Cassazione Civile, Ordinanza n. 09277/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio)
La controversia
La società ricorrente aveva agito in primo grado chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti per alcune interruzioni nella fornitura di energia elettrica verificatesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, che avrebbero impedito lo svolgimento della propria attività commerciale. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando il danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. e condannando la società distributrice dell’energia al pagamento di una somma. In appello la decisione era stata riformata e la domanda risarcitoria era stata rigettata per mancata prova dell’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il quantum del danno, presupposto ritenuto necessario per il ricorso alla liquidazione equitativa. Con il ricorso per cassazione la società danneggiata denunciava, in sintesi, nullità della sentenza e del procedimento, travisamento della prova orale e documentale, violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e motivazione contraddittoria, sostenendo che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto l’inadempimento e l’esistenza del danno, aveva poi escluso la risarcibilità del pregiudizio per una ritenuta inidoneità delle prove e per l’asserita mancata dimostrazione dei presupposti della liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità perché riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la critica alla motivazione era formulata in modo irrituale, non essendo dedotta una vera e propria apparenza della motivazione quale deficit del minimo costituzionale, ma una divergenza tra motivazione e risultanze istruttorie. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. rientra nella discrezionalità del giudice di merito, quale espressione dell’equità giudiziale correttiva o integrativa, e non può supplire al mancato accertamento della responsabilità o della stessa esistenza del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
Viene evocato quale norma sul ricorso per cassazione per dedurre nullità della sentenza/procedimento e vizio motivazionale; la Corte ritiene però che le doglianze non integrino validamente i vizi denunciati.
La liquidazione equitativa del danno è possibile solo nei limiti in cui il danno sia certo nell’an e non sia possibile o sia particolarmente difficile provarne il preciso ammontare.
Richiamato come norma che rende applicabile, in materia di responsabilità aquiliana, il criterio equitativo di liquidazione del danno previsto dall’art. 1226 c.c.
La Corte afferma che il potere di liquidare il danno in via equitativa è espressione del più generale potere di valutazione del materiale probatorio, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È indicato come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizi motivazionali o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché l’apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
- La liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che il danno sia provato nella sua esistenza, potendo il giudice usare il criterio equitativo solo per determinare il quantum quando la prova precisa dell’ammontare sia impossibile o particolarmente difficile.
- Il potere di ricorrere all’equità giudiziale nella quantificazione del danno appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere utilizzato per colmare la totale mancanza di prova del fatto costitutivo della responsabilità o del pregiudizio risarcibile.
- La critica alla motivazione è ammissibile solo se si denuncia una reale insufficienza costituzionalmente rilevante della motivazione, non una mera difformità tra la decisione e le risultanze probatorie.
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