Cassazione Penale, Ordinanza n. 22710/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva respinto sia l'affidamento in prova al servizio sociale ordinario sia l'affidamento in casi particolari ex art. 94 t.u. stupefacenti. Il Tribunale aveva ritenuto ostativa la complessiva pericolosità sociale del soggetto, valorizzando le condanne in espiazione inserite in un contesto associativo strutturato, precedenti di eccezionale gravità in materia di armi e omicidio volontario in concorso, le informazioni delle forze dell'ordine e delle Questure che delineavano un quadro di elevata pericolosità e possibili collegamenti con ambienti di criminalità organizzata di matrice 'Stiddara', nonché la non adeguata stabilizzazione della tossicodipendenza e l'inidoneità del lavoro allegato a neutralizzare il rischio di recidiva. Quanto all'art. 94 t.u. stupefacenti, il Tribunale aveva ritenuto che l'unico percorso terapeutico astrattamente concedibile fosse quello residenziale in ambiente protetto, stigmatizzando l'interruzione volontaria del percorso comunitario iniziato nel 2023 e ripreso solo a ridosso dell'udienza, oltre alle positività tossicologiche riscontrate dal SERD. Con il ricorso si deducevano: 1) vizio di motivazione e travisamento, perché il giudice di merito avrebbe attribuito al ricorrente condotte illecite e ruoli criminali non risultanti da condanne e comunque esclusi; 2) violazione dell'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.; 3) travisamento delle risultanze del programma terapeutico predisposto ai fini dell'art. 94 t.u. stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate, perché dirette a prospettare un difetto o una contraddittorietà della motivazione non emergenti dal testo dell'ordinanza impugnata, e comunque a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che il richiamo all'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. era non pertinente rispetto alla ratio decidendi dell'ordinanza, che non fondava il diniego su ragioni di ostatività, e che le censure sul programma terapeutico erano meramente contestative e non si confrontavano con la motivazione del provvedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo l'oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
affidamento in casi particolari
La valutazione sulla concedibilità della misura richiede un giudizio prognostico sulla capacità del percorso terapeutico di contenere la dipendenza e prevenire la recidiva; il diniego è legittimo se il programma risulta inidoneo o strumentale.
art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente, perché l'ordinanza impugnata non si fondava su profili di ostatività al beneficio.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per cause attinenti ai requisiti del ricorso, in relazione al rinvio all'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Le censure devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e indicare i motivi in modo pertinente; la loro mancanza o genericità determina inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi a tutela della riservatezza del ricorrente.
art. 94 t.u. stupefacenti
La misura alternativa è subordinata alla verifica della reale efficacia del trattamento terapeutico e della prognosi favorevole di non recidiva.
È richiamata come base della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza sulla concessione di misure alternative, il tribunale deve valorizzare in modo unitario i reati per i quali è in esecuzione la pena, la personalità del condannato, i suoi comportamenti attuali e la prognosi di non recidiva.
- L'affidamento in prova presuppone non solo l'assenza di elementi negativi, ma anche la presenza di indicatori positivi che rendano ragionevole un esito favorevole del percorso di reinserimento e di prevenzione della recidiva.
- La scelta tra le diverse misure alternative astrattamente concedibili rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e completa.
- Le censure per travisamento o vizio motivazionale sono inammissibili quando si limitano a contrapporre una lettura alternativa degli atti senza indicare uno specifico errore percettivo o un reale deficit argomentativo emergente dal provvedimento impugnato.
- In materia di affidamento in casi particolari ex art. 94 t.u. stupefacenti, la verifica centrale riguarda l'effettiva idoneità del programma terapeutico a contenere la dipendenza e a incidere sui fattori criminogeni; comportamenti incongrui, interruzioni volontarie del percorso o positività tossicologiche possono fondare un giudizio negativo.
- Il richiamo a una disposizione non posta a base della decisione impugnata è inidoneo a censurarla se non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22548/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22555/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22557/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22558/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22560/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22561/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →