Cassazione Civile, Ordinanza n. 22919/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli attori avevano acquistato, nell'ambito di un contratto quadro con la banca, titoli emessi dalla Repubblica argentina per un importo di euro 100.000,00. In giudizio avevano chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento per errore dell'operazione, ovvero l'accertamento dell'inadempimento della banca con condanna alla restituzione dell'investito o al risarcimento dei danni. Deducevano di non essere stati adeguatamente informati sui rischi dell'investimento, di non aver sottoscritto la documentazione informativa, e che dopo il default dell'emittente avevano subito la perdita di valore dei titoli. Con il ricorso per cassazione hanno lamentato: violazione dell'art. 23 d.lgs. 58/1998 e degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. 415/1996 per mancata informazione adeguata e specifica; vizio motivazionale sull'adeguatezza dell'investimento per investitori non professionali, sull'omessa indagine sulla propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento, nonché sull'omessa consegna del documento generale sui rischi e sulla mancata rilevazione del conflitto di interessi; infine violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come fatto notorio il rischio moderato dei titoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato il rigetto della domanda risarcitoria su una doppia ratio: da un lato, l'insussistenza della violazione degli obblighi informativi in relazione ai titoli acquistati; dall'altro, e soprattutto, l'assenza del nesso causale tra l'eventuale inadempimento informativo e il danno lamentato. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'inadempimento agli obblighi informativi fa presumere il nesso causale, ma tale presunzione può essere vinta provando una specifica propensione dell'investitore ad operazioni rischiose. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato pregresse operazioni ad alto rischio effettuate dagli attori per ritenere che essi non si sarebbero astenuti dall'investimento anche se adeguatamente informati. Tale ratio, autonoma e sufficiente, non è stata validamente censurata; di conseguenza, tutte le ulteriori doglianze sono state ritenute irrilevanti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva della banca intimata.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
viene richiamato come base normativa degli obblighi dell'intermediario nell'operazione di investimento e della relativa censura sulla mancata informazione adeguata
richiamato quale fonte degli obblighi informativi dell'intermediario nella disciplina applicabile ratione temporis
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato dai ricorrenti come norma di deduzione del vizio di legge nel ricorso per cassazione
invocato per censurare l'asserita falsa applicazione della nozione di fatto notorio
richiamato per il deposito della memoria in sede camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nella responsabilità dell'intermediario finanziario, la violazione degli obblighi informativi è preordinata a colmare l'asimmetria conoscitiva tra banca e investitore e consente di presumere il nesso causale tra inadempimento e danno; la presunzione è però superabile con prova contraria dell'intermediario.
- La prova contraria del nesso causale non può fondarsi su una generica propensione al rischio dell'investitore, ma deve riferirsi a una specifica e concreta attitudine ad operazioni dello stesso genere e del medesimo profilo di rischio.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente non validamente censurata, le ulteriori doglianze risultano irrilevanti e il ricorso non può essere accolto.
- In cassazione, la censura deve colpire tutte le rationes decidendi idonee a sorreggere la decisione impugnata; la mancata critica di una ratio autonoma comporta l'inammissibilità o comunque l'inutilità dell'esame degli altri motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22822/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22824/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22825/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22826/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22830/2022 del 21/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →