Cassazione Penale, Sentenza n. 33956/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza n. 732/2025 della Corte di appello di Perugia del 14 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 7 luglio 2023. Gli era contestato di avere guidato il 27 luglio 2019, da neopatentato e dopo le ore 22, un autoveicolo in stato di ebbrezza, in violazione dell’art. 186-bis, comma 1, lettera a), in relazione all’art. 186, commi 2, lettera b), e 2-sexies, del codice della strada. La precedente sentenza predibattimentale della Corte di appello di Ancona del 17 ottobre 2024 aveva dichiarato il reato prescritto, ma era stata annullata dalla Cassazione con sentenza n. 6816 del 9 gennaio 2025 per la mancata instaurazione del contraddittorio; gli atti erano stati trasmessi alla Corte di appello di Perugia per l’ulteriore corso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge per non essere stato prosciolto per prescrizione. Con il secondo ha censurato la determinazione della pena e la carenza di motivazione sul quantum, richiamando anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, già dedotta in appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: al fatto, commesso il 27 luglio 2019, si applica il regime della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, vigente per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Ha condiviso il calcolo per cui, alla data della sentenza d’appello del 14 novembre 2025, erano decorsi 4 anni, 11 mesi e 2 giorni del termine quinquennale: il periodo di sospensione conseguente alla condanna di primo grado decorreva dal 5 settembre 2023 e si era protratto sino al 22 gennaio 2025. Ha però rilevato che la Corte d’appello non aveva risposto al motivo di gravame sulla pena e sulle attenuanti generiche. Pur essendo tale omissione astrattamente idonea a giustificare un annullamento con rinvio, il rinvio è stato assorbito dalla prescrizione maturata successivamente. L’ulteriore sospensione prevista dopo la conferma in appello non poteva operare, perché il relativo dies a quo — successivo alla scadenza del termine di 90 giorni fissato per il deposito della motivazione — sarebbe intervenuto quando il termine quinquennale era già integralmente decorso. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 186-bis, comma 1, lettera a), cod. strada
ha confermato la sentenza a suo tempo emessa dal giudice di primo grado e con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettera a), del codice della strada, in relazione all'art. 186, commi 2, lettera b), e 2 -sexies, del medesimo testo legislativo, per avere egli condotto, pur essendo "neopatentato", in orario successivo alle ore 22, un autoveicolo in istato di ebbrezza
La disposizione è indicata quale fondamento della contravvenzione contestata al conducente neopatentato che guidi in stato di ebbrezza; la decisione non approfondisce gli elementi costitutivi del reato, concentrandosi sulla prescrizione.
art. 186, commi 2, lettera b), e 2-sexies, cod. strada
ha confermato la sentenza a suo tempo emessa dal giudice di primo grado e con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettera a), del codice della strada, in relazione all'art. 186, commi 2, lettera b), e 2 -sexies, del medesimo testo legislativo, per avere egli condotto, pur essendo "neopatentato", in orario successivo alle ore 22, un autoveicolo in istato di ebbrezza
Le disposizioni sono richiamate come disciplina della guida in stato di ebbrezza contestata, con l’aggravamento riferito alla fascia oraria notturna; la Corte non decide questioni interpretative relative alla fattispecie.
essendo stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ancona in ordine alla contravvenzione a lui ascritta con sentenza del 7 luglio 2023, il termine prescrizionale del reato contestato, secondo quanto previsto dall'art. 159, comma secondo, cod. pen., è rimasto sospeso, a decorrere dalla scadenza del termine, fissato in 60 giorni, per il deposito della sentenza di primo grado, cioè dal 5 settembre 2023 (essendo, pertanto, già maturati, in funzione del dies commissi delicti individuato nel 27 luglio 2019, i primi 4 anni, 1 mese e 9 giorni del complessivo termine prescrizionale) sino al 22 gennaio 2025 (termine massimo di un anno e sei mesi entro il quale doveva intervenire la sentenza in grado di appello affinché non cessasse l'efficacia della causa di sospensione della prescrizione)
Per i reati commessi durante la vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione conseguente alla condanna di primo grado decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione e può durare al massimo un anno e sei mesi. Il periodo già trascorso e quello successivo alla cessazione della sospensione vanno computati per verificare la maturazione del termine prescrizionale.
art. 159, comma 2, n. 2, cod. pen.
Tenuto conto che, pertanto, siffatto lasso temporale deve essere considerato integrativo del termine prescrizionale (decorrendo la seconda sospensione disciplinata dalla legge n. 103 del 2017 solo dopo la consumazione del termine indicato per il deposito della motivazione della sentenza del giudice del gravame), esso, sommato ai 4 anni, 11 mesi e 2 giorni già decorsi al momento in cui la Corte di Perugia ha emanato la sentenza ora impugnata, fa sì che, anteriormente alla data in cui sarebbe intervenuta la sospensione del termine prescrizionale di cui all'art. 159, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel testo applicabile alla presente fattispecie, il reato già era estinto per la integrale maturazione della durata del termine di prescrizione quinquennale del reato contestato, sicché la successiva causa di sospensione del termine in questione non può considerarsi operativa
La sospensione successiva alla sentenza di appello confermativa presuppone che, al momento in cui dovrebbe iniziare — dopo la scadenza del termine per il deposito della motivazione —, la prescrizione non sia già maturata. Una sospensione non può operare retroattivamente per impedire l’estinzione del reato già verificatasi.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; le successive riforme non ne hanno determinato l’abrogazione retroattiva. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera invece il regime successivo.
art. 178, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.
siffatto modus procedendi, ha affermato la Corte di cassazione con la citata sentenza, determina l'adozione di un provvedimento decisorio insanabilmente viziato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettere b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo la instaurazione del contraddittorio fra le parti rilevanza di rango costituzionale ed essendo presupposto indefettibile di ogni decisione avente contenuto idoneo a porre termine al giudizio
La decisione predibattimentale che definisce il giudizio senza instaurare il necessario contraddittorio è affetta da un vizio insanabile, poiché il contraddittorio costituisce presupposto indefettibile di una pronuncia idonea a porre termine al giudizio.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
siffatto modus procedendi, ha affermato la Corte di cassazione con la citata sentenza, determina l'adozione di un provvedimento decisorio insanabilmente viziato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettere b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo la instaurazione del contraddittorio fra le parti rilevanza di rango costituzionale ed essendo presupposto indefettibile di ogni decisione avente contenuto idoneo a porre termine al giudizio
La violazione del contraddittorio nella decisione predibattimentale definitoria è qualificata come vizio insanabile ai sensi della disciplina delle nullità richiamata.
Massime di principio
- Ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; tale regime non è stato abrogato retroattivamente dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
- Nel regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione conseguente alla condanna di primo grado decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione e può protrarsi per un massimo di un anno e sei mesi.
- La sospensione della prescrizione collegata alla sentenza di appello confermativa può iniziare soltanto dopo la scadenza del termine per depositarne la motivazione; se in quel momento il termine prescrizionale è già interamente decorso, la sospensione non opera e il reato è prescritto.
- La decisione predibattimentale che dichiara l’estinzione del reato senza aver instaurato il contraddittorio tra le parti è affetta da nullità insanabile, poiché il contraddittorio è presupposto indefettibile di ogni decisione idonea a definire il giudizio.
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