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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2661/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lo Piccolo, in qualità di legale rappresentante della ditta "Eurowork", era stato condannato per il reato previsto dagli artt. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 483 c.p. per avere attestato, nell'ambito di una procedura di gara indetta dalla Provincia Regionale di Palermo (per euro 27.000,00), l'inesistenza di violazioni gravi relative agli obblighi di pagamento delle imposte. In cassazione l'imputato deduceva, tra l'altro, che non vi era prova che alla data della dichiarazione la società fosse morosa dopo l'ammissione alla rateizzazione delle cartelle esattoriali e deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale, invece, ha chiesto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il termine massimo di prescrizione del reato (commesso il 15.10.2012), calcolato secondo gli artt. 157, 160 e 164 c.p. e tenuto conto degli atti interruttivi, è ampiamente decorso e che non sono intervenute cause che sospendano o prolunghino il decorso tale da evitare l'estinzione. Essendo dunque sopravvenuta la causa estintiva (prescrizione) dopo la sentenza di secondo grado, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129, co. 2, c.p.p.) che opera anche in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 76

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità per dichiarazioni false contenute in documenti amministrativi; la condotta contestata si riferisce all'attestazione resa per la gara.

  • Codice Penale, art. 483

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di falsità ideologica o attestazioni mendaci; la Corte ha confermato che il reato era stato contestato ma ha poi accertato la sua estinzione per prescrizione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 192

    Norma richiamata dal ricorrente tra le censure di vizio di motivazione/prova; non è stata decisiva ai fini della declaratoria di prescrizione, che invece è stata valutata sulla base delle norme sulla prescrizione.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità invocata dall'imputato (esimenti speciali o attenuanti previste dalla norma); la Corte non ha accolto tale richiesta come alternativa alla statuizione sulla prescrizione e ha deciso per l'estinzione del reato per prescrizione.

  • Codice Penale, artt. 157, 160, 164

    Norme richiamate per il calcolo del termine di prescrizione e delle sue modalità di interruzione e sospensione: la Corte ha utilizzato tali criteri per stabilire che il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi, nella ricostruzione della Corte) è ormai perento.

  • Codice di Procedura Penale, art. 129, co. 2

    Principio della immediata declaratoria delle cause di non punibilità (anche sopravvenute) che la Cassazione deve applicare d'ufficio se emergono nel giudizio di legittimità; la Corte lo ha invocato per giustificare la decisione di annullare senza rinvio per prescrizione.

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8

    Norma procedurale richiamata in relazione alla modalità di trattazione dei ricorsi (limitazione delle udienze pubbliche alla richiesta espressa); non ha inciso sul merito ma figura nelle note processuali depositate dal Procuratore generale.

Massime di principio

  • La prescrizione è una causa estintiva che può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione anche se sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio perché il reato è estinto.
  • L'art. 129, co. 2 c.p.p. impone la declaratoria immediata delle cause di non punibilità (compresa la prescrizione) nel giudizio di legittimità: il giudice di cassazione deve accertare e decidere tali cause quando emergono dagli atti.
  • La dichiarazione di proscioglimento nel merito richiede che dagli atti risulti in modo evidente l'innocenza dell'imputato; se invece sussiste soltanto una causa estintiva come la prescrizione, si procede all'annullamento per estinzione e non al proscioglimento nel merito.
  • Le questioni probatorie sulla sussistenza di particolari fatti (es. morosità dopo rateizzazione) rimangono questioni di fatto che non ostano, se la prescrizione è maturata, all'annullamento per estinzione del reato; tuttavia tali questioni possono risultare rilevanti in caso di valutazione di merito quando non opera la prescrizione.
  • Quando si contesta una condotta amministrativa o documentale (dichiarazioni per gare pubbliche), oltre all'accertamento della falsità materialmente contestata, è cruciale calcolare i termini di prescrizione in relazione alle interruzioni/sospensioni; la parte che invoca la prescrizione beneficerà della declaratoria se il calcolo giuridico dà esito favorevole.

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