Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33963/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 9 marzo 2026 della Corte d'appello di Roma, emessa in sede di rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, dopo una precedente sentenza di annullamento della Corte di cassazione. La condanna riguardava il tentato furto aggravato di capi di abbigliamento del valore di circa 300 euro, tentato mediante l'uso di una borsa schermata idonea a ostacolare i sistemi antitaccheggio del negozio. Il Tribunale di Roma aveva inflitto la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 150 di multa, in esito alla riduzione per il rito abbreviato; la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva confermato tale pena. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p.: secondo la motivazione della sentenza impugnata, il calcolo della pena sarebbe partito da nove mesi di reclusione ed euro 450 di multa, ridotti per il tentativo a sei mesi ed euro 300 e poi per il rito, calcolo che avrebbe condotto a quattro mesi ed euro 200 di multa, anziché ai quattro mesi ed euro 150 effettivamente confermati. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa sostituzione della pena detentiva breve e per la mancata formulazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 2, c.p.p. La richiesta di sostituzione non era stata proposta nell'originario atto di appello, i cui motivi riguardavano soltanto la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva confermato la pena concretamente inflitta dal Tribunale, sia in motivazione sia nel dispositivo, e aveva giustificato la quantificazione in misura prossima al minimo richiamando il precedente specifico recente dell'imputato e le modalità del fatto, definite indicative di professionalità, compreso l'impiego della borsa schermata e il valore non esiguo della merce. L'erroneo calcolo esposto nella motivazione della sentenza di rinvio non aveva inciso sulla determinazione confermata; inoltre, secondo la Corte, prevaleva il dispositivo. Non ricorreva neppure reformatio in peius rispetto alla precedente sentenza d'appello annullata, che aveva anch'essa confermato la decisione di primo grado. Le doglianze sulla sostituzione della pena e sull'avviso ex art. 545-bis c.p.p., pur concernendo un'omessa pronuncia del giudice del rinvio, sono state dichiarate inammissibili perché formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione e non nell'originario appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., essendo stata confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, nonostante la discrasia indubbiamente esistente in motivazione laddove il giudice del rinvio assume che il Tribunale sia partito da una pena pari a mesi nove di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta per effetto del tentativo, a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, ed ulteriormente ridotta per il rito: ciò che porterebbe a una pena di mesi 4 di reclusione e di euro 200 di multa, in luogo della pena di mesi 4 di reclusione e euro 150 di multa, effettivamente applicata dal Tribunale.

    Non viola il divieto di reformatio in peius la decisione resa in sede di rinvio che conferma la pena concretamente inflitta in primo grado, quando un errore di calcolo illustrato nella motivazione non ha influito sulla statuizione confermata.

  • art. 545-bis, comma 2, c.p.p.

    Le doglianze inerenti alla violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. sono state, invece, formulate per la prima volta con il primo ricorso per cassazione.

    La sentenza menziona la disposizione in relazione alla doglianza sull'omesso avviso per la sostituzione della pena, ma non ne sviluppa un'interpretazione di merito: la questione è dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Dette doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per essere state formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione.

    Sono inammissibili in cassazione le doglianze che, pur potendo essere proposte nei precedenti gradi, vengono formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione.

  • art. 56 c.p.

    Non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., essendo stata confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, nonostante la discrasia indubbiamente esistente in motivazione laddove il giudice del rinvio assume che il Tribunale sia partito da una pena pari a mesi nove di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta per effetto del tentativo, a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, ed ulteriormente ridotta per il rito: ciò che porterebbe a una pena di mesi 4 di reclusione e di euro 200 di multa, in luogo della pena di mesi 4 di reclusione e euro 150 di multa, effettivamente applicata dal Tribunale.

    La norma è richiamata nel testo per descrivere la riduzione della pena per il tentativo; la decisione non formula un principio autonomo sulla disciplina del tentativo.

Massime di principio

  • Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di rinvio conferma la pena concretamente inflitta in primo grado e l'erroneo calcolo della pena esposto in motivazione non incide sulle determinazioni espresse nel dispositivo.
  • Nel valutare l'esistenza di una reformatio in peius, va considerata la statuizione effettivamente adottata; nel caso deciso, la conferma della pena risultante dal dispositivo non è stata inficiata dalla difformità del calcolo riportato in motivazione.
  • Le doglianze relative a una questione che avrebbe dovuto essere dedotta nei precedenti gradi sono inammissibili se formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.