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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L’imputata aveva richiesto il reddito di cittadinanza e, secondo l’accusa, aveva omesso di comunicare informazioni rilevanti, continuando a percepire il beneficio dal novembre 2021 al marzo 2023 per un importo complessivo superiore a 11.000 euro, nonostante una condanna per estorsione pronunciata il 3 luglio 2019, confermata il 19 marzo 2021 e divenuta irrevocabile il 1° giugno 2022. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 26 febbraio 2025, l’aveva condannata per il reato inizialmente contestato ai sensi dell’art. 316-ter c.p. e poi qualificato ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019. La Corte d’appello di Napoli, il 24 febbraio 2026, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 7, comma 2, del medesimo decreto e ridotto la pena a un anno di reclusione, confermando nel resto. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) errore scusabile sulla portata della normativa, asseritamente complessa e soggetta a numerose modifiche; (2) erronea individuazione del fatto contestato e della relativa data, poiché la domanda sarebbe stata presentata il 18 ottobre 2021 (o, secondo gli atti di primo grado, il 27 marzo 2021), prima che l’estorsione fosse inclusa tra i reati ostativi e prima che la condanna diventasse definitiva; (3) motivazione inadeguata sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità, anche in ragione dell’erroneo computo delle somme percepite prima dell’irrevocabilità della condanna; (4) omessa risposta della Corte d’appello alla censura relativa ai presupposti per la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo: la dedotta complessità normativa e l’asserita incertezza interpretativa erano state prospettate in modo apodittico, e la disciplina rilevante non presentava l’indicata successione di modifiche tale da fondare l’ignoranza inevitabile della legge penale. Ha accolto il secondo motivo. In base alla contestazione, il fatto era collocato al più tardi al 18 ottobre 2021, mentre la condanna per estorsione è divenuta definitiva soltanto il 1° giugno 2022; inoltre, l’obbligo di comunicare la condanna per estorsione ai fini del reddito di cittadinanza è stato introdotto dal 1° gennaio 2022. L’obbligo non poteva quindi essere sorto prima della definitività della condanna e, alla data della domanda indicata nella contestazione, non era previsto per quel reato. La Corte d’appello non poteva sostituire alla condotta contestata — omissione di informazioni rilevanti per la concessione del beneficio — una diversa omissione relativa a informazioni dovute ai fini della revoca, trattandosi di condotte e momenti consumativi differenti. Gli ultimi due motivi, sulla particolare tenuità e sulla sospensione condizionale, sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto contestato non sussiste; la responsabilità penale non resta confermata e non è stata disposta alcuna statuizione di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, conv. con modif. dalla l. n. 26/2019

    Poiché nel caso che interessa alla Lauri risulta essere stata contestata la omessa comunicazione di informazioni che, al momento in cui è stata presentata la domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, non erano rilevanti, la impugnata sentenza, con la quale è stata confermata la dichiarazione di penale responsabilità della ricorrente, deve essere annullata senza rinvio - con assorbimento dei restanti due motivi di censura formulati dalla imputata - posto che il fatto a lei contestato come reato non sussiste.

    La responsabilità per l’omessa comunicazione prevista dalla disposizione non può fondarsi su informazioni che, al momento della domanda, non erano rilevanti ai fini della concessione del beneficio; inoltre, non può essere sostituita in giudizio alla condotta contestata una diversa omissione relativa alla revoca.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, conv. con modif. dalla l. n. 26/2019

    al momento in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del più volte evocato beneficio economico (sia esso collocabile al 18 ottobre 2021 e tanto più ove esso fosse collocabile, come emergerebbe dalla sentenza di primo grado, al 27 marzo 2021) l'obbligo di comunicazione della esistenza di una sentenza di condanna per la violazione dell'art. 629 cod. pen. neppure era previsto, essendo questo subentrato solo a decorrere dal 1 gennaio 2022, cioè al momento della novella legislativa che ha modificato il tenore dell'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019.

    L’obbligo di comunicare una condanna per estorsione ai fini del beneficio è sorto soltanto con la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2022; non può quindi essere riferito a una domanda presentata anteriormente.

  • art. 5 c.p.

    la Corte costituzionale, consapevole della necessità di fornire degli strumenti interpretativi atti ad evitare un indiscriminato ricorso al concetto di "ignoranza inevitabile", aveva chiarito che "l'inevitabilità dell'errore sul divieto (e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato.

    L’ignoranza della legge penale è scusabile soltanto quando l’errore sul precetto sia inevitabile, da valutare secondo criteri oggettivi e, ove pertinenti, considerando anche le caratteristiche individuali; la sola condizione soggettiva dell’agente o una generica allegazione di complessità normativa non sono sufficienti.

  • art. 629 c.p.

    Neppure può, infine, aderirsi alla tesi della Corte di appello, secondo la quale la condotta delittuosa ascritta alla imputata attiene alla omessa comunicazione di una informazione dovuta ai fini della revoca del beneficio già conseguito, atteso che siffatta condotta è del tutto nuova e diversa rispetto a quelle che era stata contestata alla Lauri in sede di articolazione del capo di imputazione, non foss'altro perché in tale imputazione era stata contestata alla imputata la omessa comunicazione di "informazioni rilevanti per la concessione del beneficio", laddove la Corte di appello - che peraltro neppure si è posta il problema della individuazione del preciso termine entro il quale la comunicazione in ipotesi omessa doveva essere fatta (il legislatore, infatti, rimandando secondo il testuale tenore dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, "ai termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11" del medesimo decreto legge, rimanda ad almeno quattro termini diversi fra loro) - ha /W ascritto alla medesima imputata la omessa comunicazione di informazioni dovute "ai fini della revoca del beneficio". Si tratta di fenomeni giuridici diversi, cui corrispondono momenti consumativi dei reati ad essi riferibili diversi e, in definitiva, condotte delittuose anch'esse fra loro non coincidenti.

    La condanna per estorsione era rilevante, ai fini dell’obbligo di comunicazione, solo dopo l’introduzione della relativa previsione ostativa; la Corte esclude inoltre che l’accusa di omissione di informazioni necessarie per la concessione possa essere trasformata in quella, diversa, di omissione di informazioni dovute per la revoca.

  • art. 131-bis c.p.

    Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata, stante la ritenuta inadeguatezza motivazionale, la esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo stata questa negata in forza della ritenuta non esiguità del danno patrimoniale cagionato attraverso il reato in ipotesi commesso, la cui entità, come evidenziato, sarebbe stata calcolata erroneamente, essendo state prese in considerazione anche somme riconducibili alla erogazione del beneficio percepite anteriormente alla definitività della sentenza di condanna per estorsione.

    La sentenza riferisce la censura relativa alla particolare tenuità del fatto, ma non decide la questione nel merito, poiché il relativo motivo è assorbito dall’annullamento per insussistenza del fatto contestato.

Massime di principio

  • L’ignoranza inevitabile della legge penale non si desume dalla sola condizione personale dell’imputato né da una generica affermazione di complessità o instabilità normativa: occorrono elementi concreti che dimostrino l’impossibilità oggettiva di conoscere il precetto, valutati anche in rapporto alle specifiche condizioni dell’agente.
  • L’obbligo penalmente sanzionato di comunicare informazioni rilevanti per un beneficio deve sussistere al momento in cui la comunicazione era dovuta; una modifica normativa successiva che introduce una nuova condizione ostativa non può fondare retroattivamente la responsabilità per una domanda anteriore.
  • La condotta di omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la concessione di un beneficio è distinta dall’omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la sua revoca. La seconda non può essere sostituita alla prima in sede decisoria, poiché differiscono condotta contestata e momento consumativo.
  • La data del fatto e il contenuto della contestazione delimitano l’accertamento penale: la responsabilità non può essere mantenuta facendo riferimento a un obbligo comunicativo insorto dopo il fatto contestato o a una condotta diversa da quella descritta nell’imputazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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