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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33955/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, amministratore unico di una società operante nella macellazione di animali destinati al consumo umano, ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 19 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Oristano il 15 gennaio 2024, all’esito del rito ordinario. Gli erano contestate, in concorso formale o continuazione secondo la ricostruzione della sentenza, contravvenzioni in materia di gestione dei rifiuti e scarichi: lo smaltimento non autorizzato degli scarti di macellazione, interrati in una buca su un terreno di cui era comproprietario, e lo scarico di reflui industriali, contenenti anche sangue animale, su un terreno adiacente allo stabilimento. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione degli scarti come rifiuti anziché sottoprodotti di origine animale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con il secondo ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla pericolosità dei residui e sulla natura non occasionale dello smaltimento. Con il terzo ha censurato la qualificazione di pericolosità e la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006. Con il quarto ha contestato l’applicazione dell’art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, sostenendo che la presenza di sangue nei reflui avrebbe richiesto una perizia e che non era stata considerata la convenzione con una società autorizzata al trattamento dei reflui, che li prelevava periodicamente. Con il quinto ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Con il sesto ha denunciato motivazione apparente sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati o non ammissibili tutti i motivi. Gli scarti di macellazione sono stati correttamente qualificati come rifiuti, non risultando suscettibili di utilizzo produttivo senza specifiche lavorazioni industriali; la pericolosità è stata motivata con la loro attitudine a degradarsi e a determinare rischi di contaminazione ambientale e per la salute. La quantità dei residui, valutata dai giudici di merito, escludeva l’occasionalità dello smaltimento. Quanto allo scarico, la presenza di sangue era stata plausibilmente accertata dagli agenti attraverso colore, odore e provenienza della tubazione: si trattava di inferenza logica fondata su più elementi, non di presunzione, e non occorreva una perizia. La convenzione per il regolare trattamento di altri reflui non eliminava la rilevanza dello smaltimento alternativo accertato mediante sversamento sul terreno. Il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dalla pluralità dei precedenti penali; la pena, collocata ampiamente entro il medio edittale per il reato più grave e aumentata modestamente per la continuazione, rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. Il diniego della sospensione condizionale era sorretto dal dato che l’imputato aveva già fruito del beneficio in due occasioni, sicché una terza concessione era normativamente impraticabile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 1.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006

    gli scarti della macellazione delle bestie le cui carni sono destinate al consumo umano, non rientrano nella categorie dei sottoprodotti, non essendone ravvisabile alcun produttivo utilizzo in assenza di specifiche lavorazioni industriali, ma appartengono a pieno titolo alla categoria dei rifiuti.

    Gli scarti di macellazione considerati non sono sottoprodotti in mancanza di un utilizzo produttivo senza specifiche lavorazioni industriali e ricadono nella categoria dei rifiuti; il loro smaltimento non autorizzato integra la fattispecie contestata.

  • art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006

    Si tratta di elementi, la cui congrua valutazione è stata operata in sede di merito in termini non suscettibili di ulteriore indagine nella presente sede di legittimità, che - non integrando indubbiamente alcuna forma di presunzione come, invece, affermato dalla difesa ricorrente, ma semmai determinando una logica inferenza fondata su plurimi ed incontestati elementi di carattere indiziante - cooperano per rendere del tutto coerente con i dati di fatto offerti all'esame della Corte di distrettuale la conclusione cui la medesime è giunta.

    La presenza di sangue nei reflui può essere accertata mediante una valutazione inferenziale fondata su plurimi elementi empirici concordanti, senza che ciò costituisca una presunzione o richieda necessariamente una perizia, quando la motivazione di merito sia plausibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso, secondo quanto osservato, va dichiarato inammissibile e, pertanto, il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Gli scarti di macellazione di animali destinati al consumo umano non sono qualificabili come sottoprodotti quando, in assenza di specifiche lavorazioni industriali, non sia ravvisabile un loro utilizzo produttivo; in tale situazione appartengono alla categoria dei rifiuti.
  • La pericolosità dei residui può essere motivata sulla base della loro attitudine a subire processi di degradazione idonei a creare rischi di contaminazione ambientale e per la salute.
  • La rilevante quantità dei residui oggetto di smaltimento può sostenere, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione se priva di manifesta illogicità, l’esclusione del carattere occasionale della condotta.
  • La presenza di una componente nei reflui può essere dimostrata mediante un’inferenza logica fondata su più elementi empirici concordanti, quali colore, odore e provenienza dell’impianto di scarico; tale valutazione non equivale a una presunzione e non richiede necessariamente una perizia.
  • L’esistenza di un rapporto contrattuale per il regolare trattamento di reflui non esclude la rilevanza penale di un distinto e accertato metodo di smaltimento, come lo sversamento dei reflui sul terreno.
  • La pluralità dei precedenti penali può giustificare il diniego delle attenuanti generiche; l’assenza di precedenti nella stessa materia non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per riconoscerle.
  • La determinazione della pena entro il medio edittale, con un aumento contenuto per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è ulteriormente sindacabile in cassazione in assenza di vizi rilevanti.
  • Quando risulta che l’imputato ha già fruito due volte della sospensione condizionale della pena, la concessione di una terza sospensione è normativamente impraticabile.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiuti
RamiReati ambientali
IstitutiContinuazione

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