Cassazione Civile, Ordinanza n. 27096/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
L’ente proprietario di vari immobili ubicati nel Comune ha impugnato l’avviso di accertamento n. 731 del 30 gennaio 2019, notificato il 20 febbraio 2019, con cui era stato richiesto il pagamento di € 10.417,00 a titolo di TASI per l’anno 2020, contestando il diniego dell’esenzione invocata per gli alloggi sociali. La Commissione tributaria provinciale di Messina aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 18 febbraio 2025, aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo che gli alloggi di proprietà dell’ente non fossero automaticamente assimilabili né agli alloggi sociali né alle abitazioni principali e che l’agevolazione comunale TASI non fosse estensibile agli immobili per il solo fatto della proprietà dell’ente. L’ente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme in materia di esenzione e assimilazione, sostenendo che gli immobili in questione dovessero beneficiare dell’esenzione; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello comunale, perché avrebbe introdotto motivi e circostanze diversi da quelli dell’avviso e dalle difese di primo grado; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito travisamento dei contratti di locazione e della documentazione amministrativa, che avrebbero dimostrato la natura sociale degli alloggi e le condizioni di disagio degli assegnatari; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla natura di alloggi sociali e mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare i requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’esenzione non riguarda indistintamente tutti gli alloggi assegnati dagli ex IACP, ma soltanto quelli che presentano i requisiti di alloggio sociale definiti dal d.m. 22 aprile 2008; gli alloggi dell’ente e gli alloggi sociali sono categorie assoggettate a discipline differenti e non è consentito estendere per analogia un’esenzione fiscale. Il secondo motivo è infondato: non ricorre omessa pronuncia, poiché la decisione di merito ha implicitamente respinto l’eccezione; inoltre, le deduzioni del Comune in appello erano mere contestazioni o difese, non nuove eccezioni in senso stretto. Il terzo motivo è inammissibile: la censura mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e non indicava un errore percettivo sul contenuto oggettivo dei documenti; inoltre, i contratti di locazione non erano sufficienti a dimostrare i requisiti specifici degli alloggi sociali. Il quarto motivo è inammissibile: il contribuente deve allegare e provare i presupposti dell’esenzione, anche mediante apposita denuncia, e non può rimettere tale onere alla CTU; la mancata disposizione della consulenza appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito e la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere al Comune € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore del Comune e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., una sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011
A ben vedere l’analisi del dettato normativo ha già condotto la giurisprudenza della Corte di cassazione ad escludere la configurabilità di una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che risulta evidente la volontà del legislatore di disciplinare autonomamente e differentemente gli alloggi ex IACP – per i quali ha espressamente previsto un’agevolazione consistente in una detrazione di euro 200 (art. 13, comma 10 D.L. 201/2011) – rispetto a quelli sociali che, invece, sono totalmente esenti dal prelievo ex art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011 citato.
La disposizione esenta dal prelievo gli alloggi sociali aventi i requisiti prescritti, ma non consente di considerare automaticamente tali tutti gli alloggi assegnati dagli ex IACP, per i quali è prevista una diversa agevolazione.
art. 13, comma 10, d.l. 201/2011
A ben vedere l’analisi del dettato normativo ha già condotto la giurisprudenza della Corte di cassazione ad escludere la configurabilità di una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che risulta evidente la volontà del legislatore di disciplinare autonomamente e differentemente gli alloggi ex IACP – per i quali ha espressamente previsto un’agevolazione consistente in una detrazione di euro 200 (art. 13, comma 10 D.L. 201/2011) – rispetto a quelli sociali che, invece, sono totalmente esenti dal prelievo ex art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011 citato.
Gli immobili degli ex IACP non qualificabili come alloggi sociali restano soggetti al regime agevolativo specifico previsto per essi, consistente nella detrazione indicata dalla norma, e non all’esenzione riservata agli alloggi sociali.
art. 2, comma 2, lett. b), d.l. 102/2013
Si è osservato che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU/TASI a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale (a decorrere dal 1° gennaio 2014) (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024).
La norma distingue gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica dagli alloggi sociali: i primi rimangono imponibili, salvo che possiedano la qualificazione e i requisiti normativi degli alloggi sociali.
art. 14 preleggi
Non è, dunque, invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è altresì preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati»
Le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia o interpretazione estensiva a fattispecie e condizioni non contemplate dalla norma.
Secondo la proposta di definizione accelerata (rispetto a cui il ricorrente si è astenuto da qualsiasi replica in memoria):«Il secondo motivo è, del pari, privo di fondamente alcuno, posto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
L’omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una decisione necessaria; non sussiste quando la statuizione adottata implica il rigetto della domanda o dell’eccezione, pur senza una motivazione espressa.
Si osserva, inoltre, che secondo indirizzo costante della giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 22616/2024, Rv. 672256 - 01).
Nel processo tributario la non contestazione opera sul piano probatorio, ma il silenzio dell’ente impositore su singoli profili non restringe l’oggetto della decisione quando sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4) o n. 5), cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale
Il vizio ex n. 4 riguarda violazioni processuali; la deduzione di travisamento non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove. Il rimedio e il parametro di impugnazione dipendono dalla natura processuale o sostanziale del fatto probatorio e dalla ricorrenza dei presupposti indicati.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
è consentito, dunque, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, al che consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare né l’omessa pronuncia sull’istanza di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, né l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività
Il motivo consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori né, da sola, l’omessa pronuncia su una richiesta di CTU.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ.
La svista sul contenuto oggettivo di una prova può essere fatta valere con revocazione per errore di fatto, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
d.m. 22 aprile 2008
Tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008.
L’esenzione per gli alloggi sociali richiede la prova puntuale che gli immobili possiedano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale.
Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali.
La manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso può giustificare la condanna d’ufficio del soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte vittoriosa.
Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori
Quando il ricorrente chiede la decisione dopo una proposta di definizione accelerata e la Corte decide conformemente alla proposta, la condanna prevista a favore della Cassa delle Ammende ha funzione deterrente e sanzionatoria e può essere pronunciata anche se gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori
Nel procedimento accelerato, quando il ricorrente chiede la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, opera la previsione sanzionatoria dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., anche in assenza di attività difensiva degli intimati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’esenzione fiscale prevista per gli alloggi sociali non si estende automaticamente a tutti gli immobili assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica: occorre dimostrare che ciascun immobile possieda i requisiti specifici stabiliti dalla disciplina degli alloggi sociali.
- Le norme che introducono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia o oltre le condizioni espressamente previste.
- Nel processo tributario, la mancata pronuncia espressa su un’eccezione non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata ne comporti implicitamente il rigetto; il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non la mera omessa decisione su questioni processuali.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma la mancata contestazione di singoli profili non restringe il thema decidendum se la parte resistente ha chiesto il rigetto dell’intera domanda.
- La censura per travisamento della prova non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio: deve riguardare un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova e non il diverso apprezzamento del suo valore dimostrativo.
- Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. deve individuare un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente lamentare l’omessa valutazione di documenti o la mancata disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio.
- La parte che invoca un’esenzione deve allegare e provare i relativi presupposti e non può rimetterne l’accertamento all’attività del consulente tecnico d’ufficio, anche quando la consulenza abbia funzione percipiente.
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