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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25846/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un pensionato di ottenere il riconoscimento del diritto a proseguire la contribuzione volontaria al fondo integrativo di previdenza del personale delle aziende private del gas. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo che la disciplina applicabile non prevedesse la decadenza integrale dal beneficio in caso di ritardato pagamento di una rata. La Corte d'appello ha confermato tale esito. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione di legge: ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, L. n. 289/2002, del D.M. 16 giugno 2002 e dell'art. 8 d.lgs. n. 184/1997, il tardivo pagamento di una rata dei contributi volontari, non giustificato da forza maggiore e non accompagnato da una dichiarazione di imputazione al pagamento della rata precedente, avrebbe dovuto comportare la risoluzione automatica del rapporto e la decadenza dal regime di contribuzione volontaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. Ha dato continuità all'orientamento già espresso secondo cui, nel Fondo gas, il pagamento tardivo della contribuzione volontaria determina soltanto la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente cui il versamento intempestivo si riferisce, ma non comporta la perdita del trattamento pensionistico né la decadenza dal diritto di proseguire la contribuzione. La Corte ha osservato che la normativa richiamata non prevede espressamente una decadenza e che, in ogni caso, non si tratterebbe di decadenza dall'esercizio di un diritto a prestazione, bensì di una facoltà di effettuare un pagamento, non soggetta a decadenza né a prescrizione. Le spese sono state compensate in ragione della recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 5, L. n. 289/2002

    richiamato dall'ente ricorrente come base normativa della pretesa decadenza, ma ritenuto non idoneo a fondare una decadenza espressa dal beneficio della contribuzione volontaria

  • D.M. 16 giugno 2002

    richiamato a sostegno della disciplina del Fondo gas, senza che dalla decisione emerga una previsione espressa di decadenza per il ritardo nel pagamento

  • art. 8 d.lgs. n. 184/1997

    invocato per sostenere la risoluzione automatica del rapporto previdenziale in caso di pagamento tardivo, ma la Corte esclude che esso introduca una decadenza dall'opzione contributiva

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre il vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema della contribuzione volontaria a fini pensionistici, il pagamento tardivo di una rata può incidere sulla copertura previdenziale del periodo cui il versamento si riferisce, ma non comporta automaticamente la perdita del trattamento o la decadenza dal regime, se la legge non lo prevede espressamente.
  • La decadenza non può essere desunta in via implicita quando la disciplina riguarda non l'esercizio di un diritto a ottenere una prestazione, ma la mera facoltà di effettuare un pagamento per mantenere la continuità contributiva.
  • In presenza di una normativa previdenziale speciale, l'interprete deve distinguere tra effetti del ritardo sul singolo periodo coperto e effetto estintivo dell'intero rapporto: quest'ultimo richiede una previsione normativa chiara e non può essere ricavato per analogia o in via automatica.
  • Quando il comportamento successivo dell'assicurato o pensionato dimostra la volontà di proseguire il rapporto contributivo, il ritardo in un versamento non è di per sé sintomatico di rinuncia o recesso dal regime previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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