Cassazione Civile, Ordinanza n. 33782/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per il restauro conservativo di un casale di proprietà della ricorrente. La committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatore e il direttore dei lavori chiedendo il risarcimento dei danni per la scorretta e incompleta esecuzione delle opere, lamentando anche il ritardo, la non collaudabilità dell'intervento e la mancata presentazione del certificato di collaudo o dell'attestazione antisismica. In appello la domanda era stata rigettata e l'appello principale della committente era stato respinto, mentre quello incidentale dell'appaltatore era stato dichiarato inammissibile. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c. e del contraddittorio per la mancata considerazione dell'eccezione di nullità della CTU; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per avere la Corte d'appello ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione del cedimento strutturale emerso dopo la rimessione della causa in decisione; 3) violazione degli artt. 1453 e 1667 c.c. per avere la Corte territoriale applicato la disciplina dei vizi dell'opera anziché quella dell'inadempimento di un'opera non ultimata; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere inquadrato la domanda nell'art. 1667 c.c. anziché nell'art. 1453 c.c.; 5) violazione degli artt. 1453 e ss. e 1667 e ss. c.c. per la valutazione delle prove e l'attribuzione della mancata ultimazione alla conflittualità tra i committenti invece che all'inadempimento dell'appaltatore e del direttore dei lavori; 6) omesso esame del danno derivante dalla mancata utilizzazione del cespite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per totale mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, ritenuta essenziale ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per consentire la comprensione dei motivi e la verifica della loro ammissibilità, pertinenza e fondatezza. L'inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati proposti dall'appaltatore e dal direttore dei lavori. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro del riparto dell'onere probatorio; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di esposizione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di novità/inammissibilità di una deduzione in appello; la censura non viene esaminata nel merito.
Richiamato dalla ricorrente come norma generale sull'inadempimento e sulla risoluzione, ritenuta erroneamente non applicata dalla corte territoriale; questione non decisa nel merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente in contrapposizione all'art. 1453 c.c., per sostenere che la disciplina dei vizi dell'opera non fosse pertinente a un'opera non ultimata; censura non esaminata nel merito.
Richiamato per dedurre ultrapetizione o erroneo inquadramento della domanda; la Corte non valuta la doglianza per inammissibilità del ricorso.
La Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, sintetica e comprensibile dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come fondamento formale dei motivi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è requisito essenziale, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da svolgersi in modo sintetico ma sufficiente a rendere comprensibili i motivi di censura e a consentire il controllo di ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle doglianze.
- Quando manca una chiara narrazione del contenuto delle domande, delle difese, dello svolgimento processuale e delle questioni decise, la Corte di cassazione non è posta in condizione di individuare con precisione l'oggetto della controversia e deve dichiarare inammissibile il ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso principale assorbe i ricorsi incidentali condizionati, impedendo l'esame delle censure proposte in via subordinata dalle altre parti.
- La censura di violazione di norme sostanziali o processuali, anche se articolata in più motivi, non può essere scrutinata nel merito se il ricorso è strutturalmente carente del requisito minimo di autosufficiente esposizione dei fatti rilevanti.
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