariffari applicati.

  • d.m. 127/2004

    Richiamato dalla parte per sostenere l'applicazione dei parametri previgenti ai giudizi conclusi in epoca anteriore.

  • d.m. 140/2012

    Richiamato dalla parte per sostenere l'applicazione di un diverso regime tariffario per un segmento del contenzioso.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese nei gradi di giudizio più recenti.

Massime di principio

  • La sentenza di condanna generica non impedisce al giudice della fase successiva di verificare se il danno sia effettivamente provato e quale sia la sua esatta consistenza, salvo che dal decisum precedente risulti un accertamento specifico e necessario coperto da giudicato.
  • Il giudicato interno e il giudicato derivante dalla cassazione con rinvio vincolano il giudice del rinvio solo nei limiti delle statuizioni e dei presupposti logico-giuridici effettivamente decisi; non possono estendersi a questioni non indispensabili alla pronuncia rescindente.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e può riesaminare il materiale istruttorio residuo, ma deve dare conto in modo puntuale delle ragioni per cui esso non è sufficiente a fondare l'accertamento richiesto.
  • Quando la Cassazione annulla una decisione per aver utilizzato documenti inammissibili, il giudice di rinvio non può più servirsi di quei documenti, ma deve comunque valutare se le altre prove già ritualmente acquisite consentano di accertare an e quantum del danno.
  • La motivazione è solo apparente quando la decisione si fonda su un'affermazione assertiva o su un mero richiamo al venir meno di una prova senza confrontarsi con il complessivo compendio probatorio disponibile.
  • Nel processo telematico il deposito si perfeziona, ai fini della tempestività, con la ricevuta di avvenuta consegna, ma il buon esito complessivo della procedura richiede anche il superamento dei controlli successivi; in presenza di un errore tecnico non imputabile, il tempestivo rinnovo del deposito può far retroagire gli effetti alla prima ricevuta.
  • L'affidamento del depositante nel corretto funzionamento del sistema telematico è tutelabile solo se sorretto da circostanze oggettive univoche che rendano ragionevole l'attesa dell'esito positivo; in caso contrario, non è ammissibile una inerzia totale.
  • Il giudice che esclude una domanda risarcitoria per difetto di prova deve spiegare perché il materiale probatorio residuo non consenta di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso causale, non essendo sufficiente il solo rilievo dell'inutilizzabilità di alcune prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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