Cassazione Civile, Ordinanza n. 37348/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato i contribuenti alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l'anno 2006, la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno edificabile ricevuto per successione. I contribuenti avevano indicato, come valore iniziale del bene, quello riportato nella dichiarazione di successione (euro 9.000), sostenendo invece che dovesse rilevare il valore rivalutato dal de cuius ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, dopo pagamento dell'imposta sostitutiva. La CTR ha accolto la tesi dei contribuenti, ritenendo applicabile la disciplina di favore della rivalutazione e valorizzando anche il principio di continuità fiscale e il rischio di doppia imposizione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 68 TUIR e dell'art. 7 l. n. 448/2001, sostenendo che le norme disciplinano fattispecie diverse: l'art. 7 consente la rivalutazione facoltativa del terreno dietro imposta sostitutiva, mentre l'art. 68, in caso di acquisto per successione, impone di assumere il valore dichiarato in successione; pertanto il valore rivalutato dal de cuius non sarebbe automaticamente opponibile agli eredi in mancanza di espressa dichiarazione in sede successoria.
Norme richiamate
In caso di acquisto per successione, il valore fiscalmente riconosciuto del terreno è quello dichiarato dagli eredi ai fini dell'imposizione successoria; il valore eventualmente rideterminato dal de cuius perde rilevanza fiscale se l'erede non lo fa espressamente proprio in sede di successione.
art. 7 della l. n. 448 del 2001
È una disciplina agevolativa che consente la rivalutazione dei terreni edificabili previo pagamento di un'imposta sostitutiva, ma non deroga automaticamente alla regola dell'art. 68 TUIR per i beni pervenuti per successione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 3 e 53 Cost.
I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dai contribuenti sono stati ritenuti superati, poiché il sistema consente all'erede di dichiarare in successione il valore rivalutato dal de cuius, escludendo una indebita doppia imposizione.
Massime di principio
- Nel trasferimento per successione di un terreno edificabile, il valore fiscalmente rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza coincide con quello dichiarato dagli eredi in sede successoria, non con il valore rivalutato dal de cuius, salvo che tale valore sia espressamente fatto proprio nella denuncia di successione.
- La rivalutazione prevista dalla disciplina agevolativa sui terreni edificabili non opera automaticamente verso gli eredi: per conservare efficacia fiscale deve essere recepita nella dichiarazione di successione dal successore.
- Non sussiste doppia imposizione quando l'ordinamento consente all'erede di scegliere, in sede successoria, di attribuire rilievo fiscale al valore rivalutato del bene già determinato dal de cuius.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37175/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37176/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37177/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37178/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37179/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37180/2022 del 20/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →