Cassazione Civile, Ordinanza n. 07386/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore contro il conferimento di un ramo d'azienda, effettuato con verbale di assemblea straordinaria, con cui una società aveva trasferito alla conferitaria alcuni beni immobili e incrementato il proprio capitale sociale. Il tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. dichiarando l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo provati sia l'eventus damni sia la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e alla conferitaria. La società conferitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2901 c.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l'atto non avrebbe potuto essere revocato perché i beni conferiti erano già gravati da ipoteche per importi superiori al loro valore e da un credito fiscale assistito da ipoteca legale, così che mancava il presupposto del consilium fraudis e non vi sarebbe stata alcuna concreta possibilità di recupero del credito da parte dell'azione revocatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché cumulava in modo promiscuo censure eterogenee (violazione di legge e vizio motivazionale) senza consentire una loro separata individuazione; inoltre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per la doppia conforme e, comunque, la doglianza mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società conferitaria. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale sulla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. L'inammissibilità deriva sia dalla tecnica di redazione del motivo, che cumulava vizi diversi senza scindibilità, sia dall'inammissibilità del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme, sia dal fatto che le doglianze richiedevano un nuovo esame del merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto di disposizione pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore; per il credito anteriore è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto.
Il vizio di violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio o l'esito della prova.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite oltre i limiti di legge, non quando si censuri la valutazione comparativa delle prove.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare in modo chiaro e separato le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; il n. 5 non consente la rivalutazione di questioni o argomentazioni, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Nel procedimento accelerato, la conformità della decisione alla proposta di definizione consente di confermare l'inammissibilità e rilevare la ricorrenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
La memoria della parte non ha inciso sull'esito, poiché non sono state svolte ulteriori difese idonee a superare le ragioni di inammissibilità.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità è stata ritenuta indice di abuso del processo e ha giustificato la condanna equitativa della ricorrente e la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sono stati posti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che cumuli indiscriminatamente violazioni di legge e vizi motivazionali senza consentire alla Corte di distinguere e scrutinare separatamente le singole doglianze.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; esso riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni fattuali delle due decisioni siano diverse.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia a individuare la parte onerata della prova, non se si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se la decisione è fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali, non quando si contesti il peso attribuito alle prove regolarmente acquisite.
- In tema di revocatoria ordinaria, per i crediti anteriori è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione, non occorrendo una prova più intensa del dolo fraudolento.
- Quando il giudizio si definisce in conformità alla proposta di inammissibilità nel rito accelerato, il collegio può applicare la disciplina dell'abuso del processo e la condanna ex art. 96 c.p.c.
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