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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27329/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Como. La debitrice esecutata propose opposizione agli atti esecutivi avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di revoca dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato e di estinzione della procedura, dopo che la società aveva effettuato due versamenti in cancelleria e sosteneva che tali pagamenti estinguissero ogni suo debito verso il creditore procedente. Il Tribunale respinse l'opposizione rilevando che le somme depositate non coprivano integralmente debito e spese, che l'iniziativa era irrituale perché la conversione del pignoramento era ormai decaduta e che la condotta aveva finalità dilatorie. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su più questioni: la mancata decisione sulla sospensione della procedura e sulla fissazione del termine per il merito della precedente opposizione, l'errata interpretazione dell'art. 586 c.p.c. e la mancata assegnazione di un termine per versare le spese non ancora liquidate; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 186 c.p.c. per il ritardo nel deposito del provvedimento riservato, assunto come causa di nullità degli atti successivi. In sostanza, la ricorrente pretendeva che, anche dopo l'aggiudicazione, fosse possibile estinguere la posizione debitoria mediante versamenti in cancelleria e ottenere la revoca dell'aggiudicazione o la sospensione della vendita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte relativa alla sospensione e alla mancata concessione dei termini perché tali doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con gli strumenti propri dell'opposizione precedente e comunque erano prive di decisività; infondato nel resto perché il Tribunale aveva comunque esaminato le questioni rilevanti e correttamente escluso che i versamenti in cancelleria integrassero un valido mezzo di liberazione dal debito. La Corte ha inoltre corretto la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che, una volta fissata la vendita, la conversione del pignoramento non è più proponibile e che il debitore, per estinguere l'obbligazione, deve pagare direttamente il creditore o ricorrere all'offerta formale, non potendo ottenere un improprio "deposito liberatorio" in cancelleria. Ha poi escluso che un pagamento successivo all'aggiudicazione possa travolgere gli effetti dell'aggiudicazione stessa, richiamando l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e il fatto che l'aggiudicatario non era stato neppure evocato in giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo al thema decidendum e comunque privo di decisività, riferendosi a un'ordinanza emessa in un diverso e precedente subprocedimento di opposizione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    La tutela esperita dalla debitrice era quella dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    introduzione del giudizio di merito

    La mancata concessione dei termini ex art. 618 c.p.c. non impediva alla parte di introdurre autonomamente il giudizio di merito; la censura era dunque priva di decisività.

  • art. 586 c.p.c.

    effetto traslativo si verifica solo con l'emissione del decreto di trasferimento

    La ricorrente lo invocava per sostenere che, prima del decreto di trasferimento, l'aggiudicazione potesse essere revocata; la Corte ha escluso che il pagamento successivo potesse travolgere l'aggiudicazione.

  • art. 495 c.p.c.

    conversione del pignoramento

    Dopo la riforma del processo esecutivo, una volta fissata la vendita, la conversione non è più proponibile; non esiste una conversione "extra ordinem" mediante depositi in cancelleria.

  • art. 591-bis c.p.c.

    Confermava la delega al professionista per la vendita, poi sfociata nell'aggiudicazione dell'immobile.

  • art. 629 c.p.c.

    Anche se il creditore rinunciasse dopo l'aggiudicazione, gli effetti dell'aggiudicazione restano fermi nei confronti del terzo aggiudicatario.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    Se il credito è estinto, il debitore può opporsi all'ulteriore esecuzione; la Corte precisa che, in ipotesi di fatti sopravvenuti, l'azione non è preclusa dal termine introdotto dalla riforma del 2016 per le procedure anteriori.

  • art. 1210 c.c.

    deposito e accertamento della validità dell'offerta formale

    La liberazione del debitore si consegue attraverso l'offerta formale e il relativo procedimento, non mediante depositi irrituali in cancelleria.

  • artt. 1208 ss. c.c.

    Se il creditore non collabora, il debitore può ricorrere all'offerta formale per adempiere e liberarsi validamente.

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti

    Dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, l'estinzione o la chiusura anticipata della procedura non travolge gli effetti dell'aggiudicazione nei confronti del terzo; l'istanza ex art. 495 c.p.c. non è più procedibile.

  • art. 632, comma 2, c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 187-bis disp. att. c.p.c. per ribadire la stabilità degli effetti dell'aggiudicazione verso l'aggiudicatario.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    integrare ed emendare la motivazione

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza accogliere il ricorso, chiarendo il corretto inquadramento giuridico della vicenda.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La Corte ha escluso la nullità per omessa pronuncia, rilevando che le questioni erano state comunque esaminate o erano inammissibili.

  • art. 186 c.p.c.

    provvedimento riservato depositato tardivamente

    La censura sul ritardo nel deposito del provvedimento è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività e perché riferita a un diverso segmento processuale.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    La mancata sospensione dell'esecuzione andava impugnata con reclamo, non riproposta nella successiva opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Dopo la fissazione della vendita nell'espropriazione immobiliare, il debitore non può più utilizzare la conversione del pignoramento; un preteso versamento in cancelleria non equivale a un pagamento liberatorio se non segue il corretto schema legale.
  • Per estinguere validamente l'obbligazione in corso di esecuzione, il debitore deve pagare direttamente il creditore o, in caso di mancata collaborazione, attivare l'offerta formale nei modi previsti dal codice civile; il deposito di somme in tribunale, di per sé, non libera il debitore.
  • Dopo l'aggiudicazione, l'estinzione o la chiusura anticipata della procedura non travolgono gli effetti dell'aggiudicazione nei confronti del terzo aggiudicatario, che acquista una posizione tutelata sino al decreto di trasferimento.
  • Le censure processuali sono inammissibili quando difettano di decisività o quando investono provvedimenti e questioni appartenenti a un diverso segmento del processo, che avrebbero dovuto essere coltivati con lo strumento impugnatorio proprio di quel subprocedimento.
  • Non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se il giudice di merito ha comunque affrontato, anche implicitamente, la questione decisiva o se la pretesa omissione riguarda domande già precluse o comunque inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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