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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14943/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opoku Margaret ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. Ha sollevato due censure: 1) violazione degli artt. 491, commi 1 e 2, e 525, comma 2, c.p.p., deducendo che non aveva mai prestato consenso all'acquisizione delle trascrizioni e dei brogliacci delle intercettazioni, per cui tali atti non sarebbero utilizzabili in dibattimento; 2) vizio di motivazione e mancata prova dell'esistenza di un vincolo associativo stabile e del ruolo a lei attribuito (promotore, organizzatore e direttore), sostenendo di aver agito in autonomia nelle singole condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato che non era stato espresso dissenso all'acquisizione dei brogliacci e delle trascrizioni e che il consenso non era stato revocato né contestato, valorizzando la lettura del verbale d'udienza. Sul secondo motivo ha osservato che si tratta di censure di merito attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione fattuale, non sindacabili in sede di legittimità salvo macroscopica illogicità, che qui non sussisteva. Ha quindi confermato la ricostruzione di responsabilità e il ruolo apicale dell'imputata, dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 491 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorso in relazione alla disciplina dell'acquisizione degli atti e delle trascrizioni; la Corte ha ritenuto che, secondo le risultanze processuali, non vi fosse stato dissenso espresso e quindi l'acquisizione era regolare.

  • art. 525 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla possibilità di rinnovare questioni e istanze in udienza; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sulla negazione della riformulazione delle questioni preliminari, ritenendo che il consenso all'inserimento degli atti non fosse mai stato revocato né contestato.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le prove raccolte erano sufficienti per individuare un'associazione stabile e il ruolo dirigente attribuito alla ricorrente.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Aggravante citata nell'originario capo d'imputazione ma esclusa in primo grado; segnalata nelle premesse della decisione di merito.

Massime di principio

  • Per contestare l'acquisizione e l'utilizzo di trascrizioni o brogliacci di intercettazioni è fondamentale porre un'eccezione chiara e tempestiva in udienza; l'assenza di un dissenso espresso o la mancata revoca del consenso possono essere interpretate come tacito consenso all'acquisizione.
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: i rilievi che rientrano nella ricostruzione fattuale e nella valutazione dell'attendibilità delle fonti sono materia di merito e, salvo macroscopica illogicità, non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizio di motivazione occorre dimostrare un'illogicità evidente e di grande rilievo nel ragionamento del giudice di merito; deduzioni alternative non fondate su tale macroscopica illogicità sono insufficienti.
  • Quando una difesa si associa ad istanze di altri difensori in udienza senza precisarne il dissenso su singoli atti, può essere interpretata come assenso agli atti non espressamente esclusi; è quindi consigliabile formulare chiaramente e separatamente le eccezioni relative a documenti distinti.
  • Le questioni procedurali relative alla rinnovazione delle istanze in caso di mutamento del collegio devono essere tempestivamente e specificamente proposte per evitare la perdita del motivo in sede di legittimità.

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