Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 14 maggio 2025, ha condannato l'imputato alla pena di 2.582 euro di ammenda per la contravvenzione prevista dagli artt. 5, lett. h), e 6, comma 4, della legge n. 283 del 1962, perché, quale titolare e legale rappresentante di un'impresa, avrebbe prodotto e commercializzato pomodori a grappolo del tipo “piccadilly” contenenti iprodione, fungicida vietato nell'Unione europea, rilevato in quantità pari a 0,14 mg/kg. L'impugnazione inizialmente proposta come appello era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello perché la sentenza era inappellabile. Con decisione del 1° aprile 2026 la Cassazione aveva annullato senza rinvio tale ordinanza, qualificato l'impugnazione originaria come ricorso per cassazione e rinviato per la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e nullità dell'accertamento di laboratorio per mancato avviso alle parti ai sensi dell'art. 360 c.p.p., sostenendo che l'analisi fosse irripetibile e che non risultasse documentata la notifica dell'avviso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 192 c.p.p. e omessa o inadeguata valutazione delle prove sull'attribuzione del prodotto: i testimoni avrebbero avuto difficoltà a identificarne la provenienza, il direttore del supermercato non avrebbe individuato il produttore, e la fattura del 20 marzo 2021 non sarebbe sufficiente a ricondurre i campioni all'imputato; ha inoltre richiamato la testimonianza secondo cui i pomodori potevano provenire da un'altra azienda e sostenuto che la responsabilità spettasse al direttore del supermercato. Con il terzo motivo ha lamentato insufficienza e contraddittorietà della prova e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione alle contestazioni sull'identificazione del produttore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto tardivo: la nullità dedotta è a regime intermedio, poiché attiene all'intervento dell'imputato, e, trattandosi di atto delle indagini preliminari cui la difesa non aveva assistito, doveva essere eccepita entro i limiti temporali dell'art. 180 c.p.p.; il ricorrente non aveva documentato di averla sollevata prima dell'impugnazione. La Corte ha inoltre rilevato che non era stata argomentata in modo specifico l'irripetibilità dell'accertamento, indicando una modificazione irreversibile dell'oggetto o un campionamento che impedisse la ripetizione. Le doglianze seconda e terza sono state respinte: la sentenza di primo grado aveva ricostruito il prelievo di dieci confezioni presso il supermercato, l'esito delle analisi del 23 aprile 2021, che avevano rilevato iprodione, e l'individuazione della società produttrice attraverso la fattura d'acquisto. La motivazione del Tribunale, fondata anche sulle testimonianze dei tecnici della prevenzione, è stata giudicata congrua e non sindacabile in sede di legittimità; la prospettazione alternativa non incrinava la ricostruzione accolta. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5, lett. h), legge n. 283/1962
ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, quale titolare e legale rappresentante della ditta Esperia, produttrice dei pomodori a grappolo del tipo "piccadilly", per aver impiegato durante la produzione dei suddetti pomodori, l'iprodione nelle quantità rilevate dalle analisi di laboratorio, sostanza fungicida che si applica sui prodotti, nociva alla salute umana e vietata dalla legge.
La disposizione è applicata alla produzione di pomodori con impiego di iprodione, sostanza fungicida nociva alla salute umana e vietata.
art. 6, comma 4, legge n. 283/1962
Con sentenza del 14/05/2025, il Tribunale di Ragusa ha condannato alla pena di euro 2582 di ammenda Rosario Aurnia per la contravvenzione prevista dall'art. 5f lett. h) e 6, comma 4, L. n. 283 del 1962, per aver, quale titolare e legale rappresentante della ditta Esperia, prodotto e commercializzato pomodori a grappolo del tipo "piccadilly" contenenti pesticidi di produzione vietata all'interno della Comunità Europea, con regolamento CEE 73 n.1107 del 2009, fatto accertato a seguito di analisi di laboratorio che ne avevano rilevato la presenza in quantità pari a 0,14 mg/kg.
La norma è richiamata quale base della contravvenzione per la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari contenenti pesticidi vietati.
art. 360 c.p.p.
Né il ricorrente ha in alcun modo argomentato, in questa sede, la natura irripetibile dell'atto di accertamento contestato, affermando, ad esempio, che l'oggetto esaminato sia soggetto a modificazione irreversibile o che la procedura di campionamento ne abbia determinato l'irrepetibilità, con la conseguenza che ne era impedita la ripetizione.
La deduzione della violazione delle garanzie previste per l'accertamento tecnico presuppone che sia specificamente allegata l'irripetibilità dell'atto, ad esempio per una modificazione irreversibile dell'oggetto o per l'impossibilità di ripetere l'accertamento a causa del campionamento.
art. 178, lett. c), c.p.p.
La nullità prospettata è pertanto da qualificarsi a regime intermedio ex art. 178 lett c) cod. proc. pen., incidendo sull'intervento dell'imputato.
La nullità per omesso avviso relativo all'accertamento tecnico, nella fattispecie dedotta, è a regime intermedio perché incide sull'intervento dell'imputato.
art. 180 c.p.p.
Ne deriva che, trattandosi di una nullità afferente ad un atto della fase delle indagini preliminari a cui la parte non ha assistito, si applica il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., in forza del quale le nullità a regime intermedio inerenti ad atti compiuti nelle fasi procedimentali anteriori al dibattimento, a cui il difensore non ha assistito, non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Le nullità a regime intermedio relative ad atti delle fasi anteriori al dibattimento, cui il difensore non abbia assistito, non possono essere dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
art. 192 c.p.p.
Il giudice è tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie.
La valutazione della prova richiede di confrontarsi con le spiegazioni alternative quando trovino un fondamento oggettivo nelle acquisizioni probatorie.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarato inammissibile il ricorso e non ravvisata l'assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità per omesso avviso in relazione a un accertamento tecnico che incida sull'intervento dell'imputato è a regime intermedio; se riguarda un atto delle indagini preliminari cui la difesa non ha assistito, deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art. 180 c.p.p. e non può essere sollevata per la prima volta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
- Chi deduce la violazione delle garanzie dell'accertamento tecnico ai sensi dell'art. 360 c.p.p. deve allegare in modo specifico perché l'atto fosse irripetibile, indicando elementi quali la modificazione irreversibile dell'oggetto o l'impossibilità di ripetere l'accertamento determinata dal campionamento.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone al giudice di confrontarsi con ipotesi alternative plausibili quando siano sostenute dalle acquisizioni probatorie; la responsabilità può essere affermata se la motivazione individua gli elementi di conferma della ricostruzione accusatoria e spiega perché il dubbio derivante dall'alternativa non sia razionale.
- In sede di legittimità non è sindacabile una ricostruzione della responsabilità sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, fondata sulle risultanze istruttorie e sull'individuazione della provenienza del prodotto attraverso la documentazione commerciale e le testimonianze.
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