Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, che aveva riformato la decisione di primo grado concedendo il beneficio della non menzione e confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 674 c.p. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 179 c.p.p. e lesione del diritto di difesa: il giudizio d’appello si era svolto in forma cartolare, benché il difensore avesse inviato via PEC, il 26 dicembre 2025, una richiesta di trattazione orale, che assumeva tempestiva; il mutamento del rito non sarebbe stato comunicato. Ha allegato le ricevute PEC. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. I fatti erano riferiti ai mesi di marzo e aprile 2020; la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 30 maggio 2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è precluso: pur risultando prodotte ricevute PEC, agli atti del procedimento non vi era traccia della richiesta di trattazione orale. Inoltre, il difensore aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, dalle quali risultava chiaramente che il processo sarebbe stato trattato in forma cartolare, ma non aveva presentato conclusioni né eccepito la nullità in appello. La nullità dedotta è a regime intermedio e, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere eccepita in quella sede. Il secondo motivo è infondato: la prescrizione non era maturata prima della sentenza di primo grado, pronunciata il 30 maggio 2023, prima del decorso del termine quinquennale. Nei gradi d’impugnazione opera invece il regime dell’improcedibilità previsto dall’art. 344-bis c.p.p., in relazione all’art. 2, comma 3, della legge n. 134/2021; il termine non era maturato alla data della sentenza d’appello, 25 febbraio 2026. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità. Nessuna liquidazione delle spese in favore della parte civile, che aveva depositato una memoria chiedendo la conferma della sentenza senza domandare la rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 674 c.p.
ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Guerracino Luigi per il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
La disposizione identifica il reato per il quale è stata confermata la condanna; la sentenza non esamina nel merito la sua configurabilità.
art. 179 c.p.p.
Ne deriva che il motivo è precluso, trattandosi di nullità a regime intermedio.
La nullità dedotta per l’omessa trattazione orale non è rilevabile senza limiti: essendo a regime intermedio, deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio in cui la parte ha avuto concreta possibilità di farlo.
art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
Il ricorrente produce copia della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di trattazione orale, inviata mediante pec ed indirizzata a depositoattipenali.3.canapoli@giustiziacert.it . in data 26/12/2025. Tuttavia, tale produzione documentale non trova alcun riscontro agli atti del procedimento, laddove non vi è traccia di alcuna richiesta di trattazione orale pervenuta alla Corte di appello da parte del difensore.
La Corte considera la richiesta di trattazione orale non provata nel procedimento, pur in presenza delle ricevute PEC prodotte in cassazione; rileva inoltre che al difensore non era stato notificato un provvedimento di ammissione alla trattazione orale.
art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134
Per quanto attiene ai gradi di impugnazione, non si applica la prescrizione ma l'improcedibilità, conformemente al disposto dell'art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021, trattandosi di reato commesso il 10 gennaio 2020 e non è maturato il termine di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen., poiché la sentenza di appello è del 25/02/2026.
Per i gradi d’impugnazione, nel caso considerato, la verifica riguarda l’improcedibilità e il termine previsto dall’art. 344-bis c.p.p., non la prescrizione del reato.
art. 344-bis c.p.p.
Per quanto attiene ai gradi di impugnazione, non si applica la prescrizione ma l'improcedibilità, conformemente al disposto dell'art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021, trattandosi di reato commesso il 10 gennaio 2020 e non è maturato il termine di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen., poiché la sentenza di appello è del 25/02/2026.
Il termine di improcedibilità dell’impugnazione non risultava decorso alla data della sentenza d’appello del 25 febbraio 2026.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarato inammissibile il ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità a regime intermedio derivante dalla violazione del contraddittorio deve essere eccepita nel giudizio in cui la parte, avendo conoscenza della modalità di trattazione adottata, dispone di una concreta possibilità di dedurla; in difetto, la censura è preclusa.
- La produzione in cassazione delle ricevute di invio e consegna di una richiesta di trattazione orale non dimostra, di per sé, che la richiesta sia pervenuta e risulti acquisita agli atti del procedimento, se il fascicolo non ne reca traccia.
- Per i reati commessi nel regime indicato dall’art. 2, comma 3, della legge n. 134/2021, nei gradi d’impugnazione la questione temporale va valutata secondo la disciplina dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., non applicando in quei gradi la prescrizione del reato.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33955/2026 del 21/09/2026
- Sentenza penale · 21 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33956/2026 del 21/09/2026
- Sentenza penale · 21 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33957/2026 del 21/09/2026
- Sentenza penale · 21 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2026 del 21/09/2026
- Sentenza penale · 21 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2026 del 21/09/2026
- Sentenza penale · 21 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33963/2026 del 21/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →