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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19287/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società consolidata e la società consolidante avevano impugnato un avviso di accertamento per IRES 2009, relativo alla ripresa a tassazione di costi che l'Ufficio riteneva indeducibili. Le decisioni di merito erano state favorevoli alle contribuenti. In sede di legittimità, la parte contribuente ha poi depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, con pagamento dell'intero importo in unica rata e senza che, entro il 31 dicembre 2020, fosse stata presentata istanza di trattazione né risultasse un diniego della definizione impugnato. Il ricorso dell'Agenzia è così rimasto travolto dall'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita mediante la procedura agevolata fiscale e che, non essendo stata richiesta la trattazione entro il termine previsto né essendo intervenuto un diniego della definizione, il processo si era estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è stata validamente definita mediante procedura agevolata e non interviene nei termini un diniego della definizione impugnabile, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata rileva anche l'assenza, entro il termine fissato dalla legge, dell'istanza di trattazione da parte delle parti interessate.
  • Il pagamento dell'intero importo dovuto in unica soluzione, se previsto dalla disciplina della definizione agevolata, è elemento idoneo a supportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola indicata dalla Corte nel provvedimento e può essere escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato quando ne manchino i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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