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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11164/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente accertamento giudiziale che aveva riconosciuto, solo nei confronti di uno dei due istituti clinici originari, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time verticale al 50%, formalmente mascherato da contratto di lavoro autonomo, con conseguenti condanna al risarcimento del danno, alle differenze retributive e ordine di reintegrazione poi sostituito dall'indennità sostitutiva. Successivamente tale istituto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in esecuzione della prima sentenza, e la lavoratrice aveva proposto opposizione chiedendo anche la chiamata in causa dell'altro istituto, poi fuso con il primo nella società odierna resistente. La Corte d'appello ha respinto il gravame ritenendo che il giudicato formatosi nel precedente giudizio riguardasse soltanto uno degli istituti e non potesse estendersi all'altro, con esclusione di un credito della lavoratrice verso il soggetto non evocato nel precedente processo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza n. 7/2010 avesse comunque accertato un rapporto subordinato anche con l'altro istituto; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della prescrizione dei crediti verso tale istituto, che a suo dire decorreva solo dal 2010; 3) omessa pronuncia sulla mancanza di prova del rapporto subordinato con l'altro istituto, lamentando che la Corte territoriale non avesse deciso sulla domanda di chiamata in causa finalizzata a ottenere tale accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il precedente giudicato si era formato solo nei confronti dell'istituto che era effettivamente parte del giudizio definito con la sentenza del 2010 e che non era configurabile alcuna efficacia riflessa verso l'altro istituto, mancando un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica tra i rapporti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo nella parte in cui denunciavano omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva comunque escluso l'esistenza di un credito verso l'istituto non parte del precedente giudizio, rendendo irrilevante la questione della prescrizione e della prova del rapporto. Quanto alla mancata decisione sulla richiesta di chiamata in causa dell'altro istituto, la Corte ha precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo richiede autorizzazione del giudice e che il relativo provvedimento è discrezionale e non sindacabile in cassazione; ha inoltre ritenuto che, in ogni caso, la domanda fosse infondata nel merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con compensazione per metà, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma non si estende ai terzi; l'eventuale efficacia riflessa richiede un rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente il provvedimento necessario; non vi è vizio se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto sul giudicato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare omessa pronuncia

  • art. 106 c.p.c.

    la chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiede autorizzazione del giudice

  • art. 384 c.p.c.

    la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il giudicato ha efficacia soggettiva limitata alle parti del processo in cui si è formato e non può essere automaticamente opposto a soggetti terzi; l'efficacia riflessa è ammessa solo se esiste un rapporto giuridico di pregiudizialità-dipendenza tra i rapporti controversi e nel rispetto del contraddittorio.
  • L'interpretazione del giudicato, in quanto assimilato a una norma, va compiuta secondo criteri ermeneutici oggettivi, con controllo pieno del giudice di legittimità anche sulla sua portata concreta.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la motivazione della sentenza, pur senza espressa risposta su un singolo capo, contenga una statuizione incompatibile con la pretesa dedotta, implicandone il rigetto.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata in causa del terzo non è libera ma richiede autorizzazione del giudice; il relativo provvedimento ha natura discrezionale e non è di regola sindacabile in cassazione.
  • La Corte di cassazione può definire la controversia senza rinvio quando la questione di diritto è già risolvibile in senso conforme al dispositivo impugnato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLicenziamentoImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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