Cassazione Penale, Sentenza n. 11605/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa per tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale e mancata valutazione delle conclusioni difensive scritte ai sensi delle norme emergenziali (artt. 24 d.l. 137/2020 e 23 d.l. 149/2020) e disposizioni del codice di procedura penale; 2) carenza e illogicità della motivazione relativa al rigetto della richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; 3) errata applicazione delle norme penali e mancata concessione della sospensione condizionale della pena (con richiami a artt. 163 c.p., 111 Cost. e norme di procedura penale). Il ricorrente contestava inoltre la ricostruzione dei fatti e la valutazione del pregiudizio derivante dalla tardività delle conclusioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la tardiva deposizione delle conclusioni non era sorretta da argomentazioni tali da configurare una lesione del diritto di difesa e il ricorrente non ha allegato un concreto pregiudizio. I restanti due motivi sono stati dichiarati inammissibili come mere reiterazioni delle censure già formulate in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle questioni sostanziali (diniego dell'istituto di cui all'art. 131‑bis c.p. e della sospensione condizionale della pena), la Corte territoriale ha motivato congruamente la decisione richiamando il comportamento dell'imputato (elevato tasso alcolemico, condizioni psico‑fisiche, coinvolgimento in incidente per incapacità di governare il mezzo, precedente specifico) e ha formulato un giudizio prognostico sfavorevole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. (In primo e secondo grado la pena definitiva comminata per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c) d.lgs. 285/1992 è stata di 6 mesi di arresto e Euro 1.500 di ammenda.)
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza: applicata in quanto l'imputato è risultato positivo due volte all'etilometro (1,65 g/l e 1,63 g/l) e ha causato un incidente mostrando incapacità di controllare il veicolo.
Istituto invocato per il proscioglimento/attenuazione; la Corte d'Appello ha negato la sua applicazione ritenendo non trascurabile il pericolo per la sicurezza stradale dato il comportamento dell'imputato e le condizioni in cui si trovava.
Richiamato nel mezzo che lamentava errata applicazione della legge penale; la Corte di cassazione non ha ritenuto sussistente la fondatezza della censura rispetto alla motivazione del giudice del merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i diritti difensivi in assenza di prova di concreto pregiudizio derivante dalla tardiva trasmissione delle conclusioni.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze. La Corte ha rigettato come inammissibili i motivi che non confrontano specificamente la sentenza impugnata o che reiterano le censure già proposte in appello.
artt. 24 d.l. 137/2020 e 23 d.l. 149/2020
Norme emergenziali richiamate in tema di deposito e valutazione delle conclusioni scritte; la Corte ha rilevato che la tardiva deposizione non è stata accompagnata da argomentazioni idonee a dimostrare il pregiudizio difensivo.
art. 125, 546, 615, 601 cod. proc. pen. (richiamati)
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione a nullità e termini processuali; la Corte non ha ritenuto fondate le censure perché priva di dimostrazione del concreto pregiudizio o perché le doglianze sono state reiterate senza specificità.
Massime di principio
- La tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero o di altri atti processuali non comporta automaticamente la lesione del diritto di difesa: è necessario che il ricorrente dimostri un concreto pregiudizio derivante dal ritardo.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente e argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego di benefici o misure alternative (es. art. 131‑bis c.p. o sospensione condizionale della pena) può essere ritenuto legittimo se il giudice del merito motiva che la condotta dell'imputato ha effettivamente posto in pericolo beni giuridici protetti (es. sicurezza stradale) e sussistono elementi prognostici sfavorevoli (prevalente tasso alcolemico, incapacità di autocontrollo, precedenti specifici).
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità occorre non solo criticare la decisione del giudice di merito, ma indicare con precisione i profili di illegittimità rilevanti sotto il profilo di diritto e, se necessario, allegare la prova del pregiudizio subito.
- La condanna alle spese processuali e la liquidazione in favore della Cassa delle ammende sono possibili quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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