Cassazione Civile, Ordinanza n. 19287/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società consolidata e la società consolidante avevano impugnato un avviso di accertamento per IRES 2009, relativo alla ripresa a tassazione di costi che l'Ufficio riteneva indeducibili. Le decisioni di merito erano state favorevoli alle contribuenti. In sede di legittimità, la parte contribuente ha poi depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, con pagamento dell'intero importo in unica rata e senza che, entro il 31 dicembre 2020, fosse stata presentata istanza di trattazione né risultasse un diniego della definizione impugnato. Il ricorso dell'Agenzia è così rimasto travolto dall'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita mediante la procedura agevolata fiscale e che, non essendo stata richiesta la trattazione entro il termine previsto né essendo intervenuto un diniego della definizione, il processo si era estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
richiamato quale base della definizione agevolata della controversia fiscale mediante pagamento dell'importo dovuto in unica rata
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018
disposizioni considerate ai fini della verifica dell'intervenuta definizione agevolata della lite
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
è valorizzato il fatto che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna parte abbia chiesto la trattazione e non risulti un diniego della definizione poi impugnato
richiamato per la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione del processo nel quadro normativo indicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
usato per escludere i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato solo come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è stata validamente definita mediante procedura agevolata e non interviene nei termini un diniego della definizione impugnabile, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata rileva anche l'assenza, entro il termine fissato dalla legge, dell'istanza di trattazione da parte delle parti interessate.
- Il pagamento dell'intero importo dovuto in unica soluzione, se previsto dalla disciplina della definizione agevolata, è elemento idoneo a supportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola indicata dalla Corte nel provvedimento e può essere escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato quando ne manchino i presupposti processuali.
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