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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33957/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 27 novembre 2024, per il delitto di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis c.p., per avere il 6 giugno 2019 ucciso con due colpi di fucile da caccia due cani di proprietà di una persona offesa; la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 13 marzo 2026, ha rigettato l’appello e confermato la condanna. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che l’identificazione dei bossoli rinvenuti presso gli animali come esplosi dal fucile nella sua disponibilità non dimostrasse né quando né in quale circostanza i colpi fossero stati esplosi, né che fossero quelli che avevano ucciso gli animali. Ha inoltre rilevato che il proprietario aveva riferito di avere udito spari e di avere visto l’imputato allontanarsi, senza però averlo visto sparare. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando che i giudici di merito non avessero precisato se l’uccisione fosse avvenuta «per crudeltà» o «senza necessità» e che la sentenza non avesse chiarito l’elemento soggettivo del reato, indicato alternativamente come dolo specifico o generico. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo assertiva la motivazione e priva di considerazione degli elementi individualizzanti, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha giudicato manifestamente infondata la censura sulla ricostruzione indiziaria: la corrispondenza tra i bossoli rinvenuti sul luogo e il fucile dell’imputato, l’udito di colpi in prossimità temporale del ritrovamento e l’immediato allontanamento dell’imputato dal luogo costituivano, considerati congiuntamente, indizi gravi, precisi e concordanti; la chiusura della stagione venatoria rendeva scarsamente persuasiva l’ipotesi difensiva dell’uso dei bossoli in precedenti battute di caccia. Ha respinto anche la censura sulla mancata scelta tra le due modalità tipiche: il capo d’imputazione comprendeva entrambe e la questione non era stata sollevata nei giudizi di merito; inoltre, la doglianza era generica e ipotetica, mentre la pluralità degli animali uccisi con colpi distinti sorreggeva logicamente la conclusione sulla volontarietà della condotta. La Corte ha precisato che «per crudeltà» implica il dolo specifico di infliggere inutili sofferenze, mentre «senza necessità» richiede il dolo generico di sopprimere l’animale senza che ciò risponda consapevolmente a un apprezzabile interesse. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorrente non aveva indicato quali elementi positivi fossero stati trascurati; quanto all’art. 131-bis c.p., non aveva contrastato con elementi specifici la motivazione d’appello sull’assenza di una particolare lievità del fatto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 544-bis c.p.

    In giurisprudenza la nozione di siffatte condizioni operative - dovendosi ragionevolmente escludere che le medesime costituiscano una endiadi trattandosi, invece, di espressioni semantiche riconducibili a due diversi contenuti - è stata resa nel senso che deve intendersi eseguita "per crudeltà" la uccisione ove essa abbia come suo scopo quello di infliggere, per mera brutalità, all'animale delle inutili sofferenze, mentre il fatto è commesso "senza necessità" laddove esso avvenga in assenza di ogni situazione che induca l'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile.

    Le formule «per crudeltà» e «senza necessità» individuano modalità autonome: la prima ricorre quando l’uccisione mira a infliggere inutili sofferenze per brutalità; la seconda quando manca una situazione che giustifichi l’uccisione per evitare un pericolo imminente o un danno non altrimenti evitabile.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    esso, peraltro, laddove caratterizzato dalla gravità - cioè consistente, resistente alle obiezioni e dotato di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum -, dalla precisione - cioè specifico, univoco e non suscettibile di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile - ed, infine, dalla concordanza - cioè convergente e non contrastante sia con gli altri elementi indiziari che con gli altri dati e elementi certi - così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 18 gennaio 2021, n. 1987, rv 280414 - è suscettibile di giustificare, secondo la previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il formarsi del libero convincimento del giudice in ordine alla esistenza di un determinato fatto, anche deponente nel senso della responsabilità del prevenuto

    Gli indizi possono fondare il convincimento del giudice sulla responsabilità quando, valutati nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la convergenza degli elementi consentiva l’inferenza di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 131-bis c.p.

    quanto per ciò che attiene alla causa di non punibilità di cui sopra, il ricorrente, avendo la Corte di appello disatteso la relativa istanza avendo segnalato che il fatto commesso non ha alcun connotato di intrinseca modesta tale da farlo esulare dal giudizio di disvalore connaturato alla sua astratta sussumibilità entro il paradigma normativo della fattispecie costituente reato punibile, non ha addotto alcun fattore idoneo a contrastare siffatta affermazione, evidenziando una peculiare particolare lievità del fatto commesso.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve confrontarsi con la valutazione di merito sulla particolare lievità del fatto e indicare elementi specifici idonei a contrastarla; una censura che non individui tali elementi è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Gli indizi possono fondare l’affermazione di responsabilità quando, valutati complessivamente, siano gravi, precisi e concordanti. La loro convergenza può consentire un’inferenza di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio anche se ciascun elemento, isolatamente considerato, non dimostra direttamente il fatto.
  • Nel reato di uccisione di animali, «per crudeltà» e «senza necessità» sono modalità autonome: la prima richiede che l’uccisione persegua lo scopo di infliggere inutili sofferenze per brutalità e integra dolo specifico; la seconda ricorre quando la soppressione volontaria non risponde consapevolmente a un apprezzabile interesse dell’agente e integra dolo generico.
  • La mancata esplicita individuazione in sentenza della modalità tra «per crudeltà» e «senza necessità» non determina, di per sé, un vizio rilevante in cassazione quando il capo d’imputazione contempla entrambe le ipotesi, la questione non è stata tempestivamente sollevata nei giudizi di merito e la censura sul dolo è generica e ipotetica.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve indicare gli elementi positivi, specificamente rappresentati e trascurati dal giudice; la mera contestazione della motivazione, senza indicare quali circostanze avrebbero dovuto essere considerate, non è sufficiente.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con la motivazione di merito e indicare elementi concreti idonei a dimostrare la particolare lievità del fatto; non basta reiterare la richiesta senza contrastare le ragioni del diniego.

Come è indicizzato

RamiDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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