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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma di responsabilità per cessione di stupefacenti (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990). Due motivi: (1) vizio di motivazione per non aver applicato la diminuzione per le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione e per non aver spiegato perché la riduzione sia stata limitata; (2) omessa pronuncia sulla richiesta, formulata in appello, di concessione dei "doppi benefici" di legge (cumulo di benefici), specie alla luce dell'incensuratezza risultante dal casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i due motivi fondati. Pur confermando l'affermazione di responsabilità, ha annullato la parte della sentenza di merito relativa al trattamento sanzionatorio per carenza di adeguata motivazione sia sulla misura della diminuzione delle attenuanti sia sulla mancata pronuncia circa i doppi benefici, e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della determinazione della pena e dei benefici. L'affermazione di responsabilità è stata invece dichiarata irrevocabile per effetto del cosiddetto giudicato progressivo (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma incriminatrice aplicata per la cessione di sostanze stupefacenti; la responsabilità penale dell'imputato è stata confermata sulla base di tale disposizione

  • Codice penale, art. 62-bis

    Previsione delle circostanze attenuanti generiche e della loro incidenza nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto necessaria una motivazione che giustifichi la mancata applicazione nella massima estensione del beneficio

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena in concreto; la valutazione discrezionale del giudice deve essere adeguatamente motivata tramite riferimento agli elementi indicati dall'art. 133

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata la funzione rieducativa della pena come parametro di proporzionalità e adeguatezza da considerare nella dosimetria

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Richiama il principio del giudicato progressivo: l'affermazione di responsabilità non impugnata o non censurata resta irrevocabile e copre la decisione di responsabilità

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016)

    Principi giurisprudenziali secondo cui l'onere motivazionale del giudice del merito è più intenso quanto più limitata sia l'incidenza del beneficio attenuante sulla pena: va indicato, se esistono, quali fattori sfavorevoli hanno ostacolato una riduzione maggiore

Massime di principio

  • Se il giudice riconosce attenuanti generiche ma le applica in misura ridotta rispetto al massimo, deve motivare chiaramente i fattori negativi che giustificano la limitazione; la mancata motivazione è causa di annullamento limitato alla determinazione della pena
  • La richiesta difensiva di benefici di legge (es. cumulo o "doppi benefici") formulata in appello richiede una pronuncia specifica: l'omessa risposta configura omessa pronuncia e può determinare la cassazione sulla parte sanzionatoria
  • La discrezionalità del giudice sulla dosimetria della pena è ampia ma sottoposta a sindacato motivazionale: la sentenza deve consentire di comprendere che la decisione è stata presa con senso di equità e proporzione richiamando gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • L'annullamento per vizi motivazionali può limitarsi al trattamento sanzionatorio anche quando l'affermazione di responsabilità rimane confermata; in tal caso il processo torna in sede di merito solo per ricalcolare la pena e i benefici
  • Se l'affermazione di responsabilità non è impugnata o è ormai coperta da giudicato progressivo ex art. 624 c.p.p., la Cassazione non può rimettere in discussione la colpevolezza, ma solo la corretta applicazione di norme sulla pena e benefici
  • In presenza di certificato del casellario che attesta incensuratezza, il giudice deve considerarlo nella valutazione dei benefici: l'assenza di motivazione contraria può far ritenere dovuto il riconoscimento dei benefici chiesti dalla difesa

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